Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5340 del 10/12/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 5340 Anno 2015
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MUSCATIELLO SILVIO N. IL 04/01/1978
GALLINA MARCO N. IL 04/11/1971
BUSU JANE N. IL 17/04/1972
BOLDRIN ADRIANO N. IL 22/11/1962
avverso la sentenza n. 2079/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
26/09/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
‘0 LIC a
che ha concluso per

U ito, per la parte civile, l’Avv
‘-9A 4bl°J•

Udit i fdifensoreAvv.

Il

Q_ C-A2q r

_

o

n Go i3O

)L2– Qs0 ”L L’64-/)°

Data Udienza: 10/12/2014

xRitenuto in fatto
1. Con sentenza del 26/09/2013 la Corte d’appello di Venezia, dichiarato tardivo
l’appello proposto da Adriano Boldrin e previa declaratoria di non doversi

procedere nei confronti di Michele Muscatiello per morte dell’imputato, ha
confermato l’affermazione di responsabilità di Jane Busu, Marco Gallina, Silvio
Muscatiello e Maria Marcela Roman, cui era stato contestato il reato di cui agli
artt. 81, 110, 624-bis, commi primo e terzo, cod. pen., per essersi, in concorso
tra loro, impossessati dei beni mobili e dell’arredo contenuto nell’abitazione di

l’appartamento, previa effrazione della porta di ingresso.
2.

Sono stati proposti distinti ricorsi da Silvio Muscatiello e dal Boldrin

personalmente e dai difensori del Busu e del Gallina.
3. Il ricorso proposto dal Muscatiello si affida ai seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione dell’art.
546, lett. e), cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale omesso di esaminare
le questioni sollevate nell’atto di appello, quanto: a) alla inutilizzabilità della
testimonianza del sovrintendente Zigiotto, per violazione dell’art. 195, comma 4,
cod. proc. pen.; b) alla mancata dimostrazione della premessa sulla quale il
giudice di primo grado aveva fondato l’affermazione di responsabilità
dell’imputato, ossia che tutti i soggetti che si erano occupati del trasporto dei
beni fossero stati presenti al momento dell’ingresso nell’abitazione, attraverso lo
sfondamento della porta.
3.2. Con il secondo motivo, si lamenta inosservanza o erronea applicazione
dell’art. 195, comma 4, cod. proc. pen., per avere la sentenza impugnata
utilizzato, ai fini del decidere, le dichiarazioni della coimputata Roman, in quanto
riferite dal sovrintendente Zigiotto, peraltro senza che neppure fosse stata
ascoltata la teste di riferimento.
3.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte
territoriale ritenuto dimostrato che l’imputato avesse assistito alla forzatura della
porta, quando in realtà mancava la prova che tale evento si fosse verificato e, in
ogni caso, chi ne fosse stato l’autore e chi fosse stato presente al fatto.
4. Il ricorso proposto dal Boldrin lamenta violazione dell’art. 587 cod. proc. pen.,
per avere la Corte territoriale omesso di estendere, in suo favore, il

riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute sussistenti sulla
base di una valutazione oggettiva.
5. Il ricorso proposto nell’interesse del Busu si affida ai seguenti motivi.
5.1. Con il primo motivo si lamenta erronea applicazione dell’art. 512 cod. proc.
pen., per avere i giudici di merito utilizzato, ai fini del decidere, le dichiarazioni
del Guerra, acquisite solo perché quest’ultimo non si trovava sul territorio
1

Tiziano Guerra e di diversi oggetti di arredo situati nel bar sottostante

nazionale e comunque non accompagnate dal un approfondito vaglio
sull’attendibilità dello stesso.
5.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali, per avere i giudici di
merito omesso di considerare che l’imputato aveva prestato la propria attività
come mero uomo di fatica ed era rimasto estraneo agli accordi tra altri soggetti
coinvolti nella vicenda.
6. Il ricorso proposto nell’interesse del Gallina si affida ai seguenti motivi.
6.1. Con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 512 cod. proc. pen., per

difesa, senza fornire adeguata motivazione sulle ragioni dell’impossibilità di
procedere alla sua audizione e sulle ricerche svolte a tal fine.
6.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione dell’art.
526, comma 1-bis, cod. proc. pen., per essersi la Corte territoriale sottratta alla
spiegazione delle ragioni della mancata partecipazione del Guerra al processo.
6.3. Con il terzo motivo, si lamentano vizi motivazionali, con riferimento al punto
in cui la sentenza impugnata ha escluso che all’interno dell’appartamento del
Guerra fosse ubicata la sede della soc. coop. MGM della quale il ricorrente è
titolare e che, pertanto, quest’ultimo possedesse le chiavi dell’appartamento. Il
ricorrente, al riguardo, valorizza le dichiarazioni conformi della teste Montemezzi
e Gardoni.
Considerato in diritto
1. Per ragioni di carattere logico occorre esaminare preliminarmente il primo
motivo del ricorso presentato nell’interesse del Busu nonché il primo e il secondo
motivo del ricorso presentati nell’interesse del Gallina, giacché essi coinvolgono
l’utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, Tiziano Guerra, che
assumono un ruolo determinante nella ricostruzione della vicenda operata dai
giudici di merito.
Tali censure sono fondate.
Ed, infatti, la Corte territoriale ha univocamente individuato la fonte di prova del
furto e delle sue modalità nelle affermazioni del Guerra (pag. 13 della sentenza
impugnata), con particolare riguardo: a) all’effrazione della porta; b) al
rinvenimento dei beni nel mercatino dell’usato in cui operavano la Roman e il
defunto Michele Muscatiello;•c) al disconoscimento della firma sulla scrittura
esibita dalla Roman, che autorizzava lo sgombero dei locali, e che, secondo la
donna, le era stata consegnata dal Gallina; d) al fatto che il Gallina,
diversamente da quanto sostenuto da quest’ultimo, non disponesse di una copia
delle chiavi dei locali e non avesse la disponibilità dei locali.
Ciò posto, va ribadito che, ai fini dell’utilizzabilità, mediante lettura, delle
dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal testimone divenuto irreperibile
2

avere la Corte acquisito le dichiarazioni del Guerra, nonostante il dissenso della

non è sufficiente l’infruttuoso espletamento delle ricerche previste dall’art. 159
cod. proc. pen., ma è altresì necessario che il giudice compia tutti gli
accertamenti congrui alla peculiare situazione personale dello stesso, quale
risultante dagli atti, dalle deduzioni specifiche eventualmente effettuate dalle
parti, nonché dall’esito dell’istruttoria svolta nel corso del giudizio ovvero dia
conto, con motivazione non apparente e non manifestamente illogica o
contraddittoria, dell’apprezzamento compiuto sulla ragionevole impossibilità di
svolgere ulteriori ed efficaci ricerche del dichiarante (Sez. 6, n. 16445 del

Ed, infatti, l’acquisizione dei verbali,

ex art. 512 bis cod. proc. pen., delle

dichiarazioni rese, nel corso delle indagini, da persona residente all’estero, si
pone come extrema ratio, in deroga ai principi generali in tema di letture vietate
e impone, pertanto, al giudice la rigorosa verifica preliminare: a) della corretta
citazione della persona residente all’estero, secondo le modalità fissate dall’art.
727 cod. proc. pen.; b) dell’esistenza di una causa di impossibilità assoluta ed
oggettiva ad assumere la testimonianza medesima; c) dell’impossibilità di
esaminare il teste attraverso rogatoria internazionale, secondo il modello
previsto dall’art. 4 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia
penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 (Sez. 2, n. 51410 del 18/09/2013,
Zappalà, Rv. 257975, sulla scia di Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010 – dep.
14/07/2011, D. F., Rv. 250197).
Ciò posto, l’affermazione della Corte territoriale, secondo la quale il Guerra non
si era volontariamente sottratto al processo, non risultando che avesse avuto
alcuna citazione, potendo trovarsi in Argentina, e le generiche considerazioni
della sentenza di primo grado sul fatto che il Guerra si fosse reso irreperibile non
rispondono in alcun modo ai requisiti che, nella preliminare valutazione imposta
dall’art. 512, comma 1, cod. proc. pen., consentono la lettura degli atti per
sopravvenuta impossibilità di ripetizione, non essendo dato intendere quali
ricerche siano state compiute in concreto per accertare l’oggettiva e assoluta
impossibilità di procedere all’audizione del testimone.
Anzi, proprio il dubbio, prospettato dalla sentenza di secondo grado, secondo cui
il Guerra avrebbe potuto trovarsi in Argentina, e rimasto irrisolto, dimostra la
mancanza di adeguate verifiche sul punto, all’esito delle quali soltanto si sarebbe
poi dovuto affrontare il distinto problema dell’utilizzabilità, per l’affermazione di
colpevolezza, delle dichiarazioni del primo, nella cornice normativa dettata dal
comma 1-bis dell’art. 526 del codice di rito.
2. La fondatezza delle critiche sopra esaminate, non basate su motivi
esclusivamente personali del Busu e del Gallina, oltre a comportare
l’assorbimento del secondo motivo del ricorso presentato nell’interesse del primo

06/02/2014 – dep. 15/04/2014, C, Rv. 260155).

e del terzo motivo del ricorso presentato dal secondo, riverbera, i suoi effetti, ai
sensi dell’art. 587 cod. proc. pen., anche sulla posizione del coimputato Silvio
Muscatiello, dal momento che l’affermazione di responsabilità di quest’ultimo
riposa non sulla sua mera partecipazione al trasloco (da lui stesso ammessa,
secondo un’affermazione riportata in sentenza e non contestata in ricorso), ma
sulla sua presenza al momento dell’effrazione della porta.
3. Le considerazioni sopra svolte riguardano anche la posizione del coimputato
Boldrin.

presentati dall’imputato appellante, l’imputato il cui appello sia stato dichiarato,
come nel caso di specie, inammissibile non ha un autonomo diritto di ricorso per
cassazione, ma qualora quest’ultimo sia stato proposto dal coimputato, può
costituirsi nel relativo giudizio, al solo fine di far valere l’effetto estensivo in caso
di annullamento senza rinvio, mentre in caso di annullamento con rinvio potrà
costituirsi nel giudizio di rinvio e avvalersi degli effetti favorevoli dell’eventuale
pronuncia di accoglimento del gravame (Sez. 2, n. 49444 del 25/11/2013, Lo
Bue, Rv. 257508)
4. In conseguenza, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo
esame ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della
Corte d’appello di Venezia.
Così deciso in Roma il 10/12/2014

Il Componente estensore

Ed, infatti, in tema di impugnazione, nel caso di mancato accoglimento dei motivi

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA