Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 534 del 25/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 534 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: SARNO GIULIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PETROCCHI MASSIMO STEFANO N. IL 14/07/1959
avverso la sentenza n. 1217/2012 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
21/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
Data Udienza: 25/10/2013
Petrocchi Massimo Stefano propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con
la quale la corte di appello di Firenze ha confermato quella resa dal GIP del tribunale di Pistoia
con la quale era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 10 Divo
74/2000.
Successivamente il ricorrente ha fatto pervenire rinunctkal ricorso sottoscritta personalmente e
dal difensore.
Il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile
A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese
del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende,
fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 500.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 500.
Così deciso, il giorno 25.10.2013