Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 534 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 534 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI
nei confronti di:
1) TRONCI MAURO N. IL 31/10/1982 * C/
avverso la sentenza n. 11125/2010 GIP TRIBUNALE di CAGLIARI,
del 17/01/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
le/sentite le conclusioni del PG Dott. 414.04

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Uditi difensor

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4.4 ,4

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Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO
li Gip presso il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 17/1/2011, ha dichiarato non
doversi procedere nei confronti di Mauro Tronci, non accogliendo la richiesta
avanzata dal p.m. di emissione del decreto penale di condanna nei confronti del
predetto in ordine al reato di cui all’art. 2, co. 1 e 1 bis L. 638/83, per omesso
versamento delle ritenute previdenziali, operate sulle retribuzioni dei lavoratori

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di
Cagliari, con i seguenti motivi:
-vizio di motivazione in relazione alle emergenze processuali utilizzate per la
decisione, non avendo esplicitato il decidente quali siano gli elementi fuorvianti,
contenuti nel modulo DM 10, che è stato predisposto proprio al fine di un corretto
pagamento delle ritenute in questione, e neppure come abbia riscontrato un
probabile disguido, omettendo di valutare i concreti elementi probatori contenuti
nel fascicolo;
-non appare, peraltro, coerente il richiamo alla asserita sproporzione economica tra
l’esborso necessario per il perseguimento del reato e l’importo non elevato della
somma dovuta dall’imputato, dato che il richiamato giudizio di inoffensività della
condotta ascritta non può essere logicamente collegato solo a dei criteri di pura
convenienza economica nel perseguimento delle condotte illecite, bensì alla
effettività della lesione dei beni giuridici protetti dalla norma penale.
La difesa del Tronci ha inoltrato in atti memoria nella quale contesta le eccezioni
sollevate in impugnazione, rilevando che con le stesse vengono mosse censure in
fatto, inammissibili nel giudizio di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La argomentazione motivazionale, sottoposta al vaglio di legittimità, si palesa del
tutto errata.

dipendenti.

A seguito di richiesta di decreto penale, formulata dal p.m., a carico di Mauro Tronci
in ordine al reato di cui all’art. 2, L. 638/83, per avere, in qualità di datore di lavoro e
titolare della omonima ditta, omesso di versare all’I.N.P.S. le ritenute previdenziali
ed assistenziali operate sulle retribuzioni pagate ai lavoratori dipendenti, il Gip
presso il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 17/1/2011, ha dichiarato non doversi
procedere perché il fatto non costituisce reato.

l’elemento psicologico del reato, in quanto, nella specie, le circostanze non fanno
emergere alcuna volontà appropriativa degli importi trattenuti; peraltro, l’imputato
ha omesso di versare i contributi solo in modo episodico e per un periodo di tempo
limitato.
Come eccepito in ricorso la motivazione appare del tutto illogica e contraddittoria,
sia in ordine alla somma non versata all’ente previdenziale, sia in relazione al tempo
limitato relativo alla omissione del dovuto versamento, sia soprattutto alla ritenuta
insussistenza della concretizzazione del reato e all’elemento psicologico che connota
lo stesso, visto che l’omesso versamento delle ritenute effettuate sulle retribuzioni
dei lavoratori dipendenti, ipso iure, cristallizza l’illecito previsto e punito dall’art. 2,
co. 1 e 1 bis, L. 638/83.
La sentenza impugnata va, quindi, annullata, senza rinvio, con trasmissione degli atti
al Tribunale di Cagliari, affinché il giudice ad quem proceda a nuovo esame in
dipendenza delle osservazioni, ut supra, svolte.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata; dispone
trasmettersi gli atti al Tribunale di Cagliari.
Così deciso in Roma il 6/12/2012.

A sostegno della affermata assoluzione il decidente ha evidenziato che non ricorre

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