Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53397 del 10/10/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 53397 Anno 2017
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LANZONI PAOLO nato il 01/04/1972 a ROMA

avverso la sentenza del 11/04/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA
CASELLA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore avvocato PAOLITTO PASQUALE del foro di ROMA, in difesa di
LANZONI PAOLO, che si riporta ai motivi di ricorso.

Data Udienza: 10/10/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Roma ha

confermato il giudizio di responsabilità pronunciato all’esito del rito iudizio
abbreviato nei confronti di Paolo Lanzoni dal Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Roma in data 10 luglio 2015 con riguardo al delitto di tentato ai
danni di Michelangelo Iannotta e di porto ingiustificato di un coltello, riformando
la sentenza di primo grado con l’esclusione dell’aggravante dei futili motivi e, con
conseguente applicazione delle circostanze attenuanti generiche già concesse in

2. Ricorre Paolo Lanzoni, a mezzo del difensore avv. Pasquale Paolitto, che
chiede l’annullamento della sentenza impugnata, lamentando il vizio di
motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti, che andrebbero
qualificati alla stregua del delitto di lesioni aggravate, e al mancato
riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione (art. 62, comma
primo, n. 2, cod. pen.).

3. Osserva il Collegio che il ricorso appare inammissibile.
3.1. Con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, le valutazioni
espresse concordemente dai giudici di merito appaiono logiche e coerenti
laddove evidenziano che l’aggressione è stata posta con reiterati colpi di coltello
al torace, utilizzando un’arma idonea (Sez. 5, Sentenza n. 23618 del
11/04/2016, Ganapini, Rv. 266915).
È bene evidenziare che il motivo di ricorso, che ripropone argomentazioni già
sviluppate nel giudizio di merito, non si confronta con le considerazioni espresse
dai giudici di merito, tanto che appare del tutto generico e dunque inammissibile.
3.2. Il motivo di ricorso concernente la circostanza attenuante di cui all’art.
62, comma primo n. 2, cod. pen., è inammissibile poiché originariamente
inammissibile era l’appello sul punto, laddove ne deduceva l’esistenza in
considerazione della personalità del ricorrente e non in riferimento a un
comportamento della vittima.
Peraltro, i giudici di merito hanno, con motivazione logica e coerente, del
pari escluso la sussistenza della circostanza attenuante dello stato d’ira,
evidenziando che nessun elemento in tal senso è emerso neppure dalla versione
dell’imputato, il quale ha dedotto di avere colpito Iannotta per errore mentre
entrambi cadevano a terra.
3.3. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processuali e, in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa
2

primo grado, riducendo la pena ad anni 4 e mesi 2 di reclusione.

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di inammissibilità, (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna
al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura
che si stima equo determinare in euro 2.000,00.
P.Q.M.

spese processuali e della somma di euro 2.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2017.

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Il Presidente
Francesco Maria Silvio Bonito

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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