Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53392 del 20/09/2017
Penale Sent. Sez. 1 Num. 53392 Anno 2017
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BOUKADRA ZIED nato il 10/06/1986
avverso la sentenza del 26/02/2016 del GIUDICE DI PACE di LIVORNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO
BALSAMO
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
Data Udienza: 20/09/2017
RITENUTO IN FATTO
1.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Livorno
dichiarava Boukadra Zied colpevole del reato di cui all’art. 14, comma 5 quater
D. L.vo 286 del 1998 e lo condannava alla pena di euro 15.000 di multa.
L’imputato era stato scarcerato il 7/1/2016 con contestuale notificazione del
provvedimento di espulsione e di allontanamento del Prefetto e del Questore di
2.
Ricorre per cassazione il difensore di Boukadra Zied, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione.
Il provvedimento del Questore di Grosseto che ordinava al ricorrente di
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di giorni sette era privo di reale e
sufficiente motivazione e non adduceva alcuna ragione dei motivi che avevano
portato ad esso. La motivazione utilizzata era una formula di stile.
Il provvedimento avrebbe dovuto chiarire perché non era possibile
provvedere all’espulsione o al trattenimento in un Centro di permanenza
temporanea.
In un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di
motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L’obbligo di motivazione dell’ordine di lasciare il territorio dello Stato
impartito dal Questore allo straniero destinatario di provvedimento di espulsione
non può considerarsi assolto con la mera ripetizione, nel testo del
provvedimento, della formula legislativa, ma può essere soddisfatto anche in
modo sintetico, purché nel provvedimento stesso si dia conto degli elementi di
fatto che giustificano la riconducibilità della vicenda concreta alla fattispecie
astratta delineata dalla norma (Sez. U, n. 2451 del 27/09/2007 – dep.
16/01/2008, P.G. in proc. Magera, Rv. 238196); in particolare, l’ordine deve
essere motivato in riguardo sia alla impossibilità di eseguire immediatamente
l’espulsione che di trattenere lo straniero presso un centro di permanenza
temporanea (Sez. 1, n. 22752 del 13/05/2009 – dep. 03/06/2009, P.G. in proc.
Tian Yan, Rv. 244128; Sez. 1, n. 5955 del 04/02/2009 – dep. 11/02/2009, P.G.
in proc. Ghanimi, Rv. 243229).
Grosseto. L’11/2/2016 era stato nuovamente identificato a Livorno.
Nel caso in esame, la motivazione del provvedimento era sussistente ed
adeguata: l’ordine del Questore, infatti, dava atto dell’impossibilità di provvedere
immediatamente all’espulsione, trattandosi di soggetto privo di documenti di
identificazione, nonché dell’indisponibilità di un Centro di Identificazione ed
Espulsione attestata da una nota specifica del servizio ministeriale apposito
(evidentemente inviata a seguito della richiesta del Questore).
La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche deve ritenersi implicita
dato luogo agli ordini di espulsione e di allontanamento (l’imputato era stato
arrestato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti), alla mancanza di
documenti di identità, al richiamo ai criteri dell’art. 133 cod. pen. e alla
valutazione dell’adeguatezza della pena, fissata nel minimo edittale.
D’altro canto, il ricorrente non chiarisce quale elemento favorevole
all’imputato sarebbe stato tralasciato dal Giudice di Pace, risultando il richiamo
“alle difficili condizioni di vita del ricorrente” assai generico.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 20 settembre 2017
alla luce delle considerazioni svolte dal Giudice sulle circostanze che avevano