Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53391 del 20/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 53391 Anno 2017
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PITTI DANIELE nato il 03/09/1991 a PALERMO

avverso la sentenza del 07/07/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIO
BALSAMO
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
limitatamente al capo B; l’inammissibilità limitatamente ai capi AeCe chiede la
rideternninazione della pena.

Data Udienza: 20/09/2017

v

RITENUTO IN FATTO

1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Palermo

confermava quella del Tribunale di Palermo di condanna di Pitti Daniele alla pena
di anni uno di arresto per le contravvenzioni di cui all’art. 9 comma 1 legge 1423
del 1956, così come modificato dall’art. 75, comma 1, D. L.vo 159 del 2011,
nonché di cui all’art. 116, commi 1 e 13 del Codice della Strada, con riferimento
al disposto dell’art. 73 d. L.vo 159 del 2011.

pubblica sicurezza, aveva violato più volte l’obbligo di permanenza nell’abitazione
nelle ore notturne (capo A); inoltre, il 22/5/2013, era stato sorpreso alla guida di
un motoveicolo pur non essendo in possesso della patente di guida, in quanto
mai conseguita (capo C); con riferimento a tale violazione, era stata formulata
un’autonoma imputazione per la violazione dell’obbligo di “vivere onestamente e
rispettare le leggi” ai sensi degli artt. 9 legge 1423 del 1956 e 75, comma 1, D.
L.vo 159 del 2011 (capo B).
La Corte rigettava il primo motivo di appello con il quale che invocava
l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. con
riferimento ai reati sub B e C, sottolineando la reiterazione di analoghe condotte
illecite da parte dell’imputato; rigettava, altresì, l’eccezione di violazione del
principio del ne bis in idem sostanziale con riferimento ai reati sub B e Ce la
conseguente richiesta di proscioglimento per il primo dei due reati, ricordando la
giurisprudenza della Cassazione sul concorso tra i due reati; negava, infine, le
richieste attenuanti generiche alla luce della negativa personalità di Pitti,
reiteratamente condannato per gravi reati e già sottoposto alla misura di
prevenzione.

2.

Ricorre per cassazione Daniele Pitti, deducendo in un primo motivo

violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla violazione del
principio del ne bis in idem sostanziale derivante dalla contestazione dei reati
sub B e C, aventi ad oggetto il medesimo fatto, con conseguente necessità di
proscioglimento per il primo dei due reati in base all’art. 15 cod. pen., dovendo
l’art. 75 D. L.vo 159 del 2011 ritenersi norma speciale.
In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di
motivazione con riferimento alla determinazione della pena e alla mancata
concessione delle attenuanti generiche. La Corte non aveva tenuto conto del
processo di rieducazione cui l’imputato si era sottoposto.
Il ricorrente conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.

2

Pitti, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, pur ipotizzando un necessario assorbimento del
reato di cui al capo B in quello di cui al capo C costantemente negato dalla
giurisprudenza di legittimità (da ultimo Sez. 6, n. 13427 del 17/03/2016,
Pantaleo, Rv. 267214), nella sua richiesta di proscioglimento (i.e.: annullamento
senza rinvio) deve trovare accoglimento sulla base dell’insegnamento delle
Sezioni Unite n. 40076 del 27/4/2017, cui si presta adesione: l’inosservanza

parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale non integra la norma
incriminatrice di cui all’art. 75 D. L.vo 159 del 2011 ma può rilevare ai fini
dell’eventuale aggravamento della misura di sorveglianza speciale. La decisione
nega valore di norma penale alle prescrizioni generali sopra richiamate, in
quanto il loro contenuto, amplissimo e indefinito, non è in grado di orientare il
comportamento sociale richiesto.
Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio
con riferimento al reato contestato al capo B dell’imputazione per insussistenza
del fatto.

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato, in quanto la motivazione in
punto di diniego delle attenuanti generiche è ampia e perfettamente coerente
con i parametri indicati da questa Corte.
La censura relativa alla violazione dell’art. 133 cod. pen., poi, è del tutto
generica: si tenga conto che la pena base per il reato più grave sub C è stata
determinata nel minimo edittale di mesi sei di arresto.

3. Questa Corte può provvedere direttamente a rideterminare la pena nei
confronti del ricorrente, poiché la sentenza di primo grado, confermata in
appello, indica espressamente la misura dell’aumento per la continuazione per
ciascuna delle contravvenzioni contestate: mesi uno di arresto, da ridurre a
giorni venti per la diminuzione per il rito abbreviato.
Di conseguenza, la pena deve essere così determinata: pena base: mesi sei
di arresto per il reato sub C, aumentata ad anni uno e mesi cinque di arresto per
la continuazione con le contravvenzioni contestate al capo A, ridotta per il rito
abbreviato a mesi undici e giorni dieci di arresto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui

3

delle prescrizioni generiche di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi” da

all’art. 75 Codice Antimafia contestato al capo B dell’imputazione perché il fatto
non sussiste e per l’effetto determina la pena in mesi undici e giorni dieci di
arresto; rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 20 settembre 2017

Il Presidente

Francesco Bonito

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA