Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53390 del 26/10/2017

Penale Sent. Sez. U Num. 53390 Anno 2017
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato dal
Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari
nei confronti del
Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Taranto

visti gli atti;
udita la relazione svolta dal componente Grazia Lapalorcia;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale
Agnello Rossi, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Taranto per i reati di cui ai capi A, B, C, D ed E e del
Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari per i reati di cui ai capi F, I
ed L;
udite le conclusioni dell’avv. Antonio Raffo per la parte civile che ha chiesto
dichiararsi la competenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di

Data Udienza: 26/10/2017

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza del 27 gennaio 2017 il Giudice dell’udienza preliminare

Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Taranto, che, con sentenza del 7
maggio 2015, ha dichiarato l’incompetenza per territorio del Tribunale di
Taranto, ordinando la trasmissione degli atti al Pubblico ministero presso il
Tribunale di Bari, in relazione ad una serie di reati.

2.

Si tratta dei reati di falso ideologico del pubblico ufficiale per induzione

3.

La vicenda processuale trae inizio dalla presentazione di una querela da

parte di Monica Bruno che segnalava irregolarità, volte a favorire S.S.,
nelle procedure di assegnazione degli incarichi degli insegnamenti di Diritto
Commerciale Internazionale e di Mercato e Procedure Concorsuali, e del posto di
ricercatore nell’Università di Bari, sede di Taranto, posto, quello di ricercatore, al
quale anch’essa aspirava.

4.

Il conflitto negativo di competenza risulta determinato dal fatto che il

Giudice di Taranto aveva “anticipato” al 9 settembre 2009 la consumazione del
primo reato, data nella quale, in Bari, si era tenuta la seduta del Consiglio del
Dipartimento di Studi Aziendali Giusprivatistici dell’Università degli Studi di Bari,
in cui era stato espresso parere di congruità dei titoli posseduti da S.S. ai
due insegnamenti universitari richiesti, parere cui si era poi attenuto il Consiglio
di Facoltà dell’Università di Bari, sede di Taranto, così indotto in errore, allorché
2

del Tribunale di Bari ha sollevato conflitto di competenza nei confronti del

aveva conferito a S.S. l’incarico di tali insegnamenti con le due delibere
rispettivamente del 20 settembre 2009 e del 9 giugno 2010, di cui al capo a).

5.

Il Giudice denunciante, invece – valorizzando la circostanza che nella

contestazione sub a) non vi è alcun riferimento alla riunione del Consiglio del
Dipartimento di Studi Aziendali Giusprivatistici dell’Università degli studi di Bari,
mentre si indicano, come soggetti passivi del reato continuato, commesso il 29
settembre 2009 e il 9 giugno 2010 in Taranto, i componenti del Consiglio della
seconda Facoltà di Economia dell’Università di Bari, sede di Taranto, e

dell’accusa, sempre che non contenga errori macroscopici percepibili ictu ocull riteneva competente l’autorità giudiziaria di Taranto sul rilievo che i reati sub c)
e d), relativi al conferimento del posto di ricercatore e commessi in Bari, erano
teleologicamente connessi a quello sub a). Il che determinava, anche in caso di
diversità degli imputati dei vari reati, la connessione ex art. 12, comma 1, lett.
c), cod. proc. pen., da intendersi come oggettiva a seguito della riformulazione
della norma ad opera del d.l. 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8 («se dei reati per cui si procede
gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri», mentre il
precedente testo recitava «se una persona è imputata di più reati, quando gli uni
sono stati commessi per eseguire od occultare gli altri»), essendo venuta meno
la necessità del collegamento anche soggettivo tra i reati, e cioè della loro
commissione da parte degli stessi soggetti.

6.

L’ordinanza ha pure ricordato che in precedenza il Pubblico ministero

presso il Tribunale di Taranto, a seguito di presentazione della querela di Monica
Bruno, aveva trasmesso gli atti a quello di Bari sul rilievo che il primo atto in cui
risultava falsamente attestata la congruità dei titoli professionali e scientifici di
S.S. era il verbale in data 9 settembre 2009 del Consiglio del
Dipartimento di Studi Aziendali Giusprivatistici dell’Università degli Studi di Bari,
verbale che costituiva il presupposto del conferimento degli incarichi. Ma, su
richiesta del P.m., il Giudice per le indagini preliminari di Bari aveva disposto
l’archiviazione del procedimento per il reato di cui agli artt. 110 e 479 cod. pen.
e trasmesso gli atti a Taranto. Il Pubblico ministero di Taranto aveva poi
presentato richiesta di rinvio a giudizio e il Giudice dell’udienza preliminare si era
dichiarato incompetente con la sentenza di cui sopra.

7.

La Prima Sezione penale di questa Corte, con ordinanza del 17 luglio

2017, depositata il 21 luglio 2017, premessa l’erroneità sul piano sia sostanziale
3

considerato che la competenza va determinata in base alla prospettazione

sia processuale della tesi, sostenuta dal Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Taranto, della “consumazione anticipata” del reato sub a), sul rilievo
che è l’atto finale del procedimento amministrativo a rivestire portata
concretamente lesiva, e considerato il persistente contrasto giurisprudenziale sul
tema della natura esclusivamente oggettiva ovvero anche soggettiva (nel senso
della piena coincidenza soggettiva tra gli autori del reato mezzo e quelli del reato
fine) del legame che deve intercorrere tra più reati ai fini della valutazione della
connessione teleologica (a sostegno del primo orientamento ha citato Sez. 3, n.
12838 del 16/01/2013, Erhan, Rv. 257164, del secondo Sez. 1, n. 5970 del

Sezioni Unite mostrando comunque di condividere la decisione del giudice barese
circa la competenza di quello di Taranto, in adesione all’orientamento che ritiene
sufficiente il collegamento oggettivo tra i reati per effetto della modifica
legislativa sopra richiamata.

8.

Quanto alla sussistenza della connessione tra i reati ascritti agli

imputati, la Sezione rimettente ha osservato che tra i capi a) e b), caratterizzati
anche dalla identità degli autori, sussiste quanto meno l’ipotesi di cui all’art. 12,
comma 1, lett. b), cod. proc. pen.. Tra il reato di cui al capo a) e i reati tra loro
connessi sub c), d) ed e) (quelli sub c e d commessi in Bari) la Prima Sezione, al
di là della contestazione nel primo capo dell’aggravante del nesso teleologico
rispetto ai capi b) e c), in quanto commesso anche per eseguire questi ultimi
reati, ha ritenuto non implausibile, ai fini strettamente processuali che qui
rilevano, la prospettazione di un nesso teleologico, rilevante anche sotto il profilo
della connessione, tra il capo a) commesso in Taranto, e il capo c), commesso in
Bari, ascritti a soggetti in parte diversi (S.S. è chiamato a rispondere di
entrambi, in concorso con persone diverse), dal momento che S.S.
avrebbe in concreto fatto uso del conferimento di uno dei due incarichi didattici
di cui al capo a) nell’ambito del bando per il posto di ricercatore di cui al capo c)
(come risulta dal verbale 17 del febbraio 2010 inerente alla relativa procedura di
selezione).
Ciò a prescindere dall’esistenza di ragioni di connessione con gli ulteriori
reati di favoreggiamento personale di cui ai capi f), i) ed I), non connessi con gli
altri né sotto il profilo finalistico né sotto quello dell’occultamento.

9.

Con decreto del 24 luglio 2017 il Primo Presidente ha assegnato il

ricorso alle Sezioni Unite fissando per la trattazione l’odierna udienza camerale.

10. Con memoria depositata il 6 ottobre 2017 l’Avvocato generale ha
4

02/03/2016, dep. 2017, Squarcialupi, Rv. 269181), ha rimesso la questione alle

concluso – valorizzando anche il dato di realtà rappresentato dalle “sequenze
delittuose” proprie della criminalità economica e di quella organizzata – nel senso
della non necessità della coincidenza soggettiva tra autore del reato-mezzo e
autore del reato-fine per la ricorrenza dell’ipotesi di connessione di cui all’art. 12,
lett. c), cod. proc. pen., e quindi per la determinazione della competenza per
territorio ex art. 16 stesso codice, ritenendo sufficiente la relazione oggettiva tra
reati-fine e reati-mezzo.

11. L’avv. R. Pellegrini, per A.A., imputata di favoreggiamento

prescindere dalla soluzione adottata in relazione al quesito, non sussisterebbe
alcuna connessione, se non, al più, di tipo probatorio, tra il reato di cui al capo
f), ascritto alla A.A., e quelli di cui ai capi a) e b).

12. L’avv. A. Raffo per la parte civile Monica Bruno ha fatto pervenire
memoria difensiva datata 19 ottobre 2017 con la quale si esprime condivisione
delle conclusioni della Procura Generale e, quanto ai reati di favoreggiamento in
relazione ai quali peraltro la Bruno non è costituita parte civile, rileva la
ricorrenza di una ipotesi di evidente connessione probatoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni
Unite può essere così enunciata:

“Se, ai fini della configurabilità della

connessione teleologica prevista dall’art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,
sia o meno richiesta l’identità fra gli autori del reato-mezzo e quelli del reatofine”.

2. Le Sezioni Unite ritengono condivisibile la soluzione prospettata dalla
Sezione rimettente, in linea con l’indirizzo giurisprudenziale attualmente
minoritario, secondo la quale, nel caso di connessione teleologica di cui all’art.
12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è richiesta l’identità fra gli autori del
reato-mezzo e quelli del reato-fine.

3. Giova in proposito ricordare che, nella sua primitiva formulazione, l’art.
12, comma 1, lett.

c), cod. proc. pen., stabiliva che vi è connessione di

procedimenti «se una persona è imputata di più reati, quando gli uni sono stati
commessi per eseguire od occultare gli altri»: formulazione il cui incipit (“se una
persona”) non dava adito a dubbi sul fatto che il nesso teleologico fosse idoneo a
5

personale, con memoria depositata il 9 ottobre 2017, ha rilevato che, a

determinare spostamento della competenza per materia o per territorio, nei
termini delineati dagli artt. 15 e 16 cod. proc. pen., solo con riguardo a reati
ascritti alla stessa o alle stesse persone.

4. Il dato testuale è stato profondamente innovato dal d.l. 20 novembre
1991, n. 367 (“Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di
criminalità organizzata”), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio
1992, n. 8, il cui art. 1 ha soppresso l’esplicito riferimento all’identità dell’autore
dei fatti in connessione, sostituendolo con una locuzione impersonale («se dei

reati, aggiungendovi la cosiddetta connessione occasionale (reati commessi in
occasione di altri) e ulteriori profili finalistici (la finalità di conseguimento, anche
per altri, del profitto, del prezzo, del prodotto o dell’impunità rispetto ad altri
reati), così uniformando il dettato normativo, in toto, a quello dell’art. 45 n. 2 del
codice previgente, già oggetto di drastica potatura, ispirata al favor separationis,
ad opera del legislatore delegato in sede di emanazione del nuovo codice di
procedura penale. Norma, quella di cui all’art. 45 n. 2 del codice previgente, che
è stata interpretata, nella parte relativa al nesso teleologico, nel senso
dell’esigenza del rapporto obiettivo di strumentalità tra i reati (v. Sez. 1, n. 1373
del 29/06/1983, Bono, Rv. 159824: in tema di individuazione della competenza
per territorio per reati connessi, la semplice analogia tra diversi reati, se non si
traduce in effettiva identità di fattispecie criminose o in reati connessi
oggettivamente,

probatoriamente o teleologicannente,

non

determina

spostamento di competenza).

5. La successiva modifica della norma in esame con legge 1 marzo 2001, n.
63 (“Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di
formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di
riforma dell’articolo 111 della Costituzione”) ha espunto, attraverso l’art. 1,
segnando sotto tale profilo un ritorno alla prima formulazione dell’art. 12 lett. c),
il riferimento alla connessione occasionale e ai profili finalistici introdotti nel
1991, ma non ha ripristinato la formula «se una persona è imputata di più reati,
quando gli uni sono stati commessi per eseguire od occultare gli altri»,
mantenendo quella impersonale «se dei reati per cui si procede gli uni sono stati
commessi per eseguire o per occultare gli altri». La formulazione attuale dell’art.
12 lett. c), frutto della prima modifica, ispirata alla conclamata esigenza di
ampliamento dei casi di connessione, ha quindi superato indenne la seconda che,
pur rimaneggiando in senso restrittivo lo spettro dei casi di connessione – in
controtendenza rispetto alle maggiori aperture della prima modifica -, non ha
6

reati per cui si procede»), oltre ad ampliare lo spettro dei legami rilevanti tra

ripristinato la formula indicativa dell’esigenza che i reati siano realizzati dalla
stessa o dalle stesse persone.

6. Su tale dato testuale deve innestarsi una prima riflessione in ordine alla
questione devoluta. Il principio ermeneutico di non attribuire alla legge altro
significato che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la
connessione di esse (art. 12, primo comma, delle Disposizioni sulla legge in
generale), non può che porsi, nella specie, come prioritario, soprattutto perché
l’attuale formulazione della norma è frutto di una precisa modifica lessicale – da

sostituzione di una precedente che esigeva

ex professo

la coincidenza tra

l’autore – o gli autori – dei reati, rispettivamente, mezzo e fine.

7. L’oggettivo riferimento ai reati, invece che quello soggettivo ai loro autori,
per individuare il vincolo teleologico, esprime un parametro da interpretare come
un univoco segnale di mutamento della voluntas legis, in linea con il generale
obiettivo del legislatore del tempo, risultante anche dalla Relazione al Disegno di
legge di conversione del d.l. 367 del 1991 recante “Coordinamento delle indagini
nei procedimenti per reati di criminalità organizzata”, di ampliare il perimetro di
operatività dell’istituto della connessione assicurando l’esame unitario, in
particolare, dei fenomeni di criminalità organizzata (occasio legis), pena, in caso
contrario, la sostanziale stasi negli accertamenti «se non addirittura deprecabili
contrasti», ovviando anche all’eccesso di delega, in minus, in cui era incorso il
legislatore che aveva redatto il vigente codice di procedura penale, consistito
nella notevole, e non giustificata, riduzione dei casi di connessione.

8.

Né va trascurato che, mediante la riforma del 1991/1992, è stata

modificata anche la lett. b) del comma 1 dell’art. 12. Infatti la precedente
formulazione dell’art. 12 lett. b) era «se una persona è imputata di più reati
commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni
in unità di tempo e di luogo», mentre quella introdotta dalla predetta riforma
recita «se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od
omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso». Per effetto della coesistenza delle lettere b) e c) nel testo anteriore
al 1991/1992, la previsione della identità soggettiva degli autori dei reati in
entrambi i casi poteva ritenersi dovuta al fatto che, mentre nella lettera

b)

rientravano i soli casi di continuazione caratterizzati da unità spazio-temporale
delle azioni od omissioni, la lettera e) prevedeva una ulteriore ipotesi di possibile
continuazione, quella della commissione di uno o più reati al fine di commetterne
7

ritenere non dovuta al caso – nella scelta di una locuzione impersonale in

altri (essendo normalmente il nesso teleologico sintomo anche di identità del
disegno criminoso: Sez. 1, n. 3442 del 06/03/1996, Laezza, Rv. 204326),
mentre l’assorbimento nella lett. b), per effetto della riforma, di tutte le ipotesi di
continuazione, è interpretabile nel senso della

voluntas legis dell’esclusione

dall’ipotesi del nesso finalistico del requisito soggettivo dell’identità degli autori.
A diversamente ritenere, infatti, la previsione di cui alla lett. c) rischierebbe di
duplicare, anche se solo in parte, quella della lett.

b), in quanto il nesso

finalistico è normalmente sintomo di unica progettualità criminosa.

Tanto premesso, non sembra giustificato il ricorso, piuttosto che

all’interpretazione letterale dell’art. 12, comma 1, lett.

c), cod. proc. pen.,

all’opzione ermeneutica di tipo logico-sistematico, condivisa dall’orientamento
maggioritario, che imporrebbe tuttora, nonostante la modifica normativa
sopravvenuta, la necessità, per configurare la connessione ex art. 12 lett. c),
della coincidenza degli autori dei reati.

10.

L’analisi delle pronunce di legittimità che sostengono quell’indirizzo

rivela che esse tengono in poco conto la modifica normativa del 1991/1992
facendo sostanzialmente leva, in termini ripetitivi, con richiami reciproci e con
una sorta di autoreferenzialità – in una parola, tralaticiamente -, su due
argomenti: e cioè, il primo, che l’unità del processo volitivo tra il reato-mezzo ed
il reato-fine, ritenuto presupposto logico della connessione teleologica, sarebbe
configurabile solo qualora i reati siano stati commessi dagli stessi soggetti; il
secondo, in certo senso rafforzativo del precedente, che l’interesse di un solo
imputato alla trattazione unitaria di reati connessi tra loro con il vincolo
teleologico non potrebbe pregiudicare quello del coimputato (o dei coimputati) a
non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della
competenza.

11. In tal senso concordano, tra le tante, Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995,
Pischedda, Rv. 200701; Sez. 3, n. 2731 del 26/11/1999, Bonassisa, Rv. 215762;
Sez. 1, n. 42883 del 23/10/2002, Mauro, Rv. 222800; Sez. 6, n. 13619 del
29/01/2003, Lodigiani, Rv. 224146; Sez. 1, n. 19537 del 12/03/2003, Pofferi,
Rv. 224389; Sez. 4, n. 27457 del 10/03/2009, Ruiu, Rv. 244516; Sez. 1, n.
5970 del 02/03/2016, dep. 2017, Squarcialupi, Rv. 269181.
Quest’ultima e più recente decisione, non nascondendosi che un altro
indirizzo giurisprudenziale individua una relazione di tipo oggettivo tra le
condotte collegate dalla finalità di eseguire o di occultare (Sez. 5, n. 10041 del
13/06/1998, Altissimo, Rv. 211391; Sez. 6, n. 37014 del 23/09/2010, Della
8

9.

Giovanpaola, Rv. 248746; Sez. 3 n. 12838 del 16/01/2013, Ehran, Rv. 257164;
Sez. 4, n. 7350 del 11/07/2014, Forcelli, non mass.), ha tuttavia ritenuto di
ribadire una convinta adesione alla linea interpretativa “prevalente e almeno
ventennale”, considerata quasi diritto vivente. Ha quindi riaffermato, in
conformità a tale linea, che, nonostante il mutamento del dato letterale – con il
quale sostanzialmente non si confronta – è condizione imprescindibile per la
configurabilità della connessione teleologica, e, quindi, per la produzione dei suoi
effetti tipici sul piano dello spostamento di competenza, l’identità tra gli autori
del reato-mezzo e gli autori del reato-fine, essendo presupposto logico della

eterogeneità di autori, ricorre solo un’ipotesi di connessione di natura
eventualmente probatoria, inidonea a produrre spostamento di competenza,
tanto più – ulteriore argomento alla base dell’orientamento tradizionale – perché
l’interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei reati avvinti da vincolo
teleologico non può pregiudicare quello del coimputato (o dei coimputati) a non
essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza.

12. Tale pronuncia, e soprattutto le precedenti sulla stessa linea, non
considerano però adeguatamente, così condannando alla totale irrilevanza la
modifica apportata al testo originario dell’art. 12, lett. c), cod. proc. pen. dalla
riforma 1991/1992, l’evoluzione normativa dell’istituto e il suo epilogo che
individua, nell’attuale configurazione di esso, un legame tra i reati di natura
essenzialmente oggettiva, prescindendo testualmente dalla identità soggettiva
degli autori dei reati connessi. Né tengono conto degli aspetti penali sostanziali
della connessione teleologica, che convergono nell’indicare quale criterio per la
ricorrenza di tale ipotesi, il solo legame finalistico tra i reati. Invero, quanto
all’aggravante di cui all’art. 61, numero 2, cod. pen., il cui testo contiene, tra le
altre, anche le ipotesi di commissione di un reato per eseguirne od occultarne un
altro, la configurabilità della connessione teleologica in caso di autori diversi è
stata riconosciuta, come ricordato in motivazione da Corte cost., sent. n. 21 del
2013, tanto in sede dottrinale che giurisprudenziale (in tal senso Sez. 5, n. 3479
del 14/02/1984, Maggi, Rv. 163727).

13.

Del resto, il richiamo all’unità del processo volitivo da parte

dell’orientamento tradizionale implica l’estensione alla lett. c) dell’art. 12 cod.
proc. pen. – da ritenere non consentita trattandosi di norma in deroga alle regole
sulla competenza, quindi di stretta interpretazione – di un parametro soggettivo
proprio delle lettere a) (concorso di persone nel reato) e b) (concorso formale e
continuazione) della stessa norma, che richiedono la coincidenza degli autori dei
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connessione teleologica l’unità del processo volitivo, mentre, in caso di

reati, senza tener conto che queste ultime ipotesi di connessione possono
ricomprendere, nel caso di ricorrenza di entrambe (concorso di persone in reato
continuato), anche la commissione da parte delle stesse persone di più reatimezzo e di più reati-fine, se espressivi, come quasi sempre avviene, di un’unica
progettualità, rendendo sostanzialmente superflua la previsione della
connessione sub c), se intesa nel senso che presupponga, a propria volta,
l’identità degli autori dei reati.

14. Al riguardo vale la pena ricordare che un consolidato orientamento di

di cui all’art. 61, n.2, cod. pen., sul rilievo che la continuazione, quale strumento
equilibratore della pena, agisce sul piano della riconducibilità di più reati ad un
comune programma criminoso, mentre l’aggravante del nesso teleologico,
connotata dalla strumentalità di un reato rispetto ad un altro e finalizzata
all’aggravamento della pena in quanto espressione di maggior pericolosità del
colpevole, può rientrare, nonostante la differente funzione dei due istituti, nel
programma criminoso elaborato da un solo agente o da più concorrenti nel reato
(Sez. 2, n. 46638 del 09/11/2012, Romano Monachelli, Rv. 253901; Sez. 2, n.
48317 del 17/11/2004, Emiliano, Rv. 230427; Sez. 1, n. 46270 del 03/11/2004,
Dellagaren, Rv. 230188; Sez. 1, n. 3442 del 06/03/1996, Laezza, Rv. 204326;
Sez. 5, n. 10508 del 27/09/1995, Iaquinta, Rv. 202499).

15. In definitiva, la formulazione della lett. c) dell’art. 12 cod. proc. pen.,
sposta, e concentra, l’attenzione, a differenza delle due lettere precedenti,
essenzialmente sul legame oggettivo tra due o più reati, senza esigere che
l’autore – o gli autori – di quello strumentale all’altro o agli altri debba – o
debbano – necessariamente prendere parte a quest’ultimo, che può essere
commesso da terzi. L’esattezza di tale conclusione risulta del resto avvalorata
dalla considerazione che il caso di nesso strumentale per occultamento, il quale
rappresenta la seconda ipotesi di connessione di cui alla lett. c) della norma in
esame, accomunata alla prima dall’unico esordio (“se dei reati per cui si
procede”), esprime con tutta evidenza la possibilità che l’autore del secondo
reato, ispirato alla finalità di occultamento del precedente, sia diverso dall’autore
del primo – ben potendo il reato finalizzato all’occultamento di un fatto criminoso
già commesso essere realizzato, per le più svariate ragioni, da persona diversa
-, risultando così l’unità del processo volitivo del tutto estranea, o comunque
meramente eventuale, a tale fattispecie di collegamento tra reati.

16. L’opzione ermeneutica, condivisa dall’orientamento maggioritario, non è
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legittimità ritiene l’istituto della continuazione non incompatibile con l’aggravante

d’altro canto imposta, o giustificata, neppure dal rispetto del principio del giudice
naturale precostituito per legge, che, secondo tale indirizzo, sarebbe violato se
gli autori dei reati meno gravi o, in caso di pari gravità, successivi al primo,
fossero attratti nell’orbita della competenza del giudice, rispettivamente, di
quello più grave o del primo reato, per la ragione che l’interesse di un imputato
alla trattazione unitaria di procedimenti per reati commessi in continuazione, o
connessi teleologicamente, non potrebbe pregiudicare quello del coimputato (o
dei coimputati) a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole
ordinarie della competenza.
l’adesione alla tradizionale equazione

processualpenalistica “giudice naturale=forum commissi delicti”, trascurando che
il valore costituzionalmente tutelato (tra l’altro nel silenzio dell’art. 25 Cost. circa
la necessità dell’allocazione del processo nel luogo in cui il reato è stato
commesso) è, alla stregua della giurisprudenza costituzionale e di legittimità,
quello della imparzialità del giudice, assicurato dalla sua precostituzione rispetto
alla vicenda controversa, in base a criteri generali, che, nei limiti della non
arbitrarietà e della ragionevolezza, appartengono alla discrezionalità legislativa;
mentre altre esigenze, quali quelle di agevolare la raccolta delle prove, di ridurre
i disagi per le parti e per i testi, di assicurare un effettivo controllo sociale, di
riaffermare la giustizia nel luogo in cui è stata violata, ben possono cedere
dinanzi a valori costituzionalmente garantiti o a esigenze di pari, se non
maggiore, rilevanza. Valga per tutti il principio dell’efficacia della giurisdizione
assicurato dalla unitarietà della celebrazione del processo e quindi dalla
ragionevole durata di esso, e dalla prevenzione di giudicati non fisiologicamente
contrastanti.
Si ricordano al riguardo Corte cost., n. 117 del 2012, n. 30 del 2011, n. 279
del 2009, n. 168 del 2006, n. 452 del 1997, n. 130 del 1995, n. 100 del 1984, n.
88 del 1962, tutte concordi nel sostenere che la nozione di giudice naturale non
si cristallizza nella determinazione di una competenza generale, ma è frutto del
complesso della disciplina attributiva della competenza, formandosi per effetto di
tutte le disposizioni di legge, comprese quelle derogatorie alle regole ordinarie in
base a criteri che ragionevolmente valutino i valori in gioco, anche di rango
costituzionale, e i disparati interessi coinvolti nel processo.

17. Ne consegue che la disciplina della competenza per connessione, ivi
compreso il caso del nesso teleologico oggettivamente interpretato, rispondendo
a tali criteri, non contrasta con il principio del giudice naturale precostituito per
legge in quanto, pur derogando alle norme ordinarie sulla competenza per
materia e per territorio, costituisce un criterio originario, autonomo, nonché
11

Tale prospettazione sconta

predeterminato in modo generale, di competenza, esso pure tra l’altro ancorato,
per quanto attiene a quella per territorio, al criterio del /ocus commissi delicti del
reato più grave o, in caso di pari gravità, del primo reato (Sez. U, n. 27343 del
28/02/2013, Taricco, Rv. 255345).

18. A sostegno della tesi maggioritaria non sembra utilmente invocabile la
sentenza Corte cost. n. 21 del 2013 che ha dichiarato l’inammissibilità della
questione di costituzionalità sollevata,in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., della
disposizione combinata degli artt. 12, comma 1, lettera c), e 16 del cod. proc.

remittente – attribuisce, nel caso di connessione teleologica, la competenza per
tutti i reati connessi e per tutti gli imputati al giudice del luogo di commissione
del reato più grave, anche quando di quest’ultimo non siano chiamati a
rispondere tutti gli imputati del reato meno grave.
La Corte, infatti, premessa la ventennale adesione della giurisprudenza di
legittimità alla tesi maggioritaria, ma soprattutto stigmatizzata l’impropria scelta
di sollevare l’incidente di costituzionalità sulla base soltanto di una delle possibili
interpretazioni della legge (quella dell’indirizzo minoritario), non sembra tuttavia
aver sottinteso che la lettura dell’art. 12 offerta dal giudice rimettente sarebbe, a
differenza di quella consolidata, di dubbia costituzionalità, avendo, al contrario,
affermato, con un significativo obiter, la sostanziale infondatezza delle censure
formulate dal giudice rimettente («A prescindere, peraltro, da ogni rilievo circa la
reale fondatezza delle censure formulate dal giudice a quo – quelle riferite all’art.
25 Cost., se valide, imporrebbero a rigore la rimozione dell’intero istituto della
connessione di procedimenti; quella relativa all’art. 3 Cost. trascura i tratti
differenziali tra le figure poste a confronto, cioè connessione teleologica e
continuazione -, è pregiudiziale e dirimente rilevare che l’operazione dianzi
descritta implica un uso improprio dell’incidente di costituzionalità»).

19. L’interpretazione oggettiva del legame finalistico è del resto anche quella
che maggiormente si attaglia, come osservato dall’Avvocato generale, alle
esigenze della realtà fenomenica attuale che presenta, nell’ambito della moderna
criminalità economica ed amministrativa, oltre che di quella organizzata – in
espansione anche in tali settori -, “sequenze criminali” nelle quali si individuano
“reati battistrada” e “reati spia”, nonché “reati traccia”, legati da nessi
meramente oggettivi, la cui trattazione unitaria è la sola in grado di assicurare
l’efficacia della giurisdizione.

20. E’ necessario nondimeno aggiungere che, per ritenere configurata la
12

pen., nella parte in cui – alla stregua dell’interpretazione accolta dal giudice

connessione teleologica di cui all’art. 12 lett.

c), idonea a determinare uno

spostamento di competenza, dovrà essere individuato, in concreto, un effettivo
legame finalistico fra i reati commessi da soggetti diversi, con conseguente
necessità di verificare che chi ha commesso un reato abbia avuto presente
l’oggettiva finalizzazione della sua condotta (espressa dalla preposizione “per”,
che grammaticalmente introduce un complemento di fine e che precede la
formula “eseguire od occultare gli altri”) alla commissione di un altro reato
oppure all’occultamento di un reato precedente. La spia di tale finalizzazione ben
può essere ricercata, ma non solo, nella contestazione dell’aggravante di cui

cui all’art. 12, lett. c), cod. proc. pen.

21. Vale la pena da ultimo evidenziare che l’indirizzo qui condiviso non
comporta rischi di ricadute sulla determinazione della competenza per effetto di
successivi eventi, istruttori o decisori, di significato diverso rispetto ai dati
inizialmente valutati ai fini della fissazione della competenza. Invero, in
conformità all’orientamento costantemente espresso sul

punto dalla

giurisprudenza di legittimità, la competenza, in generale, anche quindi quella per
connessione, va determinata, in base al principio della perpetuatio iurisdictionis,
con criterio ex ante, sulla scorta della situazione risultante dalle figure soggettive
e dagli addebiti indicati nella formulazione dell’imputazione, entro i limiti
temporali di rilevazione della questione, che sono, per quanto attiene alla
competenza per connessione, quelli delle fasi preliminari del giudizio di primo
grado (art. 21, comma 3, cod. proc. pen.), e mantenuta ferma a prescindere
dalle vicende processuali successive, inidonee ad incidere sulla competenza già
affermata (Sez. 4, n. 14699 del 12/12/2012, dep. 2013, Perez Garcia, Rv.
255498; Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234347).

22. Va quindi enunciato il seguente principio di diritto:
“Ferma restando la necessità di individuare un effettivo legame finalistico fra
i reati, non è richiesta l’identità degli autori ai fini della configurabilità della
connessione teleologica prevista dall’art. 12, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.”

23.

Venendo al caso in esame, il conflitto negativo di competenza –

ammissibile in rito, in quanto entrambi i giudici ordinari contemporaneamente
ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così
luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall’art. 28 cod. proc.
pen. -, va risolto, alla stregua di quanto sopra, nei termini di seguito precisati.
Le argomentazioni alla base della dichiarazione di incompetenza dell’Autorità
13

all’art. 61, n.2, cod. pen., nelle ipotesi di connessione sovrapponibili a quelle di

giudiziaria di Taranto non sono condivisibili per le ragioni indicate nell’ordinanza
con cui è stato sollevato conflitto. Non è infatti giustificata l’anticipazione,
prospettata dal Giudice di Taranto al fine di radicare la competenza dell’autorità
barese, della consumazione del primo reato al 9 settembre 2009, data nella
quale, in Bari, si era tenuta la seduta del Consiglio del Dipartimento di Studi
Aziendali Giusprivatistici dell’Università degli studi di Bari, che aveva espresso
parere di congruità dei titoli posseduti da S.S. ai due insegnamenti
universitari richiesti.
Anche a tacere del fatto che per tale ipotesi di falso, in virtù della quale il

Procura della Repubblica di Bari, era intervenuta archiviazione da parte del
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, a seguito di che gli atti
erano stati restituiti alla Procura della Repubblica di Taranto, va ricordato che
una delle regole essenziali in punto di criteri di determinazione della competenza
è, per radicato orientamento interpretativo, che la competenza giurisdizionale va
attribuita sulla base di ciò che si “prospetta” e non di ciò che si “ritiene”, e quindi
facendo riferimento alle linee fattuali contenute nella originaria notizia di reato,
prescindendo da ogni valutazione di merito in ordine alla sua fondatezza o alla
effettiva ravvisabilità delle originarie ipotesi di connessione.
Trattasi di regola tradizionalmente affermata (Sez. 1, n. 49627 del
17/11/2009, Osmanovic, Rv. 246033; Sez. 1, n. 11047 del 24/02/2010, Guida,
Rv. 246782) e ribadita in tempi recenti anche in ambito civile, a conferma della
unità logica del diritto processuale (Sez. U civ., n. 26937 del 02/12/2013, Rv.
628676). «Ciò perché la competenza è “misura della giurisdizione” sin dal
momento iniziale del procedimento ed è pertanto correlata alle caratteristiche
intrinseche della domanda, non alla sua fondatezza» (così, in motivazione, Sez.
1, n. 52541 del 20/06/2014, n.n., Rv. 262143).

24. Dovendo pertanto la competenza per territorio nell’ipotesi di reati
connessi determinarsi avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico
ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori macroscopici ed
immediatamente percepibili (Sez. 1, n. 11047 del 2010, Guida, Rv. 246782,
cit.), il che non può nella specie essere affermato sulla sola base dell’esistenza
del precedente parere espresso dal Consiglio di Dipartimento di Bari, in relazione
al quale non risulta contestato alcun reato, la competenza per connessione non
potrà che essere individuata, alla stregua degli addebiti indicati nella
formulazione dell’imputazione, sulla base della contestazione del reato sub a),
commesso in Taranto, che costituisce, secondo la prospettazione accusatoria
offerta a questa Corte, il reato commesso per primo e di pari gravità rispetto ad
14

Pubblico ministero presso il Tribunale di Taranto aveva trasmesso gli atti alla

altri.
Tale reato attrae nell’orbita della competenza per connessione dell’autorità
giudiziaria di Taranto — premesso che i reati sub b) ed e) sono contestati come
commessi in Taranto —, i reati sub c) e d), relativi all’assegnazione del posto di
ricercatore, realizzati in Bari, ma connessi quali reati-fine a quello di cui al capo
a), sia perché quest’ultimo è contestato come aggravato

ex art. 61, primo

comma, n. 2, cod. pen. in relazione a quelli sub b) e c), sia perché, come da
ordinanza di rimessione, il conferimento dei due incarichi di insegnamento di cui
al capo a) risulta in concreto utilizzato per l’assegnazione del posto di

fine sub c) e d).

25. Non si ravvisano, invece, ragioni di connessione, rilevanti ai fini dello
spostamento della competenza per territorio, quanto ai tre episodi di
favoreggiamento (capi f, i, I), contestati a persone diverse da quelle di cui ai capi
precedenti, per i quali resta radicata la competenza territoriale del Tribunale di
Bari, in quanto commessi ad Altamura.
Infatti, il fine dell’impunità, previsto tra le ipotesi di aggravamento del reato
ex art. 61 n 2 cod. pen. (aggravante contestata nei capi f, i, I) rileva
processualmente solo ai fini del collegamento delle indagini ai sensi dell’art. 371,
comma 2, lett. b) , cod. proc. pen. e non più anche (a seguito della riforma del
2001 dell’art. 12, lett. c)) ai fini della connessione teleologica rilevante per la
competenza per territorio determinata dalla connessione (Sez. 6, n. 37014 del
23/09/2010, Della Giovampaola, Rv. 248746; Sez. 1, n. 25723 del 20/05/2008,
Feleppa, Rv. 240462; Sez. 1, n. 19066 del 20/04/2004, Leonardi, Rv. 228654;
Sez. 1, n. 39896 del 18/07/2017, Squarcialupi, non mass.).

26.

Le spese sostenute dalla parte civile vanno rimesse al giudice

competente in base all’esito finale, in applicazione dei principi di causalità e
soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Taranto per i reati di cui ai capi A),
B), C), D) E). Dichiara la competenza del Tribunale di Bari per i reati di cui ai
capi F), I), L). Dispone trasmettersi gli atti ai tribunali rispettivamente
competenti.

15

ricercatore, configurandosi quindi il capo a) come reato mezzo rispetto ai reati

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e notificazioni di cui all’art. 32
cod. proc. pen.

Così deciso il 26/10/2017.

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