Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5339 del 20/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5339 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZID LOFTI N. IL 22/03/1982
avverso l’ordinanza n. 711/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
TRIESTE, del 31/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
Data Udienza: 20/09/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 31 luglio 2012 il Tribunale di sorveglianza di
Trieste ha respinto il reclamo proposto da Zid Lofti avverso il provvedimento del
Magistrato di sorveglianza di Udine, in data 24 maggio 2012, di conferma
dell’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, in data 25 novembre
2010, di condanna del Zid per delitti in materia di sostanze stupefacenti,
commessi dal mese di agosto 2008 fino al 24 gennaio 2009.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Zid
tramite il difensore di fiducia, il quale deduce i vizi di violazione di legge e
difetto di motivazione.
Assume il ricorrente che il Tribunale non avrebbe considerato che
l’interessato è coniugato e convivente con una cittadina italiana; sottolinea la
non strumentalità della ripresa della convivenza con la moglie dopo
l’interruzione di essa nel 2008; precisa che il reato commesso è risalente nel
tempo; deduce che il Zid ha cambiato lo stile di vita, come dimostrato anche
dall’ottimo comportamento tenuto nel corso dell’esecuzione della pena;
stigmatizza che il Tribunale avrebbe ignorato le predette circostanze, deponenti
a favore della cessata pericolosità del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Il provvedimento impugnato, con motivazione coerente e completa, esente
da violazioni di norme giuridiche e di regole della logica, ha apprezzato la
permanente pericolosità sociale dello Zid, desunta dai suoi precedenti penali
significativi di uno stretto legame con il commercio illecito di sostanze
stupefacenti, costituente la sua principale fonte di guadagno, in assenza di
lecita attività lavorativa; né ha trascurato di considerare la recente ripresa della
convivenza con la moglie italiana, ritenendo tuttavia, con motivazione adeguata
e perciò insindacabile in questa sede, che essa non integrasse circostanza
idonea ad escludere la rilevata pericolosità sociale.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue,
ex art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
Stato, disposta, ai sensi dell’art. 86 d.P.R. n. 309 del 1990, con sentenza del
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille.
P. Q. M.
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 settembre 2013.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle