Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53382 del 09/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 53382 Anno 2017
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: TRONCI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BERISHA AMRUSH nato 1’08/09/1979 in KOSOVO

avverso l’ordinanza dell’08/05/2017 del TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
sentito il Procuratore Generale in persona del Sost. GIANLUIGI PRATOLA, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;

U-dito_l_diférisore

Data Udienza: 09/11/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il difensore di Amrush BERISHA ha proposto tempestiva impugnazione

avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Bologna ha rigettato l’appello proposto
ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., per l’effetto confermando il provvedimento
con cui era stata disattesa la richiesta di sostituzione della più gravosa misura

2.

L’illustrazione delle ragioni di doglianza è resa superflua dalla constatazione

dell’intervenuto passaggio in giudicato – avvenuto poco dopo la formalizzazione
del ricorso in esame – della sentenza emessa nell’ambito del processo in seno al
quale il prevenuto è stato sottoposto a restrizione della libertà. Donde il
sopravvenuto difetto d’interesse in capo al ricorrente e la conseguente
declaratoria d’inammissibilità.
Seguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc. pen., nella misura di
giustizia indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 2.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09.11.2017

cautelare in atto con quella degli arresti domiciliari.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA