Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53381 del 25/10/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 53381 Anno 2017
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: D’ARCANGELO FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da

Barile Salvatore, nato a Napoli il 21/03/1993

avverso l’ordinanza dell’11/05/2017 del Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D’Arcangelo;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Olga
Mignolo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Napoli, adito ex art. 310,
cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Napoli che, in data 16 marzo 2017, aveva rigettato
l’istanza, formulata dalla difesa di Salvatore Barile, volta ad ottenere la revoca
della misura coercitiva degli arresti domiciliari applicata nei confronti del
medesimo in ordine al delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico

Data Udienza: 25/10/2017

di sostanze stupefacenti, aggravato dall’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 159
(conv. in I. 12 luglio 1991, n. 203), o la sua sostituzione con altra misura meno
afflittiva.

2. Avverso tale ordinanza ricorre personalmente il Barile e ne chiede
l’annullamento, deducendo, con unico motivo, la nullità dell’ordinanza per
violazione dell’art. 606 comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. per erronea
applicazione dell’articolo 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e per motivazione

3. Si duole il ricorrente che il Tribunale non aveva recepito le indicazioni
della sentenza n. 10963 emessa in data 30 novembre 2016 dalla Terza Sezione
Penale, che, pur riguardando altro procedimento ed altro ricorrente, integrava un
nuovo elemento di diritto, che rendeva ammissibile la riproposizione della
richiesta precedentemente rigettata.
4. Il Tribunale di Napoli, inoltre, non aveva minimamente motivato in ordine
alle argomentazioni svolta dalla difesa in ordine alla insussistenza dei gravi indizi
di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
5. Il Tribunale, infatti, nella ordinanza impugnata, aveva omesso
integralmente di dare contezza, con motivazione logica ed esaustiva, delle
ragioni ostative ad una modifica in melius della misura cautelare in atto,
limitandosi a riprodurre il compendio investigativo raccolto dal Pubblico
Ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591,
comma 1, lett. a), cod. proc. pen., in quanto proposto secondo modalità difformi
da quelle delineate tassativamente dall’art. 582 cod. proc. pen., e, comunque, in
ragione della manifesta infondatezza dei motivi nello stesso proposti.

2. Dalla nota n. 19407/13 di Prot.11o redatta dalla Legione Carabinieri
Compania, Stazione di Monteruscello, presente in atti risulta che il ricorso per
cassazione, sottoscritto da Salvatore Barile, è stato consegnato dal medesimo ai
Carabinieri e da questi trasmesso a mezzo fax in data 12 giugno 2017 alla
Cancelleria della Sezione del Riesame del Tribunale di Napoli.

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mancante, inesistente, illogica e contraddittoria.

3. Deve, pertanto, essere dichiarata la inammissibilità del ricorso in quanto
presentato a mezzo fax.
4. In materia di impugnazioni vige, infatti, il principio di tassatività ed
inderogabilità delle forme stabilite dalla legge per la presentazione del ricorso in
quanto si tratta di requisiti la cui osservanza è sanzionata a pena di
inammissibilità, con la conseguenza che la presentazione dell’impugnazione a
mezzo telefax è inammissibile perché effettuata con modalità non consentita

di motivi nuovi relativi a ricorso per cassazione; Sez. 1, n. 44324 del
18/04/2013, Stasi, Rv. 258319).
5. Il ricorso risulta, comunque, aspecifico in quanto non si confronta con la
motivazione, logica e congrua, del provvedimento impugnato, che si fonda sul
giudicato cautelare medio tempore consolidatosi per effetto della mancata
impugnazione della ordinanza di rigetto del riesame proposto dall’indagato,
adottata dal Tribunale del riesame di Napoli in data 20 dicembre 2016, e sulla
assenza di significative sopravvenienze.
6. Il ricorrente, infatti, si è limitato a dolersi genericamente che il Tribunale
di Napoli non aveva motivato in ordine alle argomentazioni svolta dalla difesa in
ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze
cautelari, senza, tuttavia, articolare alcuna reale censura alla motivazione della
ordinanza del Tribunale di Napoli, impedendo così al ricorso proposto di
assolvere la funzione tipica di critica puntuale avverso il provvedimento oggetto
di impugnazione.
La mancanza di specificità del motivo, del resto, dev’essere apprezzata non
solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione ed, in entrambi i conduce, ai sensi dell’art. 591
cod. proc. pen., comma 1, lett. c), all’inammissibilità della stessa (Sez. 4, n.
18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997,
Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del
03/07/2007, Scicchitano).

7.

Le omissioni di pronuncia denunciate dal ricorrente sono, peraltro,

insussistenti in quanto il Tribunale di Napoli ha congruamente ritenuto che la
istanza di attenuazione della misura coercitiva in corso di esecuzione fosse

3

dalla legge (ex plurimis: Sez. 1, n. 16356, Piras, Rv. 263321, fattispecie in tema

meramente reiterativa delle precedenti e che non fosse stato addotta la
sopravvenienza di alcun fatto nuovo.

8. Parimenti non poteva essere ritenuta idonea a vulnerare il giudicato
cautelare medio tempore formatosi la sentenza n. 10963 emessa in data 30
novembre 2016 dalla Terza Sezione Penale n. 10963/2017.
Come, infatti, ha congruamente rilevato il Tribunale di Napoli nella ordinanza
impugnata tale pronuncia riguarda distinto procedimento penale pendente a

sovrapponbile, e, pertanto, nella specie non assume alcuna efficacia vincolante.
Peraltro, non ogni pronuncia latamente rilevante nel caso di specie consente
il superamento della preclusione derivante dal c.d. giudicato cautelare.
Solo il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione o anche di una delle Sezioni della Corte di
cassazione nel normale esercizio della funzione nomofilattica, purché connotato
da caratteristiche di stabilità ed univocità, integra, infatti, un nuovo elemento
idoneo a legittimare la riproposizione della richiesta di revoca di richiesta di
revoca o modifica di misura cautelare personale non più suscettibile di gravame
(Sez. 3, n. 4702 del 07/10/2015, D.B., Rv. Rv. 265543; Sez. 3, n. 27702 del
01/04/2014, Auricchio, Rv. Rv. 260232), estendendo, in tal modo, all’ambito
delle misure cautelari, reali e personali, il principio di diritto, enunciato dalle
Sezioni Unite con riferimento al cd. giudicato esecutivo (Sez. U, n. 18288 del
21/01/2010, Beschi, Rv. 2466651).

9. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed
il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13
giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa, di duemila euro in favore della cassa delle
ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.

4

carico di altro indagato, peraltro in posizione neppure coincidente o

Così deciso il 25/10/2017.

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