Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53380 del 25/10/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 53380 Anno 2017
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARBONE ANNA MARIA nato il 27/06/1977 a VILLARICCA

avverso l’ordinanza del 16/05/2017 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
se.D,99 . 1iarelazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
1~3,49ent4e le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO,)
2-< 1A Il P-roc.--e- eir-co~.-- perl'inammissibilita' del ricorso. U-ditcr-H-chifens-crte Data Udienza: 25/10/2017 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO - ritenuto che il Difensore di Anna Maria CARBONE ha proposto ricorso per Cassazione contro l'ordinanza con la quale il Tribunale di NAPOLI, in sede di appello, ha rigettato l'impugnazione dell'indagata contro il provvedimento con il quale il Gip aveva a sua volta rigettato una richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere proposta per ragioni di salute; 74 d.p.r. 309/90 per aver preso parte ad una associazione transnazionale finalizzata al traffico di stupefacenti con l'incarico di rivendere la cocaina ai dettaglianti sul territorio nazionale ed è stata condannata, a conclusione di giudizio abbreviato, alla pena di otto anni di reclusione; - ritenuto che il ricorrente ha articolato un unico motivo di ricorso, con il quale ha lamentato che il Tribunale non avesse valutato che l'imputata era incensurata e che il luogo proposto per gli arresti domiciliari era lontano da quello di commissione del reato oltre ad aver trascurato di accertare l'effettiva e perdurante attualità del pericolo cautelare, a distanza di 4 anni dai fatti e a 16 mesi dalla adozione della misura cautelare della custodia in carcere, ed ad aver apoditticamente affermato che la CARBONE aveva rapporti con altri gruppi criminali estesi a più parti di Italia; - considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi manifestamente infondati, con le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen.; - considerato infatti che per il reato di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90 vale la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di idoneità ed adeguatezza della sola custodia in carcere; - considerato ancora che il Tribunale ha opportunamente ricordato come sul titolo cautelare sia sia formato il c.d. "giudicato cautelare", punto della decisione, quest'ultimo, non confutato nei motivi di ricorso; - considerato che il Tribunale ha correttamente escluso il carattere di novità allo stato di incensuratezza dell'imputata e al mero decorso del tempo e ha correttamente ed adeguatamente osservato che le condizioni di salute della CARBONE (peraltro non oggetto di specifiche osservazioni critiche nel ricorso) erano idealmente monitorate e comunque compatibili con il regime carcerario; 1 - ritenuto che la CARBONE è sottoposta ad indagine per il reato di cui all'art. - considerato ancora che la motivazione ha adeguatamente dato atto delle ragioni per le quali il luogo proposto per gli arresti domiciliari non poteva dirsi in realtà lontano da quello di commissione del reato, dato che la CARBONE era stata condannata per aver fatto parte di una associazione ramificata in più parti d' Italia e aveva contatti illeciti sia in Umbria che in Emilia-Romagna; - considerato, in merito alla questione della attualità delle esigenze cautelari, che il Tribunale ha convincentemente osservato che la CARBONE era inserita in più vasti ambiti criminali facilmente raggiungibili se solo le fosse stata data - considerato, sul punto specifico della idoneità ed adeguatezza di altre misure cautelari meno restrittive, che il Tribunale si è fatto carico di affermare che anche gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico avrebbero tutt'al più monitorato eventuali evasioni ma non certo impedito fatti di cessione domestica di stupefacenti o ripresa di contatti interpersonali a fini illeciti con l'ambiente criminale all'interno del quale la CARBONE era collocata al momento della emissione della misura cautelare; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000,00 euro a favore della cassa delle ammende; manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1/ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 25 ottobre 2017. l'occasione di riprendere i contatti con gli ambienti stessi;

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