Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53378 del 25/10/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 53378 Anno 2017
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: D’ARCANGELO FABRIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da

Viotti Claudio, nato a Milano il 12/09/1988

avverso l’ordinanza del 18/04/2017 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D’Arcangelo;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Olga
Mignolo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della ordinanza
impugnata con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Milano;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Milano ha disatteso l’opposizione formulata nell’interesse di Claudio

Data Udienza: 25/10/2017

Viotti avverso il decreto del Pubblico Ministero che aveva rigettato la istanza di
restituzione delle somme di danaro sottoposte a sequestro probatorio.

2. L’avv. Paolo Antonio Muzzi, nell’interesse di Claudio Viotti, ricorre per
cassazione avverso tale ordinanza e ne chiede l’annullamento, deducendo, con
unico motivo, la violazione di norme processuali e, segnatamente, dell’art. 263,
comma 5, cod. proc. pen.
3. Il Giudice per le indagini preliminari, infatti, in violazione del contenuto

avverso il decreto del Pubblico Ministero di rigetto dalla istanza di restituzione del
bene sequestrato, senza aver previamente instaurato il contraddittorio camerale.
4. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
5. Nel disegno sistematico del codice di rito, l’opposizione avverso il decreto
che dispone la restituzione delle cose sequestrate o che rigetta la relativa
richiesta garantisce, infatti, un controllo giurisdizionale sulle scelte operate in
materia dal pubblico ministero.
6. In tale procedimento, tuttavia, la decisione del giudice sull’opposizione
proposta contro il decreto del pubblico ministero deve essere assunta con il
rispetto del principio del contraddittorio nelle forme della udienza camerale,
stante il richiamo espresso operato dall’art. 263 cod. proc. pen. all’art. 127 del
codice di rito.
7. Ne consegue che se il provvedimento del giudice per le indagini
preliminari, come nella specie, viene assunto de plano, si determina una nullità
ai sensi dell’art. 127, comma 5, cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. 6, n. 22522
del 10/03/2003, Cocco, Rv. 225972; Sez. 1, n. 4657 dell’11/10/1995, Coppola,
Rv. 202503; Cass. 3, n. 2196 del 22/10/1993, Bongiorno, Rv. 196932).

8. Alla stregua di tali rilievi deve, pertanto, essere disposto l’annullamento
senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla
Sezione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano per
l’ulteriore corso.

precettivo di tale norma, aveva disatteso de plano la opposizione formulata

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e trasmette gli atti al Tribunale
di Milano – Sezione Gip- per l’ulteriore corso.

Così deciso il 25/10/2017.

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