Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53376 del 05/10/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 53376 Anno 2017
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: RICCIARELLI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Setaro Alfonso, nato il 23/11/1968 a Portici

avverso l’ordinanza del 30/03/2017 del Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio
Balsamo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Walter Mancuso, che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27/3/2017 il Tribunale di Napoli in sede di riesame, in
parziale riforma dell’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli del 9/3/2017, ha
sostituito nei confronti di Setaro Alfonso la misura cautelare della custodia in
carcere con quella degli arresti domiciliari per i reati di corruzione e turbativa
d’asta di cui ai capi 22) e 23) della contestazione provvisoria.

Data Udienza: 05/10/2017

2. Ha proposto ricorso il Setaro tramite il proprio difensore.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla
gravità indiziaria in ordine al delitto di turbativa d’asta.
Con motivazione apodittica il Tribunale aveva ascritto al Setaro di aver con
riferimento all’appalto relativo al Parco delle Arti ricevuto da La Regina Guglielmo
nel quadro di un più ampio e consolidato modus operandi gli atti formalmente

nell’aggiudicazione in favore della ditta indicata dal La Regina, aggiornando il
predetto sulle valutazioni operate dalla commissione.
Ma in realtà non vi era prova che il La Regina avesse inviato al Setato atti
relativi a quella specifica gara, bandita sulla base di atti regolarmente approvati,
e inoltre indebitamente erano state interpretate alcune conversazioni
intercettate, rappresentative del fatto che il Setaro era colui che faceva
domande e non colui che forniva informazioni.
Non era dunque provato che il ricorrente avesse dato comunicazioni rilevanti
o avuto contatti con commissari di gara.
Relativamente all’invio di atti si era trattato comunque di interlocuzioni di
carattere tecnico in base alle indicazioni provenienti dal Provveditorato.
Per il resto era stato seguito un iter regolare, non coinvolgente il La Regina.
Inoltre erroneamente era stato inteso il ruolo del Setaro nella vicenda,
giacché costui non ricopriva l’incarico di Dirigente dei lavori Pubblici.
Era altresì illogico l’assunto che il ricorrente aiutasse il La Regina, in quanto
consapevole che alcuni commissari erano stati avvicinati dal La Regina stesso.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di
motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in
relazione alla gravità indiziaria con riguardo al delitto di corruzione.
Non era dato desumere dalla conversazione del 19 novembre 2014 che
fosse intervenuto un accordo corruttivo per la somma di euro 220.000,00.
Il menzionato accordo quadro era legittimo e prevedeva il compenso
spettante per la progettazione definitiva e la direzione tecnica del cantiere.
Indebitamente era stato inteso come riferibile a compensi corruttivi.
Inoltre, data la consuetudine di incarichi professionali con i La Regina non vi
era prova che le intese fossero riferibili a quello specifico appalto, essendo
peraltro incongruo che fosse pattuita una somma elevata per un contributo
minimo a fronte del semplice foulard previsto per un commissario di gara.

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adottati dalle stazioni appaltanti e di aver inoltre svolto un ruolo

Inidonea a comprovare la dazione di euro 3.000,00 era la conversazione del
23/12/2014 anche per la scarsa qualità della registrazione, non essendovi prova
certa della presenza di Cascella.
2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione
in ordine alle esigenze cautelari.
Il Tribunale non si era soffermato sull’attualità del pericolo di reiterazione,
essendosi fondato su affermazioni meramente congetturali a fronte del fatto che
il ricorrente era incensurato, che la condotta era circoscritta ad un’unica vicenda,

ricorrente aveva dal novembre 2015 cessato di ricoprire ruoli presso il Comune

di Casoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi sono inammissibili, perché si risolvono in deduzioni di
merito, per lo più aspecifiche, oltre i limiti dello scrutinio di legittimità.
1.1. In particolare, con riguardo alla gravità indiziaria in ordine al reato di
cui all’art. 353 cod. pen., il Tribunale ha posto in luce il c.d. sistema La Regina,
cioè il quadro di complicità ruotanti intorno a La Regina Guglielmo e La Regina
Francesco, titolari della Archicons, finalizzate alla compiacente aggiudicazione di
appalti.
In tale ambito ha rilevato come anche nel caso dell’appalto facente capo al
Comune di Casoria, riguardante il c.d. Parco delle Arti, i La Regina avessero
operato per favorire l’aggiudicazione alla ditta da loro indicata, cioè la ditta
Lande di tale Cascella, quale mandante di A.T.I. con Protecno Impianti s.r.l.
Il Tribunale in particolare ha sottolineato come fossero emersi gli stretti
contatti tra i La Regina e il Setaro, funzionario del comune di Casoria, il quale
costituiva il trait d’union tra i La Regina e l’ente appaltante.
E’ stato del resto sottolineato che atti amministrativi di rilievo relativi all’iter
della gara di appalto erano stati predisposti da Guglielmo La Regina e poi
trasmessi al Setaro, in vista dell’ulteriore invio al Provveditorato alle 0.0.P.P.
Ma soprattutto è stato dato conto delle numerose conversazioni intercettate
nel corso delle quali i La Regina parlavano dei commissari di gara e riferivano di
averli in varia guisa avvicinati e il Setaro, per parte sua consapevole di ciò, li
sollecitava a ricontattare i loro referenti (pag. 9 e 10 dell’ordinanza).
Fra l’altro il Tribunale ha sottolineato come in una conversazione dell’ottobre
2014 il Setaro avesse comunicato al La Regina che lo stava raggiungendo presso
la Archicons per comunicargli novità in merito alla gara, provocando il

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riferita ad epoca ormai lontana, cioè al dicembre 2014, e che comunque il

nervosismo dell’interlocutore, che aveva ritenuto quella telefonata azzardata,
tanto da indurlo a predisporre per essa una specifica giustificazione.
Inoltre il Tribunale ha fatto riferimento ad altra conversazione nella quale il
La Regina aveva aggiornato il Setaro in ordine alle modalità con cui aveva
contattato i commissari.
Sta di fatto che la gara era stata alla resa dei conti aggiudicata alla ditta
indicata dal La Regina, tanto che nei confronti di un commissario era stato
previsto un regalo.

da gravità indiziaria in ordine al suo concorso nel reato di turbativa d’asta, a
fianco del La Regina, avendo agito per favorirne i

desiderata

e avendolo

sostenuto nella fase della gara d’appalto con informazioni e sollecitazioni,
essendo peraltro in generale il punto di riferimento dei La Regina nei rapporti con
il comune di Casoria.
Le doglianze contenute nel primo motivo, a fronte di ciò, mirano a proporre
un’alternativa ricostruzione della vicenda, estrapolando alcune conversazioni, ma
senza dar conto di quelle effettivamente rilevanti e prospettare in ordine a
queste censure inerenti alla logicità della loro interpretazione.
Inoltre deducono profili irrilevanti, come quelli inerenti all’origine dell’appalto
e alla redazione del progetto preliminare, alle conversazioni inerenti l’appalto di
Piazza Cirillo, alle indicazioni rivenienti dalla dott.ssa De Simone del
Provveditorato delle 00.PP. della Campania: si tratta di aspetti che non incidono
sul tipo di relazione intercorrente tra i La Regina e il Setaro, di certo funzionario
del comune di Casoria, al di là della sua specifica qualifica, e indicato, sulla base
delle risultanze esaminate dal Tribunale, come soggetto su cui il La Regina
poteva contare per perseguire i suoi interessi, anche in vista della gestione dei
finanziamenti assicurati dalla Regione alla luce delle intese intercorrenti tra il La
Regina e l’assessore Sommese, di cui il Setaro era a conoscenza (cfr. pag. 9
dell’ordinanza).
1.2. Quanto al reato di corruzione, il Tribunale ha dato conto di come, dopo
l’aggiudicazione dell’appalto, si fossero intensificati i contatti con il Setaro,
funzionali all’erogazione di un anticipo su maggiori somme previste, riconducibili
ad un accordo quadro all’origine stipulato dalla ditta aggiudicataria e i
professionisti interessati, accordo dal quale doveva trarsi la quota imputabile a
prezzo corruttivo destinato proprio al Setaro.
Al di là dell’esatta quantificazione di tale prezzo, il Tribunale ha comunque
posto in luce (pagg. 12 segg.) le conversazioni attestanti le intese con il Setaro
per l’erogazione di un anticipo, diverso a seconda che dovesse o meno farsi
ricorso a fittizia fattura, e per la definizione della somma dovuta: in particolare è

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In tale quadro dunque il Setaro, secondo l’analisi del Tribunale, è raggiunto

stato segnalato come le conversazioni avessero posto in luce l’insistenza del
Setaro, tale da provocare la reazione del La Regina, cui Perillo,
accondiscendente, aveva replicato «quello deve fare Natale» (convers. 7247 del
15/12/2014).
Ed ancora è stato segnalato come dopo nuove conversazioni, coinvolgenti
Cascella, tenuto al pagamento del prezzo corruttivo, fosse stato concordato un
incontro per il 23/12/2014, nel corso del quale era stata erogata per intanto una
somma di euro 3.000,00.

contratto attraverso un complesso sistema di fittizie fatturazioni (cfr. pagg. 14 e
15 dell’ordinanza).
A fronte di ciò risultano inidonee a sovvertire il giudizio del Tribunale le
censure esposte nel secondo motivo, che fanno riferimento alla legittimità
dell’accordo quadro e alla sproporzione della somma prospettata come prezzo
corruttivo, oltre che all’inidoneità della conversazione del 23/12/2014 a
suffragare la consegna di una somma da parte del Cascella.
In realtà non è in discussione la legittimità dell’accordo in sé, ma la sua
impropria utilizzazione nel quadro di intese a margine di esso, mentre l’entità
della somma, peraltro non precisamente definita, ma comunque riconducibile ad
una percentuale di determinati valori indicati nell’accordo (secondo quanto
desumibile dalla conversazione riportata alle pagg. 14 e 15 dell’ordinanza),
risulta irrilevante, posto che il Setaro, secondo quanto ritenuto dal Tribunale,
discuteva di un quantum che non aveva una causale lecita e che dunque non
illogicamente è stato interpretato come prezzo della sua corruzione.
Quanto all’incontro del 23 dicembre 2014 le censure risultano aspecifiche e
ipotetiche, a fronte della nitida esposizione del Tribunale che ha dato conto delle
risultanze disponibili.

2. E’ per contro fondato il terzo motivo, riguardante le esigenze cautelari.
Il Tribunale ha sul punto rilevato che la disinvoltura del Setaro e la risalenza
del rapporto professionale con il La Regina, riferito ad una pluralità di progetti,
valevano ad attestare la non occasionalità della condotta ed a corroborare la
sussistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione di condotte della
stessa specie.
Ma al riguardo deve considerarsi che rispetto all’epoca dei fatti è trascorso
un significativo lasso di tempo e che secondo le deduzioni difensive il Setaro non
ricopre più ruoli presso il Comune di Casoria.
Va aggiunto che la vicenda ruotava intorno ai rapporti con il La Regina, non
essendo stata prospettata l’attitudine del ricorrente a stabilire illecite intese con

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Ulteriori somme avrebbero dovuto essere erogate all’atto della stipula del

soggetti diversi, ciò imponendo una specifica valutazione del fatto che il sistema
La Regina è stato scoperto e che i La Regina, veri strateghi di tutte le operazioni,
sono stati parimenti raggiunti da misure cautelari.
Tali elementi costituiscono la base cognitiva necessaria, per verificare non
solo l’attitudine del ricorrente a commettere nuovi reati ma anche la possibilità
che lo stesso abbia in un prossimo futuro di tenere analoghe condotte illecite, e
dunque per verificare la concretezza e l’attualità del pericolo prospettato.
La mancanza di una siffatta specifica analisi impone per questa parte

nuovo esame.

P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Napoli, Sezione del riesame delle misure coercitive.
Così deciso il 5/10/2017

l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per un

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