Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53372 del 27/10/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 53372 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

1) Gallo Di Pinto Marianna, n. Trani 5.4.1984
2) Calabrese Vincenzo, n. Trani 19.4.1978

avverso la sentenza n. 2933/16 Corte d’Appello di Bari del 07/10/2016

esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
A. Balsamo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;
sentito il difensore dei ricorrenti, avv. Antonio Florio, che si associa alle
richieste del P.G.

Data Udienza: 27/10/2017

23474/17

FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d’appello di Bari ha confermato la
sentenza del Tribunale di Trani con cui Marianna Gallo Di Pinto e Vincenzo Calabrese sono
stati dichiarati colpevoli del reato, loro contestato con autonoma specifica imputazione, di
falsa testimonianza e condannati alla pena di tre anni di reclusione ciascuno
(dichiarazioni mendaci nel corso delle testimonianze rese 1’11.6.2008 dinanzi alla Corte di
assise di Trani, volte a precostituire un alibi per il pomeriggio/sera del 3.9.2006 a
Giuseppe Pesce, convivente della Gallo, imputato di duplice tentato omicidio commesso il

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dai difensori dei due
imputati che hanno dedotto: quanto alla Gallo Di Pinto, il difetto di autonoma valutazione
del compendio probatorio, la mancata applicazione della causa esimente ex art. 384 cod.
pen. e, in subordine, l’ingiustificato diniego delle attenuanti generiche; quanto al
Calabrese, l’erronea valutazione dei dati probatori e la contraddittorietà della motivazione
in rapporto all’apprezzamento degli enunciati dichiarativi del ricorrente.
I due ricorsi non appaiono prima facie affetti da palesi ragioni di inammissibilità.
Tuttavia deve rilevarsi in limine che, le due autonome condotte criminose,
consumate entrambe in data 11.6.2008, risultano attinte da causa estintiva
prescrizionale, non registrandosi utili periodi di sospensione del termine di cui all’art. 157
cod. pen. e non essendo stata applicata la recidiva qualificata contestata al Calabrese.
Di qui l’obbligo di immediata declaratoria di tale causa di non punibilità (art. 129,
comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex actis in termini di evidenza la necessità o
possibilità di pervenire a una decisione più favorevole agli imputati per gli effetti di cui
all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. In vero i dedotti motivi di censura, anche se in
ipotesi fossero fondati, condurrebbero ad un annullamento della sentenza impugnata con
rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio destinato al ridetto sicuro esito
definitorio ex art. 157 cod. pen., produttivo di indebito procrastinarsi della conclusione
del procedimento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
prescrizione.
Così deciso il 27 ottobre 2017

predetto 3.9.2006, fatto criminoso per cui è stato condannato con sentenza irrevocabile).

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