Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53367 del 27/10/2017
Penale Sent. Sez. 6 Num. 53367 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Gaudino Vincenzo, n. Cercola (Na) 5.8.1968
avverso la sentenza n. 5893/15 della Corte d’Appello di Napoli del 02/07/2015
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
A. Balsamo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione
Data Udienza: 27/10/2017
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli, accogliendo l’impugnazione del pubblico ministero, ha riformato la sentenza assolutoria
del Tribunale di Torre Annunziata e ha riconosciuto Vincenzo Gaudino colpevole
del reato di resistenza (art. 337 cod. pen.) per aver rivolto frasi e gesti di grave
minaccia (brandendo una roncola) per opporsi agli agenti di polizia municipale
che, nell’esercizio delle funzioni, gli contestavano una violazione del codice della
Per l’effetto la Corte partenopea ha inflitto all’imputato, concessegli le attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata aggravante dell’uso di
un’arma, la pena sospesa di sei mesi di reclusione.
2. Contro tale decisione ha proposto per cassazione l’imputato deducendo:
l’erronea applicazione dell’art. 337 cod. pen. e il difetto o l’illogicità manifesta
della motivazione (anche per sostanziale travisamento della prova), non
assumendo la stessa il necessario carattere “rafforzato” nel valutare il medesimo
compendio probatorio che aveva indotto il primo a giudice a prosciogliere
l’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, espressamente incentrato sulla dedotta inadeguatezza della motivazione della decisione che ha ribaltato quella liberatoria del primo giudice,
risulta fondato con riferimento alla omessa rinnovazione del dibattimento, condizione necessaria, secondo la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione (Sez U
sent. n. 27620de1 26/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487; Sez. U sent. n. 18620 del
19/01/2017, Patalano, Rv. 269785 ) ed ormai ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis
cod. proc. pen. introdotto dalla I. n. 103 del 2017, per riformare la sentenza
assolutoria di primo grado fondata sulla rivalutazione di decisive prove dichiarative.
2. La fondatezza di tale motivo impone, tuttavia, di rilevare che il reato ascritto al ricorrente risulta, in assenza di periodi di sospensione del termine di cui
all’art. 157 cod. pen., estinto per prescrizione, spirata alla data del 20.6.2016,
da cui consegue l’immediata dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell’art.
129, comma 1, cod. proc. pen.
2
strada (circolazione contromano) commessa alla guida della sua autovettura.
Per effetto di tale evenienza, valutati i residui motivi di doglianza alla stregua
dell’articolata e puntuale motivazione dell’impugnata sentenza di appello, è agevole osservare che essi non prefigurano elementi suscettibili di dare ingresso ad
una soluzione liberatoria più favorevole all’imputato a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Quand’anche, infatti, essi risultassero fondati, non potrebbero che condurre a un annullamento della sentenza impugnata con rinvio al
giudice di merito per un nuovo giudizio, che sarebbe scandito dal medesimo esito
definitorio di cui all’art. 157 cod. pen. con indebito protrarsi della conclusione del
P. Q. M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 7 ottobre 2017
procedimento.