Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53365 del 27/10/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 53365 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Mazza Angelo, n. Casal Velino (Sa) 9.10.1965
avverso la sentenza n. 2099/16 Corte d’Appello di Salerno del 18/10/2016

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
A. Balsamo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione

Data Udienza: 27/10/2017

11485/17

FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Salerno ha confermato
la decisione con cui il Tribunale di Salerno ha dichiarato Angelo Mazza responsabile del
delitto di simulazione di reato (falsa denuncia in data 31.8.2009 di patito furto di una
autovettura Mercedes, poi risultata in suo stabile possesso) e lo ha condannato alla pena
di un anno di reclusione.
La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dal difensore

prova decisiva integrato dall’improprio apprezzamento della testimonianza di tale Luigi
Benincasa; in subordine, ingiustificato diniego delle attenuanti generiche e mancanza di
motivazione sulla invocata sospensione condizionale della pena.
Il ricorso non appare prima facie affetto da cause di inammissibilità.
Nondimeno il reato contestato al ricorrente risulta, in assenza di periodi di
sospensione del relativo termine e in assenza di contestazione della recidiva, estinto per
prescrizione, maturata (il 2.3.2017) poco dopo la pronuncia di appello e ancor prima
della trasmissione degli atti a questa Corte di legittimità.
Dal che non può non discendere l’obbligo di immediata declaratoria di tale causa
di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex actis in termini
di evidenza la necessità o possibilità di pervenire a una decisione più favorevole
all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Ciò in quanto i
motivi dedotti, anche se in ipotesi fossero fondati, condurrebbero a un annullamento
della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio che
sarebbe scandito dal ridetto sicuro esito definitorio ex art. 157 cod. pen., produttivo di un
indebito procrastinarsi della conclusione del procedimento.

P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso 27 ottobre 2017
Il consigli
Or

sore

Il Presidente
Giacom Paolonf

dell’imputato che ha dedotto: contraddittorietà della motivazione e travisamento di una

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