Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53364 del 27/10/2017
Penale Sent. Sez. 6 Num. 53364 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Golinelli Luca, n. Modena 14.11.1968
avverso la sentenza n. 5202/16 Corte d’Appello di Bologna del 21/10/2016
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
A. Balsamo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;
sentito il difensore del ricorrente, avv. Carlo Pierantonio Rovatti, che si associa
alle richieste del P.G.
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Data Udienza: 27/10/2017
8818/17
FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d’appello di Bologna ha confermato la
sentenza del Tribunale di Modena con la quale Luca Golinelli è stato dichiarato
responsabile del reato di calunnia (falsa denuncia di smarrimento di due assegni bancari,
in realtà consegnati in pagamento di prestazioni a Gian Maurizio Borghi, così
implicitamente accusato di reati di falso e/o ricettazione).
Con il ministero del difensore l’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza
contraddittorietà della motivazione in ordine all’accertamento e alla ricostruzione storica
del fatto reato contestatogli (con specifico riguardo alla sussistenza dell’elemento
soggettivo) ed alla corretta valutazione delle fonti di prova che la Corte territoriale ha
tralasciato di analizzare con la necessaria cura. In subordine si censura l’eccessiva
afflittività della pena irrogata (due anni e quattro mesi di reclusione).
Il ricorso non appare prima facie affetto da cause di inammissibilità.
Nondimeno il reato contestato al ricorrente (falsa denuncia presentata il
15.6.2009) risulta, in assenza di periodi di sospensione del relativo termine, estinto per
prescrizione, maturata (il 15.12.2016) poco dopo la pronuncia di appello e ancor prima
della trasmissione degli atti a questa Corte di legittimità. Dal che non può non discendere
l’obbligo di immediata declaratoria di tale causa di non punibilità (art. 129, comma 1,
cod. proc. pen.), non emergendo ex actis in termini di evidenza la necessità o possibilità
di pervenire a una decisione più favorevole all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129,
comma 2, cod. proc. pen. Ciò in quanto i motivi dedotti, anche se in ipotesi fossero
fondati, condurrebbero a un annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice
di merito per un nuovo giudizio che sarebbe scandito dal ridetto sicuro esito definitorio ex
art. 157 cod. pen., produttivo di un indebito procrastinarsi della conclusione del
procedimento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 7 ottobre 2017
re
PPOSITATO IN CANCELLERIA
2 3 NOV 201
IL FUNZI
Pie
DIZIARIO
di appello, deducendo erronea applicazione dell’art. 368 cod. pen. e difetto e/o