Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53363 del 27/10/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 53363 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Magrì Carmelo, n. Caltagirone (Ct) 28.11.1973
avverso la sentenza n. 1226/16 Corte d’Appello di Catania del 12/04/2016

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
A. Balsamo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;
sentito il difensore del ricorrente, avv. Filippo Lo Faro, che si associa alle
richieste del P.G.

Data Udienza: 27/10/2017

8280/17

FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d’appello di Catania ha confermato la
sentenza del Tribunale di Caltagirone ed ha riconosciuto Carmelo Maqrì colpevole del
reato di resistenza plurima per aver colpito con calci e pugni tre agenti di polizia che,
nell’esercizio delle funzioni, stavano procedendo a controllo autoveicolare nei suoi
confronti. Condotta per la quale l’imputato è stato condannato, riconosciutegli le
attenuanti generiche, alla pena sospesa di sei mesi di reclusione.
Il difensore dell’imputato impugna per cassazione la sentenza di appello,
territoriale, che le ha disattese) due collegate e articolate censure di natura processuale,
deducendo: la erronea confermata utilizzabilità delle risultanze dell’istruttoria
dibattimentale acquisite prima dell’ordinanza resa il 9.7.2012 con cui il giudice di primo
grado, rilevata la nullità dell’originaria citazione in giudizio dell’imputato, ha disposto la
sua nuova citazione e, quindi, la rinnovazione dell’intera istruttoria.
Il ricorso non sembra prima facie connotato da palesi ragioni di inammissibilità
Nondimeno deve rilevarsi in limine che il reato ascritto al ricorrente, commesso il
9.12.2008, risulta attinto da causa estintiva prescrizionale maturata (il 9.6.2016) prima
della pervenienza del ricorso presso questa Corte, non profilandosi utili sospensioni del
decorso del termine di prescrizione.
Da questa evenienza discende l’obbligo di immediata declaratoria della ridetta
causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex actis in
termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire a una decisione più favorevole
all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. In vero gli addotti
motivi di censura, anche se in ipotesi fossero fondati, condurrebbero ad un annullamento
della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio, che
sarebbe scandito dal menzionato sicuro esito definitorio ex art. 157 cod. pen., produttivo
di un indebito protrarsi della conclusione del procedimento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 27 ottobre 2017

formulando (anche riprendendo in parte doglianze già sottoposte al vaglio della Corte

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