Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53362 del 27/10/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 53362 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ciullo Giuseppe, n. Casarano (Le) 18.7.1971
avverso la sentenza n. 1263/16 Corte d’Appello di Lecce del 16/05/2016

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
A. Balsamo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione

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Data Udienza: 27/10/2017

7045/17
FATTO E DIRITTO

Con l’indicata decisione la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del
Tribunale di Lecce che ha riconosciuto

Giuseppe Ciullo responsabile del reato di

favoreggiamento personale (per avere, con mendaci dichiarazioni rese alla p.g., aiutato ad
eludere le investigazioni Angela Cauco, resasi responsabile alla guida di un’autovettura di
esso imputato del reato di lesioni colpose e del reato di cui all’art. 189, comma 6, c.d.s.) e
lo ha condannato alla pena condizionalmente sospesa di due mesi di reclusione.
Per mezzo del difensore l’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la
nel giudizio di appello siccome determinata da un suo legittimo impedimento, perché non
posto tempestivamente in grado di parteciparvi, versando in regime di arresti domiciliari
per altra causa, nonché -per altro verso e replicando una doglianza già negativamente
apprezzata dalla Corte salentina- la mancata applicazione della causa esimente prevista
dall’art. 384 cod. pen., le sue dichiarazione non essendo state precedute dall’avvertimento
di astenersene in ragione del rapporto di convivenza more uxorio con la predetta Cauco.
Il ricorso non appare affetto prima facie da immanenti cause di inammissibilità.
Tuttavia deve rilevarsi in limine che il reato ascritto al ricorrente, commesso il
14.5.2009, risulta attinto da causa estintiva prescrizionale maturata (il 14.11.2016) prima
della pervenienza del ricorso presso questa Corte, non rilevandosi utili sospensioni del
decorso del termine di prescrizione e non essendo stata applicata (rimanendo, per ciò,
priva di incidenza sanzionatoria e di effetti sulla prescrizione) la recidiva reiterata pur
contestata al prevenuto.
Da questa evenienza discende l’obbligo di immediata declaratoria della ridetta
causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex actis in
termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire a una decisione più favorevole
all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. In vero gli addotti
motivi di censura, anche se in ipotesi fossero fondati, condurrebbero ad un annullamento
della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio, che
sarebbe scandito dal menzionato sicuro esito definitorio ex art. 157 cod. pen., produttivo
di un indebito protrarsi della conclusione del procedimento.
P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 27 ottobre 2017

sentenza di appello, deducendo -per un verso- la nullità della sua dichiarazione di assenza

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