Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53361 del 27/10/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 53361 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Kluckert Marco, n. Roma 19.5.1975
avverso la sentenza n. 8269/15 della Corte d’Appello di Roma del 17/12/2015

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villani;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
A. Balsamo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;
sentito il difensore del ricorrente, avv. Antonella Altieri, che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso

Data Udienza: 27/10/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma, accogliendo
l’impugnazione del pubblico ministero, ha riformato la sentenza assolutoria del
Tribunale di Roma e ha riconosciuto Marco Kluckert colpevole del reato di resistenza a pubblico ufficiale per aver diretto, allo scopo di sottrarsi al controllo, la
propria autovettura, costringendolo a spostarsi, contro un agente di polizia
municipale che gli intimava di fermare la marcia dopo averne constatato la com-

lina ha inflitto all’imputato, riconosciute le attenuanti generiche, la pena sospesa
di quattro mesi di reclusione.

2. Il difensore dell’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza di
appello deducendo: l’avvenuta prescrizione del reato (commesso 1’1.9.2008)
nelle more per proporre il ricorso; l’irregolare citazione del prevenuto per il giudizio di appello, il relativo decreto non essendo stato notificato presso il domicilio
eletto; la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità
dell’assunto accusatorio dell’operante ufficiale di P.G. e comunque l’assenza di
dolo nella sua condotta determinata anche dalla sua patologia comportamentale
(“sindrome reattiva da adattamento con umore depresso’).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il terzo motivo di ricorso, pur genericamente incentrato sulla motivazione
della decisione impugnata, risulta fondato con riferimento alla omessa rinnovazione del dibattimento, condizione necessaria, secondo la giurisprudenza di
questa Corte di Cassazione (Sez U sent. n. 27620de1 26/04/2016, Dasgupta, Rv.
267487; Sez. U sent. n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785 ) ed ormai
ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. introdotto dalla I. n. 103 del
2017, per riformare la sentenza assolutoria di primo grado fondata sulla rivalutazione di decisive prove dichiarative.

2. La fondatezza di tale motivo impone, tuttavia, di rilevare che il reato ascritto al ricorrente risulta, in assenza di periodi di sospensione del termine di cui
all’art. 157 cod. pen., estinto per prescrizione, spirata alla data del 1.3.2016, da
cui consegue l’immediata dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell’art.
129, comma 1, cod. proc. pen.

2

missione di una serie di infrazioni al codice stradale; per l’effetto la Corte capito-

Per effetto di tale evenienza, valutati i residui motivi di doglianza alla stregua
dell’articolata e puntuale motivazione dell’impugnata sentenza di appello, è agevole osservare che essi non prefigurano elementi suscettibili di dare ingresso ad
una soluzione liberatoria più favorevole all’imputato a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Quand’anche, infatti, essi risultassero fondati, non potrebbero che condurre a un annullamento della sentenza impugnata con rinvio al
giudice di merito per un nuovo giudizio, che sarebbe scandito dal medesimo esito
definitorio di cui all’art. 157 cod. pen. con indebito protrarsi della conclusione del

P. Q. M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il

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Il Presidente
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procedimento.

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