Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53360 del 27/10/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 53360 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

1) Gamboni Gea Alba, n. Locarno (Svi) 16.10(.1988
2) Colombo Francesco, n. Como 26.8.1988
3)

Micheli Riccardo, n. Mendrisio (Svi) 20.7.1985

avverso la sentenza n. 662/16 Corte d’Appello di Milano del 11/10/2016

esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
A. Balsamo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta
prescrizione

1

Data Udienza: 27/10/2017

3119/17
FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha confermato la
sentenza del Tribunale di Como, resa all’esito di giudizio ordinario, con cui Gea Alba
Gamboni, Francesco Colombo e Riccardo Micheli sono stati giudicati responsabili
individualmente di autonomi reati di resistenza (e il Colombo anche di favoreggiamento
personale) commessi 1’11.7.2009 durante una manifestazione collettiva di protesta non
autorizzata svoltasi su strada pubblica a Como in occasione della riunione del G8.
Condotte con cui gli imputati si sono opposti all’attività d’istituto di più operatori di polizia
e per le quali sono stati condannati, concesse a tutti le attenuanti generiche, la Gamboni e

mesi di reclusione. Sanzioni dichiarate per tutti sospese alle condizioni di legge.
Con il ministero dei rispettivi difensori i tre imputati hanno impugnato per
cassazione la sentenza di appello, denunciando: la Gamboni, l’erronea applicazione
dell’art. 337 cod. pen., il suo contegno non integrando alcun concreto atto oppositivo
all’operato delle forze dell’ordine, e —in subordine— l’ingiustificato omesso riconoscimento
della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; il Micheli, le medesime
censure della Gamboni nonché l’omesso illogico disconoscimento della causa esimente ex
art. 393-bis cod. pen. o della attenuante della provocazione; il Colombo, difetto e
contraddittorietà della motivazione in punto di confermata sussistenza dei fatti di
resistenza e di favoreggiamento personale ascrittigli.
I ricorsi non appaiono prima facie affetti da immanenti cause di inammissibilità.
Nondimeno tutti i reati ascritti ai tre ricorrenti risultano estinti, in rilevata assenza
di idonee cause sospensive (artt. 157 e 161 cod. pen.)per intervenuta prescrizione in data
11.1.2017. Ne discende l’obbligo di immediata declaratoria di tale causa di non punibilità
(art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex actis in termini di evidenza la
necessità o possibilità di pervenire a una decisione più favorevole agli imputati per gli
effetti di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. In vero i motivi di censura dedotti sulla
regiudicanda, anche se fossero in ipotesi assistiti da fondamento, condurrebbero ad un
annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo
giudizio dal ridetto sicuro esito definitorio ex art. 157 cod. pen., produttivo di indebito
procrastinarsi della conclusione del procedimento. Esito che negli effetti, merita
aggiungere, è per i prevenuti più favorevole dell’invocata causa di non punibilità di cui
all’art. 131-bis cod. pen. (Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Calabrese, Rv. 266505).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
prescrizione.
Così deciso il 2 ottobre 2017

EPOSITATO IN CANCELLERIA
23 NOV 2017
IL FUNZION !n° G i IZIARIO
Pie

il Micheli alla pena di quattro mesi di reclusione ciascuno e il Colombo alla pena di cinque

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