Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5336 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5336 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FANCETTA STEFANO N. IL 10/02/1971
avverso l’ordinanza n. 3777/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 09/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 9 ottobre 2012 il Tribunale di sorveglianza di
Palermo ha revocato la misura della detenzione domiciliare concessa a Fancetta
Stefano, poiché, in due occasioni, il 18 luglio 2012 e il 1° settembre 2012, egli
si era arbitrariamente allontanato dalla sua abitazione, subendo denuncia per

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Fancetta tramite il difensore, il quale denuncia il vizio di motivazione perché il
Tribunale non avrebbe tenuto conto di elementi essenziali per la valutazione
delle presunte violazioni, consistenti nelle dichiarazioni di una vicina di casa,
Grisafi Rosaria, acquisite e tempestivamente prodotte dal difensore nel corso
del procedimento davanti al Tribunale, e della documentazione medica
parimenti prodotta, attestanti che gli allontanamenti del Fancetta erano stati
determinati esclusivamente da ragioni di salute (ricoveri in ospedale per ferita
profonda all’avambraccio destro).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.
Con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole del
diritto e della logica e, perciò, insindacabile in questa sede, il Tribunale ha
apprezzato la rilevanza delle violazioni accertate non risultando una situazione
di assoluta emergenza, tale da inibire al Fancetta almeno di preavvertire le
forze dell’ordine del suo allontanamento, come da dichiarazioni dei verbalizzanti
che accettarono le violazioni e in base alla documentazione medica prodotta
dallo stesso interessato attestante il suo ricovero in codice verde, in condizioni
quindi di non urgenza.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue,

ex art. 616,

comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille.

evasione.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale
ORDINANZA N. 4 …4141 I 1°13
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 settembre 2013.

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