Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53359 del 27/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 53359 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Marotta Cristian, n. Messina 11.9.1990
avverso la sentenza n. 1450/16 Corte d’Appello di Messina del 04/06/2016

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
A. Balsamo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione

1

Data Udienza: 27/10/2017

822/17

FATTO E DIRITTO
Con l’indicata decisione la Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza
del Tribunale di Messina che ha dichiarato Cristian Marotta colpevole del reato di
favoreggiamento personale (perché trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo
marijuana ometteva di fornire indicazioni alla p.g. per l’identificazione dello spacciatore
che gli aveva venduto/ceduto la sostanza), condannandolo, in concorso di attenuanti

Il difensore dell’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza di appello,
lamentando deducendo violazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e difetto di
motivazione in punto di immotivato diniego della causa esimente di cui all’art. 384 cod.
pen. nonché, in subordine, carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena
inflitta al prevenuto.
Il ricorso non appare affetto prima facie da immanenti cause di inammissibilità.
Tuttavia deve rilevarsi in limine che il reato ascritto al Marotta, commesso in data
8.6.2009, risulta oggi – in assenza di sospensioni del decorso del relativo termine – attinto
da causa estintiva prescrizionale, maturata (1’8.12.2016) in epoca anteriore alla
trasmissione dell’incarto processuale a questo giudice di legittimità.
Dall’evenienza discende l’obbligo di immediata declaratoria della ridetta causa di
non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex actis in termini di
evidenza la necessità o possibilità di pervenire a una decisione più favorevole all’imputato
per gli effetti di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. In vero gli addotti motivi di
censura, anche se in ipotesi fossero fondati, condurrebbero ad un annullamento della
sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio, che sarebbe
scandito dal menzionato sicuro esito definitorio ex art. 157 cod. pen., produttivo di un
indebito protrarsi della conclusione del procedimento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso i 7 ottobre 2017
Il consig
es ensore
Orp di Vi o i

Il Pres ente
Giacomc Paolori

generiche, alla pena condizionalmente sospesa di quattro mesi di reclusione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA