Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53357 del 27/10/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 53357 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Cipolla Filippo Antonino, n. Cerda (Pa) 8.6.1967
avverso la sentenza n. 2166/15 Corte d’Appello di Milano del 09/03/2016

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
A. Balsamo, che ha concluso per l’inammissibilità

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha confer-i

Data Udienza: 27/10/2017

mato in punto di responsabilità la sentenza con cui il Tribunale di Como ha dichiarato Filippo Antonino Cipolla colpevole del reato di favoreggiamento personale in vantaggio di Giampietro Noris che, con spontanee dichiarazioni rese alla
p.g. il 12.7.2007, aiutava ad eludere le investigazioni dell’autorità giudiziaria,
asserendo falsamente non essere l’autore delle lesioni volontarie inferte a tale
Lorenzo Signorino.
La Corte ambrosiana si è limitata, in parziale accoglimento di un subordinato
motivo di gravame dell’imputato, a valutare l’incidenza della contestata e ritenuta recidiva soltanto infraquinquennale e non pure reiterata, così correggendo

quindici giorni di reclusione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo violazione di legge processuale in relazione agli artt. 62, 63, 64, 191 e
350, commi 6 e 7, cod. proc. pen. e l’inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee
rilasciate al Maresciallo dei Carabinieri di Mozzate, Roberto Solazzo, vuoi perché
al momento rivestiva la qualità di coindagato del Noris e il verbalizzante non
avrebbe potuto riferirne il contenuto in dibattimento, vuoi perché comunque
quelle dichiarazioni erano state rese senza l’assistenza di un difensore, pur
avendo connotazioni ed effetti auto indizianti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per aspecificità delle censure con esso formulate.

2. Le stesse, infatti, si limitano alla pedissequa riproduzione di quelle già prospettate sia al giudice di primo grado che al giudice di appello, che in entrambi i
casi le hanno disattese con diffuse analisi in punto di fatto e con corretti argomenti giuridici che ne hanno evidenziato, anche mediante richiamo della giurisprudenza di legittimità, la palmare inconsistenza (ex plurimis: Sez. U, sent. n.
33583 del 26/03/2015, Lo Presti, Rv. 264481).
Né va sottaciuto che, esclusane ogni patologica inutilizzabilità, le stesse dichiarazioni – come omette di considerare il ricorso – sono state ritualmente acquisite
al fascicolo dibattimentale con il consenso delle parti processuali (art. 493, comma 3 cod. proc. pen.).
Infine, per effetto della ritenuta recidiva contestata ai sensi dell’art. 99, comma 2, cod. pen., il reato contestato è ben lungi dall’essere raggiunto dalla prescrizione.

l’entità della pena inflitta al Cipolla, rideterminata nella misura di quattro mesi e

2. All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende che, in ragione del coefficiente di colpa caratterizzante la
rilevata causa di inammissibilità del ricorso, va equamente fissata in C 2.500
(duemilacinquecento).

P. Q. M.

spese processuali e al versamento della somma di Euro duemilacinquecento in
favore della cassa delle ammende.

Così deciso i1,27 ottobre 2017

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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