Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53356 del 27/10/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 53356 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Scravaglieri Vito, n. Milano 28.5.1975
avverso la sentenza n. 1698/16 Corte d’Appello di Milano del 02/03/2016

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
A. Balsamo, che ha concluso per l’inammissibilità

Data Udienza: 27/10/2017

45863/16

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Milano ha confermato la
decisione con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato Vito Scravaglieri responsabile del
delitto di simulazione di reato (falsa denuncia in data 13.11.2007 di patito furto di
autovettura BMW a bordo della quale aveva provocato un sinistro mortale, omettendo di
soccorrere la vittima) e lo ha condannato, tenuto conto della contestata recidiva reiterata
infraquinquennale, alla pena di sei mesi di reclusione in ritenuta continuazione con il
reato, oggetto di separata definitiva sentenza di condanna, di omicidio colposo.

dell’imputato che, con unico motivo di censura, denuncia violazione degli artt. 178,
comma 1-lett. c), e 179 cod. proc. pen., testualmente sostenendo che

“la Corte

territoriale avrebbe dovuto rilevare la mancata citazione a giudizio dell’appellante
(residente e domiciliato in via Ugo Foscolo 13 a Nova Milanese) e ordinarne la nuova
citazione per altra udienza”.

Il proposto ricorso non può che essere dichiarato inammissibile per l’evidente
totale genericità dell’unico delineato motivo di ricorso; genericità che lambisce la
sostanziale assenza di un apprezzabile motivo di impugnazione. Tanto più ove si osservi
che l’intestazione della sentenza impugnata reca puntuale indicazione della residenza
dell’imputato nel medesimo luogo segnalato in ricorso.
Premesso che la genetica inammissibilità del ricorso, impedendo l’instaurarsi di un
valido rapporto processuale, non consente di rilevare la sopravvenienza della causa
estintiva prescrizionale, mette conto osservare che nel caso di specie la recidiva
qualificata (art. 99, comma 3, cod. pen.) contestata all’imputato e ritenuta dalle due
conformi sentenze di merito individua un termine di prescrizione pari a complessivi tredici
anni e sei mesi, destinato virtualmente a spirare soltanto il 13.5.2021.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione del coefficiente di colpa caratterizzante la rilevata causa di
inammissibilità del ricorso, si stima equo stabilire in euro 2.500 (duemilacinquecento).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro duemilacinquecento in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso il 7 ottobre 2017

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dal difensore

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