Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53355 del 27/10/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 53355 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

1) Galeone Giovanni, n. Taranto 9.6.1978
2) Galeone Francesco, n. Taranto 4.12.1959

avverso la sentenza n. 432/16 Corte d’Appello di Lecce, Sezione Distaccata di
Taranto del 30/05/2016

esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villani;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
A. Balsamo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;
sentito il difensore dei ricorrenti, avv. Vincenzo Sapia, che si associa alle
richieste del P.G.

Data Udienza: 27/10/2017

45626/16

FATTO E DIRITTO
Con la decisione del 30.5.2016 indicata in epigrafe la Corte d’appello di Lecce,
sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto che,
all’esito di giudizio ordinario, ha dichiarato Giovanni Galeone e Francesco Galeone
colpevoli del reato di concorso in favoreggiamento reale (per aver strappato dalle mani
dell’ufficiale di p.g. che aveva eseguito l’arresto del loro fratello Antonio in flagranza del
reato di illecita detenzione di stupefacente il pacchetto di sigarette sequestrato a costui e

La sentenza di appello è stata impugnata dal difensore dei due imputati con un
ricorso cumulativo con cui si deducono l’illogicità manifesta della motivazione anche in
ragione di un incongrua valutazione delle sequenze storiche e modali delle concorrenti
condotte dei due prevenuti nonché l’omessa assunzione di prova decisiva integrata dalla
verifica dei fatti connessi alle dichiarazioni dell’operante brigadiere Santopietro.
Il ricorso non appare, prima facie, affetto da immanenti ragioni di inammissibilità.
Nondimeno occorre rilevare in limine che le condotte criminose dei prevenuti,
poste in essere il 24.8.2007, risultano attinte da causa estintiva prescrizionale maturata il
24.2.2015, in assenza di utili sospensioni del termine (né essendosi contestata ai due
prevenuti la recidiva), in epoca anteriore alla pronuncia dell’impugnata sentenza di
appello. Evenienza da cui discende l’obbligo di immediata declaratoria di tale causa di
non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex actis in termini di
evidenza la necessità o possibilità di pervenire a una decisione più favorevole agli
imputati per gli effetti di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. In vero i dedotti
motivi di doglianza, anche se in ipotesi fossero fondati, condurrebbero ad un
annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo
giudizio destinato al ridetto sicuro esito definitorio ex art. 157 c.p., produttivo di indebito
procrastinarsi della conclusione del procedimento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 7 ottobre 2017

contenente sette confezioni di eroina).

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