Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53352 del 27/10/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 53352 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Zaporojan Dorin, n. in Moldavia 19.5.1983
avverso la sentenza n. 4333/14 Corte d’Appello di Firenze del 22/02/2016

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
A. Balsamo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per prescrizione e
conferma delle statuizioni civili

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 27/10/2017

1. Con la decisione indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Firenze in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Firenze ha prosciolto il cittadino moldavo
Dorin Zaporojan dall’imputazione di calunnia (art. 368 cod. pen.) in danno di due
agenti di polizia, confermandone la penale responsabilità per i connessi reati di
lesioni colpose (art. 590 cod. pen.) perché, impegnando col proprio motociclo la
opposta corsia di marcia, veniva a collisione con la moto di servizio dell’Assistente di Polizia, Antonio Zamboni, cui provocava lesioni personali guaribili in

gesti di violenza allo stesso Zamboni e all’agente Domenico Cocciardi, che dopo il
sinistro procedevano ad accertamenti nei suoi confronti e alla sua identificazione.
Per l’effetto la Corte territoriale ha rideterminato la pena inflitta al prevenuto
per i due descritti reati, avvinti da continuazione, in misura di sette mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale, riducendo altresì la
somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore dei due agenti costituitisi parti civili.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con un unico articolato motivo, per più versi riproduttivo di doglianze già
sottoposte all’esame del giudice di appello, la violazione degli artt. 178, comma
1, lett. c) e 179 cod. proc. pen. e la nullità di entrambe le sentenze di merito, in
quanto asseritamente omessa, fin dall’udienza preliminare, la regolare citazione
in giudizio, essendo stata ignorata l’intervenuta nomina di un difensore di fiducia
con elezione di domicilio presso il suo studio, né potendo ridondare in lesione del
proprio diritto di difesa la pluralità di procedimenti penali instaurati a suo carico e
scaturenti da un medesimo fatto storico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile.

2. Alla già dedotta eccezione di nullità sollevata nel giudizio di secondo grado,
la Corte d’Appello ha risposto osservando che nell’ambito del presente procedimento non risultava affatto che l’imputato avesse dichiarato o eletto domicilio
prima della celebrazione dell’udienza preliminare o della citazione per il giudizio
di primo grado, mentre l’aveva fatto ed aveva proceduto alla nomina di un di-

2

sette giorni nonché di resistenza (art. 337 cod. pen.) per essersi opposto con

fensore nell’ambito di un distinto procedimento in ordine al reato di cui all’art.
186 C.d.S., peraltro in un verbale che si era rifiutato di sottoscrivere.
A fronte di tale lineare e corretta argomentazione, il ricorrente ha nuovamente
dedotto la doglianza che si rivela, dunque, improponibile per aspecificità, come
stabilito dalla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità (v.

ex

pluribus Cass. Sez. 5, sent. 28011/13; Sez. 6 sent. n. 22445/ 09; Sez. 5, sent.
n. 11933/05 Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 4, sent. 15497/02; Sez. 5, sent. n.

3. Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una
somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare
nella misura di C 2.500,00 (duemilacinquecento).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di Euro duemilacinquecento in
favore della cassa delle ammende.

Così deciso, 24/10/2017

2896/99).

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