Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5335 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5335 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOTTOLA LEANDRO N. IL 23/11/1980
avverso l’ordinanza n. 3778/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
PALERMO, del 27/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 27 settembre 2012 il Tribunale di sorveglianza
di Palermo ha revocato la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale
concessa a Mottola Leandro, giusta deliberazione del Tribunale di sorveglianza
di Perugia del 2 maggio 2012, per l’espiazione della pena di mesi cinque di
arresto.

A ragione della decisione il Tribunale ha addotto la condotta del Mottola, il
quale aveva violato la prescrizione di rientrare nella propria abitazione entro le
ore 22, come accertato dai carabinieri di Erice alle ore 2.00 del 31 agosto 2012.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
Mottola personalmente, il quale deduce inosservanza o erronea applicazione
dell’art. 47, comma 11, Ord. Pen. e mancanza di motivazione.
Il Tribunale avrebbe eluso la doverosa valutazione della gravità della
violazione commessa per proporzionare ad essa la risposta, disponendo
apoditticamente la revoca della misura dalla data del suo inizio, il 3 luglio 2012.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza
di interesse, essendo terminata l’esecuzione in carcere della pena in data 2
febbraio 2013,

come da acquisita certificazione del

Dipartimento

dell’Amministrazione penitenziaria, e non avendo l’interessato manifestato, con
specifica e motivata deduzione, il suo interesse a coltivare l’impugnazione
(c.f.r., in senso conforme, seppure con riguardo al caso di ricorso avverso
provvedimento applicativo di una misura custodiale nelle more revocata o
divenuta inefficace: Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. il 1°/03/2011,
Testini).

2. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di
condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui,
qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione
sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non
consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al
pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez.
U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del
25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del
i

f

06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del
17/05/2006, dep. 14/09/2006, De Mitri, Rv. 234859).

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 settembre 2013.

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