Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5335 del 15/10/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5335 Anno 2015
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALLO GIOVANNI N. IL 13/04/1973
GALLO UGO N. IL 03/10/1950
BUZZERIO VITO N. IL 27/03/1987
avverso la sentenza n. 513/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
10/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, er la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 15/10/2014

z

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gioacchino Izzo, ha
concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
per prescrizione dei reati.

RITENUTO IN FATTO

1.

Gallo Giovanni, Gallo Ugo e Buzzerio Vito propongono ricorso per

cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Lecce che, in

doversi procedere per i reati di cui ai capi A e B perché estinti per
prescrizione; dichiarava assorbito il reato di minaccia di cui al capo A
dell’originario procedimento numero 97-2010 in quello di cui al capo D;
assolveva gli imputati dal reato di cui al capo B dell’originario
procedimento numero 97-2010 perché il fatto non sussiste e
conseguentemente rideterminava le pene nella misura di legge.
2.

A sostegno del ricorso eccepiscono mancanza, contraddittorietà e

manifesta

illogicità della

motivazione

in ordine alla

ritenuta

responsabilità per i delitti di cui agli articoli 594, 612 e 612, comma 2,
cod. pen.; secondo la difesa la Corte d’appello ha adottato una
motivazione incompleta ed approssimativa, senza tener conto delle
divergenze istruttorie evidenziate nell’atto di appello e delle doglianze di
merito esposte con l’atto di impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili in quanto si sostanziano, con tutta
evidenza, nella reiterazione delle difese di merito già disattese dai
Giudici di appello e costituiscono censura in punto di fatto della
sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli
elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a
giustificare la decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere
discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è
insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso in
esame, da adeguata e congrua motivazione esente da vizi logicogiuridici.
2. Ai fini della valutazione della congruità della motivazione del
provvedimento impugnato, peraltro, il giudice di legittimità, deve fare
riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si
1

parziale riforma della sentenza del tribunale di Brindisi, dichiarava non

integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile
(Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino; conff. Sez. 6, n.
23248 del 07/02/2003, Zanotti; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003,
Vigevano; sez. 2, n. 19947 del 15 maggio 2008).
3. L’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta
infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto
di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc.
(Nella

specie

la

prescrizione

del

reato

maturata

successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; Sez. U, n.
32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
4.

Ne consegue che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
(trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 – dep.
24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della
cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in Euro 1.000,00.

p.q.m.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 15/10/2014

pen.

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