Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53349 del 27/10/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 53349 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Di Mascio Vincenza, n. Roma 2.6.1983
avverso la sentenza n. 2877/15 Corte d’Appello di Ancona del 10/07/2015

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
A. Balsamo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione

Data Udienza: 27/10/2017

39716/16

FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di Appello di Ancona ha confermato
in punto di responsabilità la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno con cui Vincenza Di

Mascio è stata riconosciuta colpevole del reato di indebito conseguimento — mediante
esposizione di dati falsi — del contributo di euro 14.176 a carico del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e zootecnico, quale presunta esercente di attività di
pastorizia in località “svantaggiata”, reato previsto dall’art. 2 della legge 23.12.1986 n.

pen.). La Corte territoriale ha unicamente mitigato il trattamento punitivo, concedendo
all’imputata le attenuanti generiche, e per l’effetto ha ridotto la pena (già sospesa
condizionalmente) a quattro mesi di reclusione.
La sentenza di secondo grado è stata impugnata per cassazione dal difensore
dell’imputata, che ha dedotto un unico motivo di censura, lamentando la mancata
declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, asseritamente intervenuta in epoca
anteriore alla pronuncia di appello.
Il ricorso non appare affetto da cause di inammissibilità e merita accoglimento,
sebbene per ragioni diverse da quelle enunciate con l’atto d’impugnazione, che muove
dal dato per cui la consumazione del reato andrebbe fatta risalire alla data della domanda
di erogazione del contributo eurocomunitario avanzata dalla ricorrente e sorretta da dati
non veritieri (cioè al 10.8.2006). Evenienza che motivatamente la Corte territoriale ha
disatteso, riconducendo la consumazione del reato al momento di effettiva erogazione del
contributo, individuato (come, per altro, da imputazione contestata alla Di Mascio) alla
data del 13.4.2007. Non solo. Al termine massimo di prescrizione pari a sette anni e sei
mesi va cumulato il complessivo periodo di nove mesi e ventuno giorni riveniente dalle
sospensioni del termine prescrizionale ex art. 159 cod. pen. registrate nel giudizio di
merito. Con la conseguenza che la prescrizione del reato risulta maturata il 3.8.2015,
cioè circa un mese dopo l’emissione dell’impugnata sentenza di appello. Termine già
spirato allorché il fascicolo processuale è stato inviato a questa Corte di legittimità.

P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 7 ottobre 2017

898 (così giuridicamente definito il fatto in origine ascrittole ai sensi dell’art. 316-ter cod.

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