Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53348 del 27/10/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 53348 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

1) Boudda Mohammad, n. in Marocco 9.11.1960
2)

Boudda Abdenabi, n. in Marocco 15.3.1971

avverso la sentenza n. 3580/15 Corte d’Appello di Brescia del 23/12/2015

esaminati gli atti e letti i ricorsi ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
A. Balsamo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione

Data Udienza: 27/10/2017

36567/16
FATTO E DIRITTO

Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d’appello di Brescia ha confermato in
punto di responsabilità la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Bergamo che, all’esito di
giudizio abbreviato, ha riconosciuto i cittadini magrebini Mohammed Boudda e Abdenabi

Boudda colpevoli del reato di concorso in cessione continuata di piccoli quantitativi di
sostanza stupefacente (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) del tipo cocaina ad una pluralità
di tossicodipendenti. La stessa Corte distrettuale, però, facendo applicazione della novella
normativa qualificante l’ipotesi di lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, L.S. come
autonoma fattispecie criminosa, ha dichiarato estinti per prescrizione i singoli fatti criminosi
spaccio consumati fino al 23.2.2009 in misura, con le attenuanti generiche già concesse ad
entrambi gli imputati, di un anno, due mesi e venti giorni di reclusione ed euro 3.000 di
multa ciascuno.
Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione,
attraverso i rispettivi difensori, i due imputati. Per Mohammed Boudda si denuncia difetto di
motivazione in più punti della decisione di appello con particolare riguardo alla non
esauriente verifica della sussistenza di eventuali cause di non punibilità apprezzabili in
favore del ricorrente. Per Abdenabi Boudda si deduce in primo luogo la nullità dell’ordinanza
con cui i giudici di appello hanno respinto l’istanza di rinvio della conclusiva udienza del
23.12.2015 per coevo preesistente impegno professionale del difensore del Boudda, nullità
lesiva del suo diritto di difesa e, per ciò stesso, travolgente la stessa sentenza di appello. In
subordine si deduce l’elusione del divieto di reformatio in peius della pena pecuniaria.
I ricorsi non appaiono prima facie affetti da immanenti cause di inammissibilità.
Tuttavia il reato continuato contestato ai ricorrenti risulta anche per i residui fatti
criminosi commessi dal 24.6.2008 a tutto il 23.2.2009 estinto per prescrizione, prodottasi,
nell’assenza già rilevata dai giudici di merito di utili cause sospensive del relativo termine,
alla data del 23.8.2016 precedente la pervenienza dei due ricorsi a questa Corted i
legittimità. Di tal che si impone l’immediata declaratoria della predetta causa di non
punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex actis in termini di
evidenza la necessità o possibilità di giungere a una decisione più favorevole agli imputati
per gli effetti di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Ciò in quanto i motivi dedotti,
anche se in ipotesi fossero fondati, condurrebbero a un annullamento della sentenza
impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio scandito dal ridetto sicuro
esito definitorio ex art. 157 cod. pen., con connesso prodursi di un indebito protrarsi della
conclusione del procedimento.
P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 27 ottobre 2017

commessi fino alla data del 23.6.2008 e ha rideterminato la pena per i residui episodi di

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