Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53347 del 27/10/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 53347 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Buzzolan Arturo, n. Scarperia (Fi) 8.9.1990
avverso la sentenza n. 1897/16 Corte d’Appello di Roma del 03/03/2016

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
A. Balsamo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;
sentito il difensore del ricorrente, avv. Flora Carucci in sostituzione dell’avv.
Nino Marazzita, che si associa alle richieste del P.G.

Data Udienza: 27/10/2017

36212/16
FATTO E DIRITTO
Con l’indicata sentenza emessa il 3.3.2016, pur resa dopo le intervenute recenti
modifiche normative della disciplina penale delle sostanze stupefacenti, la Corte di
appello di Roma ha confermato la decisione del 5.10.2010 con cui, all’esito di giudizio
abbreviato, il Tribunale di Roma ha condannato Arturo Buzzolan alla pena di un anno di
reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato, in concorso delle attenuanti generiche e
della allora attenuante speciale del fatto di lieve entità

ex art. 73 comma 5 d.P.R.

309/90, di illecita detenzione per finalità di vendita o cessione a terzi di 69 grammi di
stupefacente del tipo hashish, idonei alla formazione di 237 singole dosi droganti per

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dal difensore del
Buzzolan, che deduce, per un verso, l’illegalità della pena, perché non conforme alle
novelle normative coeve e susseguenti alla nota sentenza della Corte Costituzionale n.
32/2014 e alla connessa revisione della disciplina sanzionatoria dei reati in materia di
sostanze stupefacenti, e – per altro verso – l’illogicità della motivazione in punto di reale
destinazione alla vendita dell’hashish rinvenuto in oggettivo possesso del ricorrente.
Il ricorso non appare affetto da cause di inammissibilità, configurandosi anzi, nel
silenzio dei giudici di appello sul tema sanzionatorio, la fondatezza del primo motivo di
censura quoad poenam. Tuttavia deve rilevarsi in limine che, a seguito della novellata
struttura normativa del reato attribuito al ricorrente (art. 73, comma 5, L.S. quale
autonoma ipotesi di reato punita con la pena della reclusione non superiore nel massimo
a quattro anni, oltre alla multa), il medesimo reato, commesso il 24.9.2008, risulta
attinto dalla causa estintiva della prescrizione (in difetto di utili cause sospensive del
relativo termine ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen.).
Dal che discende l’obbligo di immediata declaratoria, anche in questa sede di
legittimità, di tale causa di non punibilità (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.), non
emergendo ex actis in termini di evidenza la necessità o possibilità di pervenire a una
decisione più favorevole all’imputato per gli effetti di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc.
pen., attesa l’inconsistenza della tesi difensiva del Buzzolan inerente il merito della
regiudicanda (stupefacente detenuto per uso personale non terapeutico) diffusamente
lumeggiata dalle due conformi decisioni di merito.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il

ottobre 2017

medio assuntore.

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