Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53345 del 27/10/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 53345 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Fiorillo Immacolata, n. Napoli 19.2.1966
avverso la sentenza n. 4953 /15 Corte d’Appello di Napoli del 09/06/2015

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
A. Balsamo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;
sentito il difensore della ricorrente, avv. Luca Viggiano, che si associa alle
richieste del P.G.

Data Udienza: 27/10/2017

31756/16
FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la
sentenza del Tribunale di Napoli con cui, all’esito di giudizio ordinario, Immacolata Fiorillo
è stata dichiarata colpevole dei reati, avvinti da continuazione, di concorso in falsità per
induzione in atto amministrativo e in falsa attestazione in atti destinati all’autorità
giudiziaria (falsa iscrizione nei registri anagrafici del comune di Qualiano dell’inserimento
del proprio nucleo familiare in quello di Raffaella D’Alterio e produzione della
corrispondente certificazione,

ex art.

374-bis cod. pen., al giudice per le indagini

preliminari e al Tribunale del riesame di Napoli nel quadro di un procedimento penale nei

inflitta la pena sospesa di due anni di reclusione.
La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dal difensore della Fiorillo
che ha denunciato violazione di legge e insufficienza e contraddittorietà della motivazione
in rapporto: alla indimostrata natura fittizia della convivenza/coabitazione dell’imputata
con la D’Alterio; alla inadeguata verifica della sussistenza dell’elemento psicologico dei
due reati contestati; al mancato riconoscimento del concorso formale, in luogo della
continuazione, tra tali due reati; all’ingiustificato diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso non appare prima facie affetto da cause manifeste di inammissibilità.
Tuttavia deve rilevarsi in limine che le condotte criminose integranti le fattispecie
ascritte alla ricorrente sono state poste in essere non oltre il 18.12.2007 e che i relativi
reati, non registrandosi utili periodi di sospensione del termine di cui all’art. 157 cod. pen.
(se non nella limitata misura di due mesi e venticinque giorni), risultano attinti da causa
estintiva per sopravvenuta prescrizione.
Di qui l’obbligo di immediata declaratoria di tale causa di non punibilità (art. 129,
comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo ex actis in termini di evidenza la necessità o
possibilità di pervenire a una decisione più favorevole all’imputata per gli effetti di cui
all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. E’ agevole osservare, infatti, che gli addotti motivi
di censura, se pure in ipotesi fossero fondati, condurrebbero a un annullamento della
sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio che sarebbe
destinato al ridetto sicuro esito definitorio ex art. 157 cod. pen., produttivo di indebito
procrastinarsi della conclusione del procedimento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
prescrizione.
Così deciso il 7 ottobre 2017
Il Pre idente
Giacorr4 Paol‘ni

6E.POSITATO IN CANCELLERIA,
23 NOV 2017

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confronti di Nicola Pianese, figlio della D’Alterio). Condotte per le quali alla Fiorillo è stata

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