Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53344 del 27/10/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 53344 Anno 2017
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Belkorchi Salah Eddine, n. Marrakech (Mar) 30.4.1980
avverso la sentenza n. 259/13 della Corte d’Appello di Trieste del 20/02/2013

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. O. Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.
A. Balsamo, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione

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Data Udienza: 27/10/2017

31147/16
FATTO E DIRITTO
Con la decisione del 20.2.2013 indicata in epigrafe, resa prima delle intervenute
modifiche normative della disciplina penale degli stupefacenti correlate alla nota sentenza
n. 32/2014 del giudice delle leggi, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza
del g.u.p. del Tribunale di Trieste con cui, all’esito di giudizio abbreviato, il cittadino
marocchino Salah Eddine Belkorchi è stato condannato, unificati i reati sotto il vincolo
della continuazione e riconosciute le attenuanti generiche e l’allora attenuante speciale del
fatto lieve (ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), alla pena ritenuta di giustizia per due
episodi di concorso in acquisto per fini di successivo spaccio di sostanza stupefacente del

Avverso la sentenza di appello ha proposto personale ricorso per cassazione il
Belkorchi, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in riferimento: 1) alla
illegalità della pena inflittagli, non commisurata alla novella normativa che ha qualificato il
fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, L.S. (già attenuante ad effetto speciale) come
autonoma fattispecie criminosa (D.L. 25.3.2014 n. 36, convertito con modificazioni nella
L. 16.5.2014 n. 79); 2) l’inutilizzabilità delle captazioni foniche poste a base del giudizio di
responsabilità e la connessa inattendibilità della chiamata in correità del prevenuto
operata da un originario coimputato.
Il ricorso non appare affetto da cause palesi di inammissibilità, quanto meno con
riguardo alla fondatezza del motivo di censura concernente il trattamento punitivo.
Nondimeno va rilevato in limine che, a seguito della novellata struttura normativa
del reato attribuito al ricorrente (autonoma ipotesi di reato punita con la pena della
reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, oltre alla multa), il medesimo reato
risulta attinto dalla causa estintiva della prescrizione (in difetto di utili cause sospensive
del relativo termine ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen.).
Ne discende l’obbligo di immediata declaratoria di tale causa di non punibilità (art.
129, comma 1, cod. proc. pen.), non emergendo

ex actis in termini di evidenza la

necessità o possibilità di pervenire a una decisione più favorevole all’imputato per gli
effetti di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. In vero il secondo dedotto motivo di
doglianza, anche se in ipotesi fosse fondato, condurrebbe ad un annullamento della
sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio, con il ridetto
sicuro esito definitorio ex art. 157 c.p. produttivo di indebito procrastinarsi della
conclusione del procedimento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
prescrizione.
Così deciso il 7 ottobre 2017
Il Pre idente

Giacorro Paoloni

tipo hashish, commessi ad aprile/maggio 2007 (capi 196 e 208 rubrica).

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