Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53341 del 25/10/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 53341 Anno 2017
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAROCCIA LUIGI nato il 06/01/1963 a CANOSA DI PUGLIA

avverso la sentenza del 17/06/2016 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso pef—

,II<:-P-roc—G--GGReltitte per l'inammissibilita' del ricorso. 1~1--elifeftser-e- Data Udienza: 25/10/2017 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO - ritenuto che il Difensore di Luigi MAROCCIA ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di BARI, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere perché i reati - ritenuto che il ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso con il quale ha stigmatizzato il fatto che la Corte di merito, pur investita di una articolata impugnazione, avesse completamente omesso ogni esame della stessa anche ai fini della immediata dichiarazione di cause di assoluzione del merito; - considerato che il ricorso si presenta con spiccati caratteri di genericità, dato che lo stesso, contravvenendo alle indicazioni precettive di cui all'art. 581, lett. c cod. proc. pen., non indica specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta; - considerato infatti che l'unico motivo di ricorso si limita a censurare del tutto apoditticamente e in poche righe la motivazione della sentenza di appello lamentando una generica trascuratezza nella valutazione dei motivi di appello senza indicare però con il necessario dettaglio quali siano state le specifiche doglianze trascurate e per quali ragioni il loro esame avrebbe dovuto condurre, come enunciato nel ricorso, ad una "sicura declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen."; - considerato ancora che la motivazione della sentenza impugnata ha comunque dato atto di aver esaminato i motivi di appello e di aver concluso per l'insussistenza di una "prova di innocenza certa ed incontestabile" a fronte delle risultanze delle dichiarazioni testimoniali e della ingente mole di intercettazioni telefoniche che dimostravano il coinvolgimento del MAROCCIA nella dinamiche operative della associazione finalizzata al traffico illecito di tabacco lavorato estero; - considerato quindi che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi generici e comunque manifestamente infondati, con le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen. 1 ascritti all'imputato erano estinti per prescrizione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000,00 euro a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2017.

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