Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5334 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5334 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

Data Udienza: 20/09/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIARDI GENNARO N. IL 26/03/1951
avverso l’ordinanza n. 3167/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 18/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

c+—

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18 settembre 2012 il Tribunale di sorveglianza di
Milano, in accoglimento dell’appello proposto da Piardi Gennaro avverso il
provvedimento del Magistrato di sorveglianza della sede in data 27 marzo 2012,
ferma la dichiarazione di delinquente abituale, ha sostituito la misura di
sicurezza della casa di lavoro per anni due, applicata al Piardi, con la libertà

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Piardi
personalmente, deducendo: vizio della motivazione in punto di sua pericolosità
sociale, venuta meno per il dimostrato reinserimento sociale con lo svolgimento
di regolare attività lavorativa, come riconosciuto dallo stesso Tribunale;
illegittima conferma, seppure attenuata, della misura di sicurezza che avrebbe
dovuto essere revocata.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.
Il Tribunale, con motivazione adeguata e coerente, senza eludere l’esame
della pericolosità sociale, ne ha riconosciuto l’attualità, seppure attenuata,
giustificante la misura di sicurezza non detentiva disposta in luogo di quella
restrittiva stabilita dal Magistrato.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue,

ex art. 616,

comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 settembre 2013.

vigilata per anni uno.

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