Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5334 del 15/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 5334 Anno 2015
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BASILE GIUSEPPE (ANCHE PCR) N. IL 25/09/1971
LA GRUTTA MIRO (ANCHE PCR) N. IL 07/06/1979
avverso la sentenza n. 411/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
27/06/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, p a parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 15/10/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Gioacchino Izzo, ha
concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Per il ricorrente Basile è presente l’Avvocato Bellavista, il quale chiede
l’accoglimento del ricorso.
Per il ricorrente La Grutta è presente l’Avvocato Lor Cascio, la quale
chiede l’accoglimento del ricorso.

1.

Basile Giuseppe è indagato del reato di cui agli articoli 582 e 585

del codice penale (capo A) per aver cagionato lesioni personali (trauma
contusivo all’emiscroto sinistro, alla cresta iliaca sinistra ed alla regione
zigomatica sinistra, guaribili in giorni 7) nei confronti di La Grutta Miro
nel corso di una colluttazione per motivi di circolazione stradale. Il La
Grutta, a sua volta, è imputato: -del reato di cui all’articolo 368 del
codice penale (capo C) per avere accusato il dott. Aiello Salvatore,
medico del pronto soccorso dell’ospedale di Villa Sofia di Palermo, di
falso in atto pubblico, pur sapendolo innocente, affermando falsamente
di non avergli riferito di essere caduto nella pratica del windsurf; -del
reato di cui al medesimo articolo per aver, con querela proposta 1’11
maggio 2005, falsamente accusato il Basile di avergli cagionato lesioni
renali e toraciche nel corso della colluttazione di cui al capo A.
2.

Il giudice di primo grado ha ritenuto La Grutta Miro colpevole di

entrambi i reati e, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione,
lo ha condannato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, oltre al
risarcimento del danno in favore delle costituitti parti civili, liquidato in
euro 40.000 in favore di Basile Giuseppe ed in euro 10.000 a favore del
dott. Aiello Salvatore. Basile Giuseppe è stato assolto dal reato ascrittogli
al capo A perché il fatto non sussiste.
3.

Entrambi gli imputati hanno proposto appello; la Corte territoriale

di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado ed in
mancanza di appello del pubblico ministero, ha ritenuto ai soli effetti
civili la responsabilità di Basile Giuseppe per il capo A e pertanto lo ha
condannato al risarcimento del danno in favore del La Grutta nella
misura da stabilirsi in separata sede civile. Quanto al coimputato La
Grutta, la Corte ha dichiarato non doversi procedere per estinzione dei

1

RITENUTO IN FATTO

reati di cui ai capi B e C per prescrizione, confermando le statuizioni civili
a suo carico.
4. Contro la predetta sentenza propongono nuovamente ricorso
entrambi gli imputati per i seguenti motivi.
5. La Grutta Miro:
a. con un primo motivo deduce la violazione dell’articolo 129,
comma 2, del codice di procedura penale per avere la Corte

ricorrente in ordine ad entrambi i fatti di calunnia contestati.
Per quanto riguarda la calunnia ai danni del Basile, sarebbe
assolutamente insuperabile il dato cronologico dell’anteriorità
del referto del pronto soccorso del 12 febbraio 2005 rispetto
all’uscita in windsurf. Il ricorrente contesta poi la sussistenza
degli elementi soggettivo ed oggettivo del reato in esame.
b. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli
articoli 40 cod. pen., 192, 125 e 546, lett. E, del codice di
procedura penale; a detta del ricorrente, la Corte avrebbe
travisato la quasi totalità delle pur numerose emergenze
processuali, fondando il proprio decisum sulla scorta di un iter
logico-giuridico meramente congetturale ed incoerente
rispetto agli inequivoci elementi di prova.
c. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli
articoli 368 e 61, numero 1, cod. pen. nonché 192, 125 cod.
proc. pen. e 27 della Costituzione; sotto tale profilo si contesta
la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di calunnia.
d. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli
articoli 578 e 125 del codice di procedura penale; il ricorrente
lamenta che le statuizioni risarcitorie adottate dal primo
giudice si fondavano sull’assunto, poi rivelatosi errato,
secondo cui il Basile sarebbe stato ingiustamente esposto ad
una campagna mediatica diffamatoria, quale conseguenza
dell’aggressione fisica calunniosamente attribuitagli, ed in
realtà mai consumata.
6. Basile Giuseppe ha proposto due ricorsi; uno in qualità di persona
offesa e l’altro quale imputato condannato, ai soli effetti civili, al
risarcimento del danno:

2

territoriale ignorato l’evidenza della prova dell’innocenza del

a.

nella prima veste deduce mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione, contestando l’entità del
risarcimento stabilito a suo favore e la mancata
considerazione del numero esorbitante di soggetti che
avevano appreso del procedimento, della sua durata, nonché
il mancato apprezzamento del danno “dinamico relazionale”.

b. Quanto al ricorso svolto in qualità di responsabile agli effetti
civili per il reato di lesioni, il Basile contesta innanzitutto che

degenerato in aggressione fisica e in secondo luogo evidenzia
che il referto medico non ha accertato alcun trauma oggettivo,
ma ha solo documentato quanto riferito dal paziente La
Grutta. Sotto tale ultimo profilo si lamenta anche il
travisamento della prova nella parte in cui la Corte dava
credito al La Grutta pur in mancanza di evidenze oggettive di
lesioni. Infine, il ricorso si sofferma sulla valutazione delle
deposizioni rese dai testi in ordine all’episodio in esame,
eccependo la mancanza di motivazione in ordine ai motivi per
cui il Giudice aveva ritenuto di preferire la deposizione della
teste Morello, piuttosto che quella della Cambria.
Il 10/10/2014, La Grutta Miro ha depositato memoria, chiedendo
dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi proposti dal Basile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, La Grutta Miro ha dedotto la violazione
dell’articolo 129, comma 2, cod. proc. pen., lamentando la sua
innocenza in ordine ad entrambi i fatti di calunnia contestati. Il
motivo è infondato. Per quanto riguarda la calunnia ai danni del
Basile, è sufficiente rilevare che dal referto del pronto soccorso del
12 febbraio 2005 – anteriore rispetto all’uscita in windsurf – non
emerge alcun danno al rene e si tratta comunque di referto redatto
dal dottor Urso, estraneo al presente procedimento, per cui non si
capisce in quale modo tale certificato medico possa influire sulla
sussistenza del reato di cui al capo C. La calunnia, infatti, non trova
la sua causa in tale certificato, ma nelle successive accuse del La
Grutta, dopo che si era procurato il danno al rene cadendo dalla
tavola a vela, falsamente attribuendo tale lesione al Basile. Quanto

3

nell’ambito della colluttazione vi sia stato un alterco

alla contestata sussistenza degli elementi soggettivo ed oggettivo del
reato in esame, il motivo è generico ed in fatto e pertanto
inammissibile, a fronte di una motivazione, sul punto, scevra da vizi
logici di sorta.
2. Con un secondo motivo è stata dedotta violazione di legge (nonchè
correlato vizio di motivazione) con riferimento agli articoli 40 cod.
pen., 192, 125 e 546, lett. E, cod. proc. pen., per travisamento della
quasi totalità delle emergenze processuali. Il motivo è infondato, ai

maniera assolutamente generica e viene fatto risalire non ad una
oggettiva erronea lettura del materiale probatorio, quanto piuttosto
ad una diversa interpretazione datane dal ricorrente. Il motivo è, poi,
generico e valutativo, procedendo ad una personale valutazione delle
prove al fine di giungere ad una diversa ed alternativa ricostruzione
dei fatti, tutt’altro che plausibile. La Corte spiega alla pagina 6 della
sentenza, facendo riferimento alle considerazioni del consulente
medico Dott. Procaccianti, perché non ha ravvisato il nesso eziologico
tra le percosse inferte al La Grutta dal Basile ed il grave trauma
renale sofferto dal medesimo; inoltre, non si deve dimenticare che la
consulenza del professor Procaccianti è coerente con quanto
dichiarato dal dott. Aiello nel secondo referto medico e dunque, oltre
alla sua plausibilità tecnica, è supportata da questo importante
riscontro. Nel complesso, la motivazione della sentenza è coerente,
adeguata e assolutamente priva di vizi logici e pertanto non
sindacabile in questa sede di legittimità.
3. Del tutto infondate sono le censure con cui si lamenta la mancata
tenuta logica e l’interna incoerenza della motivazione, che, al
contrario, è logica e fa riferimento puntuale alle prove assunte ed alla
consulenza medica in atti. Con riferimento alla colluttazione tra i due
automobilisti, sfuggono le censure del La Grutta, considerato che la
Corte ha confermato tale episodio, addirittura capovolgendo in punto
di lesioni la decisione del giudice di primo grado; se le premesse in
fatto del ricorrente servono ad avvalorare la tesi dell’efficienza
causale in relazione alla produzione delle lesioni gravi al rene ed al
torace, allora non può che richiamarsi quanto già esposto in
precedenza sulla correttezza dell’argomentazione della Corte sulla
riconducibilità causale delle lesioni interne ad opera della caduta dal
windsurf.

4

limiti dell’inammissibilità; il travisamento del fatto è eccepito in

4. Il rìcorrente ha altresì invocato la sua abilità nell’uso della tavola a
vela e la funzione protettiva del trapezio, ma è facile rispondere da
un lato che non è emerso con certezza l’uso dello stesso (il trapezio)
e dall’altro che, non risultando agli atti la tipologia dello strumento
asseritamente utilizzato, non è possibile verificarne la consistenza e
dunque i potenziali effetti protettivi (va rilevato che sono talmente
varie le fogge e le consistenze dei trapezi, che in mancanza di esame
approfondito di quello ipoteticamente utilizzato non è possibile

riscontrata). Giova ricordare, comunque, che il trapezio non ha la
funzione di protezione dell’atleta, quanto piuttosto quella di
“scaricare” le braccia e trasferire parte dello sforzo di trazione sulle
gambe, rendendo più agevole e meno faticoso il controllo del booma
e dunque della vela; tanto è vero che alcuni trapezi sono costituiti da
cinture addominali, altri da imbragature inguinali, altri ancora da
giubbotti di salvataggio provvisti di ganci e sagole di ancoraggio al
boma; anche nei giubbotti salvagente (normalmente di misura
ridotta per evitare ingombri nei movimenti dell’atleta), l’imbottitura
non ha la funzione primaria di assorbimento degli urti, quanto
piuttosto quella di agevolare il galleggiamento in caso di caduta in
acqua.
5. Del tutto irrilevanti sono le considerazioni sulle capacità tecniche del
La Grutta, essendo emerso che proprio per la sua abilità egli era
aduso uscire con condizioni di mare difficile e compiere evoluzioni
sicuramente più pericolose di quelle di un principiante. È, pertanto,
del tutto evidente che l’abilità tecnica del La Grutta non è in alcun
caso ostativa ad una brutta caduta, con le conseguenze ritenute dalla
Corte.
6. Il terzo motivo del t Grutta eccepisce violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione agli articoli 368 e 61, numero 1, cod. pen.
nonché 192, 125 cod. proc. pen. e 27 Cost., con riferimento
all’elemento soggettivo del reato di calunnia; anche questo motivo di
ricorso, ad onta della sua rubricazione anche quale violazione di
legge, è tutto in fatto e contesta valutazioni di merito che sono state
espresse con motivazione adeguata e priva di vizi logici, tanto più se
si tiene conto che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione
della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve
fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si

stabilirne in astratto l’incidenza sul profilo causale della lesione

integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile
(Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino; conff. Sez. 6, n.
23248 del 07/02/2003, Zanotti; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003,
Vigevano; sez. 2, n. 19947 del 15 maggio 2008). Nel caso di specie,
sui reati di calunnia vi è doppia pronuncia conforme (la ritenuta
sussistenza del reato di lesioni a carico del Basile non ha escluso la
calunnia per quanto riguarda l’addebito allo stesso delle gravi lesioni
interne).

vizio di motivazione con riferimento agli articoli 578 e 125 cod. proc.
pen., con riferimento alle statuizioni risarcitorie. Il motivo è
suggestivo, ma non può essere accolto; si deve tener conto del fatto
che le statuizioni civili, quanto alla misura del risarcimento, sono
state impugnate anche dal Basile, il quale ne ha chiesto la
maggiorazione. In tale contesto, il giudice di appello ha
autonomamente valutato l’entità del danno arrecato alla persona
offesa ed ha ritenuto congrua la misura irrogata dal giudice di primo
grado, pur ridimensionando l’episodio calunnioso, depurato della
parte relativa all’accusa di lesioni, che effettivamente furono dal
Basile inferte al La Grutta. D’altronde, posto che permane l’addebito
più grave, cioè quello di aver cagionato lesioni agli organi interni, il
danno all’immagine del Basile non può dirsi più lieve per il solo fatto
che vi sia stata una colluttazione dalla quale derivarono al La Grutta
lesioni, peraltro non oggettivamente refertate, giudicate guaribili in
pochi giorni. In ogni caso, trattasi di valutazione di merito
adeguatamente motivata e pertanto non censurabile in sede di
legittimità.
8. Anche i ricorsi di Basile Giuseppe non meritano accoglimento; I
primo, redatto in qualità di persona offesa, contiene, invero, un
diffuso motivo di merito in cui si contestano le valutazioni della Corte
che sono sì piuttosto sintetiche, ma non certo illogiche, e che
comunque possono essere integrate con le ragioni già esposte dal
giudice di primo grado in punto di entità del risarcimento. Si deve,
altresì, tener conto del fatto che la controparte aveva chiesto con
l’atto di appello la riduzione del risarcimento e che tale richiesta non
era infondata, tenuto conto che la calunnia ai danni del Basile era
stata in appello parzialmente ridimensionata. L’aver tenuto ferma
l’entità del risarcimento, dunque, comporta in fatto un parziale

6

7. Con un quarto motivo l’imputato ha eccepito la violazione di legge e il

accoglimento del motivo di ricorso del Basile, le cui lamentele non
sono, dunque, giustificate. In ogni caso, trattandosi di questioni
valutative di merito e non essendovi illogicità evidenti nel testo della
motivazione, la questione non può essere censurata in sede di
legittimità.
9. Quanto al ricorso svolto in qualità di responsabile agli effetti civili per
il reato di lesioni, il Basile contesta innanzitutto che nell’ambito della
colluttazione vi sia stato un alterco degenerato in aggressione fisica e

alcun trauma oggettivo, ma ha solo documentato quanto riferito dal
paziente La Grutta. Sotto tale ultimo profilo si lamenta anche il
travisamento della prova nella parte in cui la Corte dava credito al La
Grutta pur in mancanza di evidenze oggettive di lesioni. Infine, il
ricorso si sofferma sulla valutazione delle deposizioni rese dai testi in
ordine all’episodio in esame. Il presente motivo è di merito e
valutativo e pertanto, sotto tali profili, inammissibile. Quanto alla
testimonianza della Morello, la Corte indica implicitamente i motivi
per cui ha ritenuto attendibile la predetta deposizione, dato che la
stessa risulta coerente con altre testimonianze e con il referto medico
in atti, redatto subito dopo la lite avuta con il Basile. Il fatto che si
tratti _di lesioni riferite e non oggettivamente accertate, non priva
totalmente di rilevanza probatoria il documento e, comunque, la
mancata allegazione del certificato medico del 12 febbraio (non
rinvenuto nemmeno nel fascicolo processuale presso questa Suprema
Corte) impedisce ogni ulteriore indagine sul punto, rendendo il
ricorso parzialmente non autosufficiente. Il motivo, dunque,
costituisce una sostanziale reiterazione delle difese di merito già
disattese dai Giudici di appello, oltre che censura in punto di fatto
della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione
degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a
giustificare la decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere
discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è
insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso in
esame, da adeguata e congrua motivazione esente da vizi logicogiuridici.
10.

Ne consegue che entrambi i ricorsi devono essere rigettati;

ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la

7

in secondo luogo evidenzia che il referto medico non ha accertato

parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento
delle spese del procedimento.
11.

Le spese sostenute dai ricorrenti, quali parti civili, possono

essere interamente compensate, attesa la reciproca soccombenza.

p.q.m.

spese processuali.
Dichiara interamente compensate fra le parti private le spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso il 15/10/2014

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA