Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53337 del 25/10/2017

Penale Sent. Sez. 6 Num. 53337 Anno 2017
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: GIANESINI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BB

avverso la sentenza del 06/06/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso

II-Pfec-.–Gendude per l’inammissibilita del ricorso.
Uditiall-eittensore

Data Udienza: 25/10/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Il Difensore di BB  ha proposto ricorso per Cassazione
contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di TRIESTE, in riforma della
sentenza di primo grado che aveva assolto l’imputata “perché il fatto non
costituisce reato”, ha condannato la BB alla pena di un anno di
reclusione per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. per essersi allontanata senza
giustificato motivo dalla abitazione nella quale si trovava in regime cautelare di

2. Il ricorrente ha dedotto varie prospettazioni critiche censurando il fatto
che la sentenza di appello non avesse confermato quella di primo grado, che
l’oggettività del reato non si fosse realizzata, dato che la misura cautelare era
stata limitata al periodo orario dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e la condotta
dell’imputata , al di fuori di detto orari, era pienamente libera da vincoli cautelari
di qualsiasi specie, e, infine, che la pena non fosse stata quantificata partendo
dal minimo edittale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra
Sezione della Corte di Appello di TRIESTE.
2. Va ricordato, in fatto, che la sentenza di primo grado ha assolto l’imputata
dal reato di evasione sulla sola base della prova orale costituita dalle
dichiarazioni del figlio della BB, SS, che ha riferito che
il ritardo nel rientro a casa che costituisce l’essenza della contestazione di
evasione era dovuto ad un inconveniente tecnico che si era verificato nella
autovettura dell’imputata.
3. La Corte di Appello è pervenuta ad un giudizio di responsabilità elencando
una serie di dati materiali quali il mancato, tempestivo avviso da parte della
BB  alle autorità addette al controllo dell’inconveniente che le aveva
impedito di rispettare gli orari di rientro, la mancata indicazione delle cause
dell’affermato blocco del sistema di apertura delle porte dell’auto, la mancata
valutazione della circostanza che l’imputata avrebbe potuto farsi accompagnare a
casa dal figlio e, infine, la mancata indicazione di dati idonei alla individuazione
del mezzo di soccorso intervenuto, che si risolvono, come affermato
testualmente dalla Corte di Appello, in altrettante ragioni di affermazione di
sostanziale inattendibilità ed incongruenza dell’unica prova dichiarativa sulla
base della quale la sentenza di assoluzione era stata pronunciata.

1

arresti domiciliari.

4.

Il ricorrente ha censurato la sentenza della Corte di Appello con

valutazioni che, in termini piuttosto imprecisi ma comunque sufficientemente
chiari, fanno in ogni caso riferimento a profili di mancanza, contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove
dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio
contenuto nell’art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, così che la
sentenza impugnata va annullata con rinvio perché affetta da vizio di

rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, di cui all’art.
533, comma primo, cod. proc. pen. (Cass. Sez. Unite del 28/4/2016 N. 27620,
Dasgupta, Rv 267492).
5. La prova orale come sopra indicata, poi, costituisce senza dubbio, nella
prospettiva della necessaria rinnovazione del dibattimento, una prova orale
decisiva nel senso indicato dalla giurisprudenza citata al numero che precede,
dato che, come si è più vote sottolineato, le dichiarazioni del figlio della imputata
sono l’unica prova sulla base della quale è stata pronunciata la sentenza di
assoluzione in primo grado.
6. Il Giudice del rinvio provvederà quindi, ai sensi dell’art. 603, comma
terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l’istruzione dibattimentale attraverso l’esame
del teste SS le cui dichiarazioni sono state ritenute decisive ai
fini del giudizio assolutorio di primo grado.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della
Corte di Appello di TRIESTE.
Così deciso il 25 ottobre 2017.
Il Consiglier4 estensore
Maurizio GI NESINI

motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato

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