Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5333 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5333 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANTELLA ANDREA N. IL 03/12/1972
avverso l’ordinanza n. 134/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 15/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 20/09/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15.6.2012 la Corte di appello di Catanzaro , in funzione
di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta presentata da Mantella Andrea
di applicazione della disciplina della continuazione sui fatti giudicati con le
seguenti sentenze: Corte di appello di Catanzaro di condanna per i reati di
ricettazione e detenzione illegale di armi commessi nel 1991; Corte di appello di
Catanzaro di condanna per il reato previsto dall’art.416 bis cod.pen. commesso
dal 1990 al febbraio 2007.
ricorre per i seguenti motivi:il

provvedimento avversato appalesa macroscopici profili di illegittimità poiché la
Corte di appello si è limitata a valutare aspetti secondari quali le dichiarazioni del
collaboratore Di Stefano, mentre la condotta incriminata riguardante il tentato
omicidio di Piccolo Roberto attuato mediante le armi per cui è intervenuta
condanna, altro non era che una preordinata manifestazione del potere della
cosca nella sua fase primigenia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non ammessi nel
giudizio di legittimità.
La Corte di appello, con giudizio di merito insindacabile nella presente sede
e privo di vizi logici, ha ritenuto l’insussistenza di elementi sufficienti per
affermare che il reato di detenzione di armi, connesso alla commissione del
delitto di tentato omicidio di Piccolo Roberto, rientrasse nel programma
criminoso previamente deliberato della associazione a delinquere di
appartenenza del ricorrente.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende
della somma di euro mille.
Così deciso in Roma il 20.9.2013

Avverso l’ordinanza di rigetto il difensore

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