Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5333 del 10/10/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 5333 Anno 2015
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALI MOHAMED N. IL 19/08/1985
avverso la sentenza n. 6867/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
01/04/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 10/10/2014

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr Mario Pinelli, ha concluso chiedendo
l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Ali Mohamed propone ricorso per cassazione contro la sentenza della
Corte d’Appello di Milano emessa il 1 aprile 2014, che confermava la decisione del
Tribunale di Voghera del 30 marzo 2012, che aveva dichiarato la responsabilità

generalità declinate in occasione dell’arresto, con condanna dell’imputato alla pena di
anni uno di reclusione.
2. Avverso la decisione di primo grado Ali Mohamed aveva proposto appello, chiedendo
l’assoluzione perché il fatto non sussiste, sostenendo che non vi sarebbe certezza sulle
vere generalità dell’imputato. La censura è stata rigettata dalla Corte territoriale, anche
con riferimento al trattamento sanzionatorio.
3. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la difesa dell’imputato
lamentando:

violazione dell’articolo 178, lett. c) del codice di rito, riguardo alla mancata declaratoria
di nullità del decreto di citazione, in quanto non tradotto in lingua madre dell’imputato;

violazione della medesima disposizione e conseguente nullità della sentenza in
conseguenza della errata notifica dell’estratto contumaciale della decisione di primo
grado;

vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della prova delle reali generalità del
ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata non merita censura.

1. Il primo motivo è inammissibile poiché non è stato proposto davanti al giudice di
secondo grado. Infatti la sentenza di primo grado, su tali statuizioni od omissioni,
acquista autorità di cosa giudicata, salvo il caso -non ricorrente nell’ipotesi in esame- in
cui si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non
richiedenti accertamenti dì fatto, di cui non sia stato provocato l’esame o il riesame del
giudice d’appello
2. Con il secondo motivo la difesa deduce la nullità della notifica dell’estratto contumaciale
della sentenza di primo grado, rilevando che nei confronti dell’imputato erano emessi
due decreti di irreperibilità, il primo in data 1 settembre 2009, finalizzato alla notifica

dell’imputato in ordine al reato di cui all’articolo 495 codice penale, per le false

dell’avviso di conclusione delle indagini ed il secondo, in data 11 febbraio 2014, dalla
Corte d’Appello di Milano. La notifica dell’estratto contumaciale è stata effettuata sulla
base del primo decreto di irreperibilità, che era divenuto inefficace poiché precedente
alla pronuncia della sentenza di primo grado e che avrebbe dovuto essere rinnovato.
3. La censura è infondata, poiché l’irregolare emissione del decreto di irreperibilità
dell’imputato ai fini della notifica dell’estratto della sentenza contumaciale determina
una nullità generale a regime intermedio dell’atto, da ritenersi sanata laddove

(Sez. 5, Sentenza n. 35241 del 12/03/2013 Rv. 256523). Nel caso in esame, la
questione non è stata specificamente dedotta con i motivi di appello.
4. Con il terzo motivo la difesa deduce la mancanza di motivazione e, comunque, la
contraddittorietà della stessa fd£11a parte in cui la Corte respinge il motivo di appello
relativo alla mancata pronunzia di assoluzione e quello relativo al mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti e del beneficio della sospensione
condizionale della pena. Con riferimento al primo aspetto la difesa ribadisce che non vi
sarebbe certezza sulle reali generalità dell’imputato, per cui non sarebbe possibile
affermare che le generalità false fossero quelle resa il 28 aprile 2007 e non, invece,
quelle declinate nelle precedenti circostanze. Quanto al profilo sanzionatorio, il diniego
di ogni favorevole valutazione sarebbe stato motivato con mere formule di stile.
5. Il motivo relativo al profilo sanzionatorio è inammissibile perché ripetitivo dei rilievi
oggetto dei motivi di appello, non si confronta in alcun modo con la decisione di
secondo grado ed è assolutamente generico, non individuando le ragioni sulla base delle
quali l’imputato avrebbe diritto al beneficio delle circostanze attenuanti generiche, ad
una trattamento sanzionatorio meno rigoroso e alla sospensione condizionale della
pena.
6. Quanto alla prova della falsità delle generalità declinate in occasione dell’arresto
dell’imputato, dal contenuto delle decisioni di merito emerge chiaramente che
l’imputato ha declinato false generalità nel momento in cui ha dichiarato di chiamarsi
Sami Said, nato a Gaza il 19.8.1985, in luogo di Alì Mohamed, nato a Casablanca, nella
medesima data. Inoltre, come evidenziato dalla Corte territoriale e riconosciuto
dall’imputato nell’atto di appello, le reali generalità sono quelle riportate in sentenza,
mentre alla data del 28 aprile 2007 l’imputato ha, nella medesima giornata, reso due
dichiarazioni differenti in ordine alle proprie generalità. Le considerazioni che precedono
consentono di rigettare anche la doglianza oggetto dell’ultimo motivo di ricorso.
7. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.

l’imputato abbia, impugnando la sentenza di merito, censurato il contenuto della stessa

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 10/10/2014
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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