Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53328 del 11/07/2017


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Penale Ord. Sez. 1 Num. 53328 Anno 2017
Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:
1) Ignazio Vinciguerra, nato il 02/05/1965;

Avverso l’ordinanza n. 31/2016 emessa il 23/07/2016 dal Tribunale di
Catania;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Roberto
Aniello, che, qualificato il ricorso come appello, ha chiesto la trasmissione
degli atti alla Corte di appello di Catania;

Data Udienza: 11/07/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto in epigrafe il Tribunale di Catania rigettava l’istanza di
revoca della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno disposta
nei confronti di Ignazio Vinciguerra con provvedimento adottato dallo stesso
Tribunale il 12/10/2010.
Il provvedimento di rigetto veniva adottato dal Tribunale di Catania sul
presupposto che non poteva ritenersi attenuata la pericolosità sociale del
Vinciguerra, in conseguenza delle denunce riportate dall’istante in epoca

successiva all’inizio dell’esecuzione della misura di sorveglianza controversa.

2. Avverso tale decreto il Vinciguerra ricorreva per cassazione, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento all’art. 12 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti
per la revoca della misura della sorveglianza speciale richiesta, con particolare
riferimento al requisito dell’attualità della pericolosità sociale, che era stato
valutato dal Tribunale di Catania in termini svincolati dalle risultanze processuali
e contrastanti con i principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale 3
dicembre 2013, n. 291.
Queste ragioni imponevano l’annullamento del decreto impugnato.

RITENUTO IN DIRITTO

1. In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso per cassazione proposto dal
Vinciguerra deve essere qualificato come appello.
Osserva, in proposito, il Collegio che, nel caso di specie, occorreva
individuare la competenza a decidere dell’istanza di revoca proposta dal
Vinciguerra non già in applicazione della regola di cui all’art. 11 del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159, ma sulla base dell’art. 7 della legge n. 1423 del 1956,
in conseguenza del quale risultava competente per la decisione la Corte di
appello di Catania.
Si consideri che il rimedio della revoca della misura della sorveglianza
speciale, essendo un mezzo d’impugnazione straordinario analogo all’istituto
della revisione, non trova applicazione con riferimento alle pronunce adottate
prima del 13/10/2011, che è la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del
2011; condizioni, queste, riscontrabili nel caso di specie, in cui il provvedimento
presupposto veniva emesso dal Tribunale di Catania il 12/10/2010.
Ne discende che, nel caso in esame, avverso il decreto emesso dal Tribunale
di Catania il 23/07/2016, legittimamente attivato in relazione al provvedimento
2

Ì

revocatorio richiesto, non poteva essere proposto ricorso per cassazione senza la
preventiva impugnazione davanti alla Corte di appello di Catania, competente a
decidere sul gravame del Vinciguerra, in conseguenza dei profili di diritto
intertemporale che si sono richiamati.
Tuttavia, in ipotesi di questo genere, è consentita la riqualificazione dell’atto
di impugnazione proposto sulla base del principio generale di conservazione degli
atti processuali e del favor impugnationis che vi è connesso (cfr. Sez. 3, n.
49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 244221).

pen., deve essere qualificato appello, con la conseguente trasmissione degli atti
alla Corte di appello di Catania, competente a decidere sull’impugnazione
proposta dal Vinciguerra.

2. Per le ragioni che si sono esposte, il ricorso proposto avverso il decreto
emesso dal Tribunale di Catania il 23/07/2016 deve essere qualificato come
appello, con la conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di
Catania.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso per cassazione come appello, dispone la trasmissione
degli atti alla Corte di appello di Catania.
Così deciso 1’11/07/2017.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

A sandro Centonze

Antonella ,Patrizia Mazzei

r

Pertanto, il ricorso in esame, a norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc.

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