Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53327 del 04/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 53327 Anno 2017
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: ESPOSITO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SORBERA ANTONINO, n. il 12/03/1964;

avverso l’ordinanza n. 2302/2016 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CATANIA,
del 23/02/2016;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;

Data Udienza: 04/07/2017

2

lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della dott.ssa Marilia Di
Nardo, che chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto;
RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21/09/2016 il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava
l’istanza di detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1-ter, Ord. Pen. e 147,
comma primo, n. 2, cod. pen. proposta in via alternativa da Sorbera Antonino.

circondariale, le condizioni di salute del Sorbera, di non particolare gravità, potevano essere adeguatamente trattate all’interno dell’istituto di detenzione, presso le
strutture sanitarie ivi presenti.

2. Il Sorbera, a mezzo del proprio difensore, proponeva ricorso per Cassazione
avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione.
La difesa deduceva che il Sorbera era affetto da cardiopatia ischemica cronica,
diabete mellito e apnea ostruttiva del sonno di grado severo e che il Tribunale non
aveva fornito nessuna motivazione nonostante le articolate e documentate argomentazioni prospettate, dalle quali emergeva la necessità di costanti contatti con
presidi sanitari esterni.
Nella memoria difensiva successivamente presentata la difesa rappresentava che
nella stessa relazione sanitaria emergeva l’esigenza di contatti con presidi sanitari
esterni. Inoltre, l’istituto penitenziario, luogo di detenzione del Sorbera, non risultava fornito di centro clinico specializzato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Lo stato di salute incompatibile con il regime carcerario, idoneo a giustificare il
differimento dell’esecuzione della pena per infermità fisica o l’applicazione della detenzione domiciliare non è limitato alla patologia implicante un pericolo per la vita
della persona detentiva, dovendosi piuttosto avere riguardo ad ogni stato morboso
o scadimento fisico capace di determinare un’esistenza al di sotto della soglia di dignità che deve essere rispettata pure nella condizione di restrizione carceraria.
Anche la mancanza di cure mediche appropriate e, più in generale, la detenzione
in condizioni inadeguate in rapporto alla gravità di una malattia che potrebbe avere
iL
altrove assistenza idonea può, pertanto, in linea di principio, costituire un tratta-

c

mento contrario al senso di umanità (Sez. 1, n. 36322 del 30/06/2015, Pavone, Rv.
,
64468; Sez. 1, n. 22373 dell’08/05/2009, Aquino, Rv. 244132).

Il Tribunale rilevava che, come evincibile dalla relazione del sanitario della Casa

3
La valutazione sulla compatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni
di salute del detenuto ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione costituisca un trattamento inumano o degradante va effettuata tenendo
conto, comparativamente, delle complessive condizioni di salute della persona e
delle cure praticabili in ambiente carcerario o presso i presidi sanitari territoriali
(artt. 47 ter, comma 1, lett. c), e 11 ord. pen.) ed implica un giudizio non solo di
astratta idoneità dei suddetti presidi posti a disposizione del detenuto, ma anche di

vestito del potere-dovere di valutare nella sua complessità il caso concreto sottoposto al suo esame e di stabilire se ricorrano le condizioni stabilite dalla legge per la
concessione della detenzione domiciliare per gravi motivi di salute, tenuto conto
delle molteplici finalità della pena.

2. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non ha fatto corretta applicazione dei principi sinora illustrati, in quanto, con motivazione estremamente generica, si è limitato a riportarsi alla relazione sanitaria del carcere e a esprimere un
giudizio di compatibilità con lo stato di detenzione, senza indicare le patologie del
condannato e senza esaminare, per aderirvi o per confutarla, la cospicua documentazione medica prodotta dalla difesa.
In particolare, avendo la difesa del Sorbera prospettato l’esistenza di cardiopatia
ischemica cronica, di diabete mellito e di apnea ostruttiva del sonno di grado severo, sarebbe stata necessaria una verifica circa la gravità delle malattie dedotte e
l’adeguatezza delle cure attualmente prestate in carcere.
Ne consegue l’assenza di una valutazione dell’effettiva adeguatezza delle terapie
concretamente praticabili nei confronti del condannato, anche con l’ausilio dei presidi sanitari territoriali, sì da scongiurare il rischio di un peggioramento delle condizioni di salute capace di determinare una situazione esistenziale al di sotto di una
soglia di dignità, o di una condizione carceraria contraria al senso di umanità.

3. Il provvedimento impugnato, pertanto, va annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catania, che si atterrà, nella decisione della istanza, ai principi sopra indicati.

concreta adeguatezza delle cure erogabili presso gli stessi. Il giudice di merito è in-

4

P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catania.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2017.

Ald Espe
o . to

Il Presidente
Francesco Maria Silvio Bonito

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA