Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5332 del 20/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 5332 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASCARI BENEDETTO N. IL 08/02/1972
avverso l’ordinanza n. 6642/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 24/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;

Data Udienza: 20/09/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24.10.2012

il Tribunale di sorveglianza di Milano

revocava l’affidamento terapeutico concesso a Mascari Benedetto con ordinanza
del 18.10.2011 sul rilievo che l’affidato in data 26.9.2012 era stato arrestato
perché sorpreso a bordo di un ciclomotore che nel vano sottosella conteneva un
chilogrammo di cocaina.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza il difensore del condannato
ricorre per cassazione deducendo il vizio di motivazione nella parte in cui

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il Tribunale di sorveglianza di ha disposto la revoca della misura con effetto
ex tunc sul rilievo che l’intervenuto arresto dell’affidato sorpreso nell’atto di
trasportare un chilogrammo di cocaina denotasse “l’evidente fallimento del
progetto di reinserimento sociale del condannato”.
La motivazione, non soggetta a riesame nel merito, è conforme alla
giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di affidamento in prova al
servizio sociale, il giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc
quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare
l’inesistenza sin dall’inizio di un’adesione al processo rieducativo, atteso che la
sentenza della Corte costituzionale n. 343 del 1987 ha attribuito al Tribunale di
sorveglianza un potere discrezionale ampio nella determinazione della residua
pena detentiva da espiare. (Sez. 1, n. 29343 del 13/06/2001, Modaffari V, Rv.
219477).
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende
della somma di euro mille.
Così deciso in Roma il 20.9.2013

l’ordinanza impugnata ha disposto la revoca della misura con effetto retroattivo.

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