Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53318 del 20/10/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 53318 Anno 2017
Presidente: SETTEMBRE ANTONIO
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano,
avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano, emessa ex art. 309 cod.
proc. pen. in data 20/07/2017, nell’ambito del procedimento penale nei confronti
di Corsaro Salvatore, nato a Scordia (CT), il 21/10/1962;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Stefano Tocci, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame di Milano, ai sensi dell’art.
309 cod. proc. pen., annullava l’ordinanza emessa da Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Milano in data 03/07/2017, con cui era stata
applicata a Corsaro Salvatore, tra gli altri indagati, la misura cautelare della
custodia in carcere, poi sostituita con quella degli arresti domiciliari, in relazione

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Data Udienza: 20/10/2017

alle imputazioni provvisorie di bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta
impropria, bancarotta per distrazione, nella qualità di amministratore di fatto
della G.M. Ortofrutticola s.r.I., dichiarata fallita il 29/10/2015.
2. Con ricorso depositato il 22/08/2017 il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Milano ricorre per vizio di motivazione, ex art. 606, lett. e) cod.
proc. pen., in riferimento alla ritenuta insussistenza del compendio indiziario
relativamente alla individuazione di Corsaro Salvatore, con particolare
riferimento alle dichiarazioni dell’autotrasportatore Nardella Donato, il quale, a
differenza della formula dubitativa utilizzata dal Tribunale del Riesame, aveva

occasioni ed aveva anche annotato la targa dell’auto a bordo della quale egli
viaggiava, restando del tutto irrilevante la circostanza che tra i due non fosse
intervenuta alcuna presentazione formale; nel ricorso si ripercorre, poi, il
contenuto delle s.i.t. rese dal Nardella, aggiungendo la circostanza che il
nominativo dott. Vullo era sempre e solo stato utilizzato al telefono per truffare i
fornitori, essendo, quindi, altrettanto irrilevante che il Nardella avesse o meno
conosciuto il Corsaro come dott. Vullo; ciò anche considerato che, come
riconosciuto dallo stesso Tribunale del Riesame, il Nizzari Antonio aveva indicato
il Vullo come un soggetto con accento siciliano, non potendo apparire irrilevante
che il Corsaro sia siciliano di nascita e risieda in Sicilia, risulti attivo nel settore
del commercio ortofrutticolo, risulti avere condotto la vettura targata DS497FN e
risulti avere precedenti specifici per truffa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Il Tribunale del Riesame, premessa la descrizione della vicenda – scaturente da
numerose denunce-querele di fornitori di prodotti agricoli, truffati da due
sedicenti personaggi, Di Leo Arcangelo e Vullo Franco, che agivano per conto
della G.M. Ortofrutticola s.r.l. – è passato ad esaminare gli indizi sulla scorta dei
quali identificare il Corsaro Salvatore nella persona del sedicente Vullo Franco.
A tale proposito sono state riportate le s.i.t. dell’autotrasportatore Nardella
Donato: questi aveva riferito di avere sempre eseguito gli incarichi ricevuti da
Pierri Michele in ordine alla consegna della merce, e che, in alcune di dette
occasioni, aveva notato una persona che si incontrava con il Pierri Michele, che si
appartava con questi negli uffici e gli consegnava dei soldi, apparendogli, per
dette ragioni, colui il quale gestiva tutte le operazioni, per cui aveva annotato il
numero di targa della vettura dell’uomo, non essendo mai stato a questi
presentato; specificava, inoltre, di non avere mai incontrato una persona a nome
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riconosciuto senza alcun dubbio il Corsaro in foto, in quanto lo aveva visto in più

Vullo, avendo solo udito detto nome nel corso di alcune conversazioni telefoniche
del Pierri, alle quali aveva assistito, supponendo che forse si trattava della stessa
persona di cui aveva in precedenza parlato.
Il Tribunale del Riesame ha sottolineato la valenza di congetture personali delle
considerazioni svolte dal Nardella circa il ruolo dell’uomo che egli aveva visto
incontrare il Pierri Michele, aggiungendo che il Nardella aveva solo sentito il Pierri
parlare al telefono con tale Vullo, ma non lo aveva mai visto, con la conseguenza
che il riconoscimento fotografico effettuato dal Nardella appariva del tutto
irrilevante ai fini della individuazione del Corsero come la persona che si faceva

affatto presentato. Inoltre, il Tribunale del Riesame ha ritenuto non significativa
la circostanza che la moglie del Corsaro fosse intestataria della vettura la cui
targa corrisponde a quella annotata dal Nardella, posto che ciò neanche dimostra
che il Corsaro fosse da identificare con il Vullo, irrilevante apparendo il
riferimento all’accento siciliano operato dal Nizzari – che aveva dichiarato che il
soggetto che si era presentato come Vullo aveva accento siciliano – data la
diffusione di detto accento nel settore del commercio ortofrutticolo.
La motivazione del Tribunale del Riesame appare logica, in quanto basata sulla
valutazione della natura congetturale delle considerazioni svolte dal Nardella
Donato circa il ruolo dell’uomo che egli aveva visto incontrarsi con il Pierri, e
sull’assenza di elementi che consentano di individuare con elevata probabilità
nella persona del Corsaro colui che si faceva passare per il Vullo, anche dando
per accertata la circostanza che l’uomo visto dal Nardella fosse il Corsaro
Salvatore.
Quindi le doglianze del pubblico ministero risultano doglianze in fatto, anche
perché gli ulteriori elementi indicati in ricorso, e che il provvedimento impugnato
avrebbe omesso di considerare – cioè che il Corsero vanta precedenti specifici
per truffa ed era operativo proprio nel settore ortofrutticolo – sicuramente non
sono indicati, dal pubblico ministero ricorrente, come determinanti al fine di
colmare la ritenuta carenza investigativa inerente la incertezza dell’identità tra il
Corsaro ed il sedicente Vullo.
Ne discende, pertanto, il rigetto del ricorso del pubblico ministero.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20/10/2017

Il Consigliere estensore

Il PTlesidente

chiamare Vullo, in quanto l’uomo visto dal Nardella presso i magazzini non si era

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