Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53316 del 19/07/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 53316 Anno 2017
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: MAZZITELLI CATERINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TROVATO SALVATORE nato il 01/03/1953 a MESSINA

avverso l’ordinanza del 13/04/2017 del TRIB. LIBERTA di MESSINA
sentita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI

Udito il difensore

Data Udienza: 19/07/2017

Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Stefano Tocci, ha
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Il difensore dell’imputato, avv. Salvatore Silvestro, ha concluso riportandosi ai motivi del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

accoglimento della richiesta di riesame, proposta nell’interesse di Trovato Salvatore,
riqualificava il delitto, al medesimo ascritto, sub capo n. 9), nella fattispecie di cui agli art. 99,
110, 610 cod. pen. e 7 L. n. 203/1191, confermando, nel resto, l’ordinanza impugnata, emessa
in data 17/03/2017, dal GIP, presso il Tribunale di Messina, con cui era stata applicata al
Trovato la misura della custodia cautelare, in relazione, altresì, al reato di cui all’art. 416 bis
cod. pen. .
Il tribunale evidenziava, nel provvedimento impugnato, che al Trovato era stata
contestata la partecipazione al clan ” Mangialupi “, coadiuvato dal fratello Alfredo e da La Valle
Domenico, mettendo a disposizione il proprio “nome”. Le captazioni ambientali avevano
consentito di accertare la persistente operatività della citata organizzazione criminosa, già
operativa negli anni 1985-1986, così come risultava, altresì, da altro procedimento giudiziario,
relativo all’operazione ” Nemesi – Ninetta”; il nuovo assetto organizzativo era connotato dalla
figura di spicco del La Valle, il quale gestiva diverse attività economiche, tra cui quella
pertinente alle macchinette dei videopoker; in tale ambito, era stato individuato, altresì, il
fratello, Trovato Alfredo, quale organizzatore dello smercio di sostanze stupefacenti, compiuto
essenzialmente all’interno del bar gestito dal La Valle. Secondo il tribunale, la partecipazione,
di natura associativa, di Trovato Salvatore, era comprovata dall’operazione di P.G.,
denominata operazione ” Dominio”, nonchè dalle chiamate in correità, indicative di un ruolo
“apicale “del La Valle e di una stretta collaborazione tra costui ed i fratelli Trovato, da parte di
collaboranti di giustizia, tra cui Surace Salvatore, Fresco Alfredo, Castorina Pasquale, Sansovito
Daniele e Campagna Consolato. I rilievi, dimostrativi dell’esistenza di un sodalizio criminoso,
erano emersi dalle intercettazioni ambientali e, in particolare, dalla disponibilità dei singoli
membri, tra cui, per l’appunto, il Trovato Salvatore, a recuperare i proventi dei furti, perpetrati
in danno di macchinette del gioco, ubicate presso singoli esercizi commerciali del territorio
messinese, distribuite dal La Valle. L’effetto intimidatorio era poi legato all’assicurazione di una
protezione, da parte del “clan”, in favore degli esercizi commerciali, in cui erano collocati i
videogiochi di proprietà del La Valle. Nella sostanza, il metodo utilizzato dai compartecipi
all’associazione ed emergente dagli atti di causa, era connotato dall’uso della violenza, per di
più attribuita, proprio allo zio “Salvatore”, identificato nel Trovato; in particolare, atti di
violenza, eclatante e dimostrativa, costituivano la base dell’effetto intimidatorio del sodalizio.
Risultavano, altresì, secondo i giudici del riesame, elementi di riprova della provvista di armi,

Con ordinanza, emessa in data 13/04/2017, il Tribunale di Messina, in parziale

in favore della struttura associativa. Il Tribunale concludeva, quindi, definendo grave il quadro
indiziario, risultante dagli atti di causa, connesso alla condotta, tenuta dal Trovato, in vista del
recupero delle somme, sottratte alle macchinette, installate in locali, soggetti al controllo, da
parte del “clan” del La Valle. Le esigenze cautelari, derivanti dal disposto dell’art. 275 cod.
proc. pen., erano poi confermate dall’assenza di una rescissione, da parte del Trovato, dei
legami con il predetto assetto organizzativo.
Il Trovato, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale

illogica, in relazione agli art. 273 e 416 bis cod. pen., posto che il coinvolgimento
dell’esponente nel fatto, sub capo n. 9, poi riqualificato dal giudice della cautela nel delitto di
violenza privata, pertinente al recupero di furti di somme, perpetrati in danno delle
macchinette da gioco, installate nei vari esercizi commerciali dal La Valle, dimostrerebbe un
intervento del Trovato meramente occasionale. Per l’inverso, secondo la difesa del Trovato,
sulla base delle risultanze di causa, si dovrebbe escludere l’indispensabile adesione
all’associazione di ciascun partecipe, sorretta da un contributo volontario, causale e funzionale,
e, in quanto tale, dinamico, rispetto alla realizzazione del programma criminoso, consistendo,
per ciò solo, nella c.d. ” affectio societatis “.

Per di più, secondo parte ricorrente, non

emergerebbero dagli atti di causa compartecipazioni del Trovato in altre attività illecite,
imputabili al sodalizio. Né, tanto meno, il Trovato risulterebbe coinvolto in altri procedimenti,
nell’ambito dei quali il medesimo era stato prosciolto dalle imputazioni, con formula ampia. Ne
conseguirebbe, secondo il prevenuto, la mancanza di elementi indiziari, riferibili all’ipotesi
criminosa di cui all’art. 416 bis cod. pen., tanto più considerato il fatto che, nello stesso corpo
dell’ordinanza, risulterebbe che il La Valle si avvaleva di altri collaboratori, del tutto estranei
alla sfera di pertinenza del Trovato Salvatore. In sostanza, il coinvolgimento dell’odierno
ricorrente si giustificherebbe esclusivamente a causa di una pregressa relazione di conoscenza
e di un rispetto, reciprocamente intercorrente tra il La Valle ed il Trovato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e, in quanto tale, va rigettato.
Preliminarmente va detto che l’odierna parte ricorrente non contesta la sussistenza
effettiva dell’organismo associativo, come descritto nel provvedimento impugnato.
Ed invero, i vizi dedotti da parte ricorrente, sotto entrambi i profili di diritto, ossia la
violazione di legge ed il vizio di natura motivazionale, sono incentrati essenzialmente sulla
contestazione, sotto un profilo argomentativo, della ritenuta prova dell’adesione dell’odierno
ricorrente al sodalizio criminoso, di stampo mafioso, indicato nell’ordinanza impugnata. Nella
sostanza, parte ricorrente contesta l’incongruità e la sommarietà delle valutazioni, compiute
dal tribunale, in relazione all’indispensabile ricorrenza di una consapevole volontà dell’imputato
del ricorrente di far parte in via continuativa della compagine criminosa, contribuendo

provvedimento, allegando: 1) violazione di legge e motivazione carente o manifestamente

attivamente all’attuazione delle finalità di quest’ultima. Orbene, al riguardo, si osserva che, nel
provvedimento impugnato, sono richiamati plurimi elementi indizianti di colpevolezza

rcrivevotezza a carico del Trovato. Per la precisione, il giudice della cautela, dapprima, descrive
un contesto, di stampo mafioso, incentrato essenzialmente sul controllo dell’attività di gioco,
tramite la distribuzione di videopoker, presso i vari esercizi commerciali, sottoposti all’influenza
del La Valle, descrivendo l’efficacia intimidatoria, esercitata dall’organismo associativo sul
territorio, mediante l’assicurazione di attività di protezione e vigilanza e, nel contempo,

della potenza della struttura associativa. A tali fini, nel provvedimento impugnato, sono esposti
riferimenti specifici ad episodi, connotati da interventi, con l’uso della violenza, per
l’ottenimento della restituzione dei proventi dei furti, perpetrati in danno dei videopoker, diffusi
sul territorio stesso. Si pensi all’episodio relativo al furto, perpetrato presso l’esercizio di tale
Fichera, controllato dal La Valle, mediante l’intervento di tale Scimone, titolare di una ditta
individuale, intestataria fittizia di un complesso aziendale, in effetti di pertinenza del La Valle.
In altri passi dell’ordinanza sono descritti ulteriori episodi, connessi ad interventi, finalizzati al
recupero delle perdite, determinate da furti. Costante risulta l’intervento attivo, in questi
frangenti, del Trovato Salvatore, denominato lo “zio Salvatore”, e, su tali basi, il tribunale
fonda l’accertamento, per un verso, della sussistenza stessa del sodalizio, facente capo alla
figura del La Valle, e, sotto altro profilo, del vincolo di compartecipazione, esistente tra gli altri
sodali ed il Trovato. A conforto della tesi accusatoria, sempre nel citato provvedimento, sono
richiamate le innumerevoli chiamate in correità, rese dai collaboranti Surace, Fresco,
Castorina, Sansovito e Campagna, indicative, per l’appunto, oltre che dell’esistenza del “clan”,
facente capo alla figura del La Valle, anche dei legami di collaborazione, costanti nel tempo,
intercorrenti tra il La Valle, e i due fratelli Trovato, con contestuale individuazione di una “base
operativa”, presso l’esercizio commerciale, di proprietà del La Valle medesimo. Le captazioni
ambientali, presso tale esercizio commerciale, dimostrano, secondo i giudici della cautela, una
compartecipazione duratura del prevenuto e, non già meramente occasionale, finalizzata, per
l’appunto, ai recuperi “forzosi”, in un contesto chiaramente intimidatorio.
A fronte di tale complesso di motivazioni, non è fondato prospettare la mancanza di
elementi concreti, indicati dal giudice del merito, a conforto della persistenza della c.d. affectio

societatis, non essendo sostenibili le argomentazioni, sviluppate da parte ricorrente, con
l’evidente scopo di sostenere una collaborazione, di natura saltuaria e meramente occasionale,
come tale non riconducibile ad un programma criminoso, bensì ad una relazione di amicizia, tra
il La Valle ed il Trovato, risalente ad antica data.
Le censure di parte ricorrente, quindi, devono essere disattese in toto .
Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.

P.Q.M.

mediante il ricorso ad atti di natura violenta, anche di natura eclatante, con scopi dimostrativi

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda
alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter disp. Att. c.p.p..

Così deciso il 19/07/2017

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