Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5330 del 20/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5330 Anno 2014
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI MINA MARCO N. IL 10/01/1973
avverso l’ordinanza n. 4749/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
Data Udienza: 20/09/2013
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16.10.2012 il Tribunale di sorveglianza di Milano
revocava la concessione dell’affidamento in prova terapeutico a Di Mina Marco,
avendo rilevato che l’interessato non si era presentato all’UEPE per sottoscrivere
il verbale di accettazione delle prescrizioni.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza il condannato
personalmente ricorre per cassazione deducendo la contraddittorietà della
motivazione in quanto Di Mina stava espletando regolarmente un programma
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il Tribunale di sorveglianza ha legittimamente disposto la revoca
dell’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, posto che la
sottoscrizione del verbale di affidamento contenente le prescrizioni alle quali il
soggetto deve attenersi, prevista dall’art.47 legge n.354 del 1975, costituisce
condizione preliminare indefettibile per l’accesso alla misura alternativa.
A norma dell’art.616 cod.proc.pen. il ricorrente deve essere condannato al
pagamento delle spese processuali e, sussistendo il presupposto soggettivo, al
versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento in favore della Cassa delle ammende
della somma di euro mille.
Così deciso in Roma il 20.9.2013
terapeutico presso il SERT di Como.