Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 533 del 25/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 533 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARIANO ARMANDO N. IL 03/06/1967
avverso la sentenza n. 31392/2012 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
21/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;
Data Udienza: 25/10/2013
Ritenuto:
– che il G.U.P. del Tribunale di Napoli con sentenza del 21/02/2013 ha applicato, ai sensi dell’art.
444 c.p.p., su richiesta delle parti, la pena di anni uno e mesi sei di reclusione nei confronti di
Mariano Armando, imputato del reato di cui agli art. 81 cpv. c.p., 5 e 10 del D. Lgs n. 74/2000, a lui
ascritto per avere, al fine di evadere le imposte, omesso di presentare le dichiarazioni fiscali per gli
anni 2006, 2007 e 2008 ed occultato la documentazione contabile per impedire la ricostruzione del
– che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, il quale denuncia carenza di
motivazione in ordine alla inapplicabilità, nel caso in esame, delle cause di proscioglimento ex art.
129 c.p.p.;
– che secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, nell’ipotesi di
pronuncia ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per soddisfare l’obbligo di motivazione, con riferimento alla
mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., è sufficiente l’enunciazione – anche implicita – che è stata
effettuata la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di
proscioglimento ai sensi della disposizione citata (sez. V, 25.5.2007 n. 20562; sez. I, 27.1.1999 n.
752, Forte, RV 212742; sez. un. 27.9.1995 n. 10372, Serafino, RV 202270);
– che inoltre, la verifica demandata al giudice può condurre al proscioglimento dell’imputato solo se
le risultanze processuali siano tali da rendere evidente l’esistenza di una delle cause di non
punibilità previste dalla norma, senza la necessità di alcun approfondimento probatorio (sez. un.
22.2.1999 n. 3, Messina, RV 212437);
– che, peraltro, la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. può formare oggetto di controllo in
sede di legittimità, in relazione alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p., solo se dal testo della
stessa sentenza appaia evidente la sussistenza di una delle condizioni previste dalla disposizione
citata (sez. IV, 17.6.2011 n. 30867, Hallulli e altro, RV 250902; sez. I, 10.1.2007 n. 4688,
Brendolin, RV 236622; sez. III, 18.6.1999 n. 2309, Bonacchi, RV 215071; sez. I, 17.6.1991 n. 2742,
Scupola, RV 188377), mentre le parti non sono legittimate a mettere in discussione mediante il
ricorso i fatti su cui si fonda l’accordo (sez. I, 14.3.1995 n. 1549, Sinfisi, RV 201160);
– che, nella specie il giudice di merito ha dato atto nella sentenza di avere effettuato la richiesta
verifica della inesistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., mentre la doglianza del
ricorrente è del tutto generica ed appare comunque sprovvista della necessaria concretezza per una
declaratoria immediata di non punibilità;
– che va dichiarata l’inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
volume di affari;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 25.10.2013.