Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 533 del 06/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 533 Anno 2013
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CAPALDI FABIO N. IL 28/05/1967
avverso l’ordinanza n. 75/2011 TRIB. LIBERTA’ di FROSINONE, del
27/09/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
/sentite le conclusioni del PG Dott. 41,/,,

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 06/12/2012

RITENUTO IN FATTO
Il p.m. presso il Tribunale di Cassino, con decreto del 20/7/2011, convalidava il
sequestro probatorio, operato dalla P.G. il 19/7/2011, nei confronti di Fabio Capaldi,
eseguito su diversi beni rinvenuti presso la abitazione del prevenuto, indagato per il
reato di cui all’art. 256, co. 3, d.Lvo 152/06.

nell’interesse del Capaldi, con ordinanza del 27/9/2011, in parziale accoglimento
della stessa, ha annullato l’impugnato provvedimento limitatamente ad alcuni beni
(tre autovetture, uno scooter, l’intero vano garage utilizzato come officina, n. 4
banchi da lavoro e la attrezzatura da lavoro ), con conferma nel resto.
Propone ricorso per cassazione la difesa del prevenuto con i seguenti motivi:
-vizio di motivazione in ordine alla qualificazione del sequestro se preventivo o
probatorio;
-violazione degli artt. 354, 356, 366 cod. proc. pen, e 114 disp. att. stesso codice, per
avere la P.G., all’atto del sequestro, omesso di avvisare l’indagato della facoltà di
farsi assistere dal difensore di fiducia;
-omessa pronuncia del Tribunale in merito alla eccepita violazione dell’art. 369 bis
cod. proc. pen., per essere il verbale di sequestro privo della comunicazione sul
diritto di difesa dell’indagato, informazione che difetta altresì nel decreto di
convalida del sequestro, emesso dal p.m.;
-erronea applicazione dell’art. 253 cod. proc. pen. e illegittimità del sequestro pere
insussistenza di rapporto di pertinenzialità tra í beni sottoposti a vincolo e il reato
contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo e la ammissibilità di esso determina
l’assorbimento delle rimanenti doglianze, per le ragioni di seguito specificate.
Va rilevato che l’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. colma la lacuna lasciata dall’art.

Il Tribunale di Frosinone, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di riesame avanzata

356 stesso codice laddove, pur riconoscendo al difensore di assistere al compimento
degli atti c.d. a sorpresa, non prevede che la persona sottoposta ad indagini sia
informata di avvalersi di tale facoltà.
Opportunamente, pertanto, la citata norma introduce l’obbligo di informativa cui la
p.g. deve necessariamente adempiere.

regime intermedio, ex art. 178 e 180 cod. proc. pen. (ex plurimis 7/5/2003,
Annibaldi ), in quanto l’omesso avvertimento costituisce violazione afferente la
assistenza e la rappresentanza del prevenuto, di cui all’art. 179 cod. proc. pen..
Quanto al termine entro il quale può essere eccepita la violazione de qua,
contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento assoggettato a gravame, non
può considerarsi tardiva la formulazione della predetta eccezione in sede di riesame,
posto che solo allora si può ragionevolmente presumere che la parte abbia la
consapevolezza del diritto ad essere avvertita della facoltà di nominare un difensore
durante il compimento dell’atto di p.g. ( Cass. 9/10/2008, Elefante; Cass. 14/5/2009,
Di Sturco; Cass. 11/5/2007, n. 18049).
A quanto osservato consegue che la decisione del Tribunale di non ritenere la
tempestività della eccezione di nullità perché sollevata con la istanza ex art. 324 cod.
proc. pen. va ritenuta erronea, con conseguente annullamento senza rinvio della
stessa pronuncia e restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la ordinanza impugnata,
nonché il decreto di sequestro probatorio, disposto dal p.m. presso il Tribunale di
Cassino, in data 20/7/2011; ordina la restituzione di quanto in sequestro all’avente
diritto.
Così deciso in Roma il 6/12/2012.

Conseguenza della violazione dell’obbligo indicato è la nullità di ordine generale a

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