Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53299 del 14/09/2017


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 53299 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

sui ricorsi proposti da:
FONTANAROSA GIUSEPPE DETTO GIOSI nato il 18/07/1975 a NAPOLI
LOCORATOLO MARCO DETTO NANO O ROCCO nato il 17/12/1981 a TORINO
MACHADO ALTAIR DETTO TAI nato il 07/06/1982
SANTUCCI SABRINA ROSA VALERIA nato il 11/11/1968 a MACERATA

avverso la sentenza del 13/02/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
TORINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette/sentite le conclusioni del PG
/ rt
t5.5- t e tt

Data Udienza: 14/09/2017

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il GUP del Tribunale di Torino ha
applicato agli odierni ricorrenti, su concorde richiesta delle parti ex art. 444 cod.
proc. pen., le pene di giustizia in relazione a reati in materia di stupefacenti.

2. Avverso tale sentenza propongono ricorso Giuseppe Fontanarosa, Sabrina

3. Giuseppe Fontanarosa lamenta l’erronea applicazione della legge penale
in riferimento agli artt. 56 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90 in relazione
all’imputazione di cui al capo 2).
Deduce che il delitto di importazione di sostanze stupefacenti si consuma nel
momento e nel luogo in cui avviene l’attraversamento della linea di confine,
mentre nel caso di specie è stato accertato che il corriere che avrebbe dovuto
portare la droga dal Brasile a Nizza e successivamente in Italia era stato respinto
all’aeroporto di Lisbona.

4. Sabrina Rosaria Valeria Santucci articola due motivi di ricorso.
Con il primo deduce lo stesso motivo proposto dal Fontanarosa in ordine alla
erronea qualificazione giuridica del delitto di importazione di stupefacenti, che
sarebbe tentato e non consumato.
Con il secondo lamenta il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc.
pen. dai fatti di cui ai capi 2) e 3).

5. Altair Machado articola due motivi di ricorso.
Con il primo lamenta il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
dai fatti a lui ascritti.
Con il secondo deduce la erroneità del calcolo della pena pecuniaria
complessiva, posto che la sentenza di condanna del 9.12.2015 prevedeva una
condanna alla pena pecuniaria pari ad C 12.000, sicché con l’aumento di pena di
C 2.000 per i fatti in questione la pena pecuniaria finale si sarebbe dovuta
attestare ad C 14.000 e non ad C 20.000 come erroneamente indicato in
sentenza.

6. Marco Locoratolo lamenta il mancato proscioglimento ex art. 129 cod.
proc. pen. dai fatti a lui ascritti.

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Rosaria Valeria Santucci, Altair Machado e Marco Locoratolo.

7. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto che i ricorsi
siano dichiarati inammissibili.

8. I ricorsi proposti sono manifestamente infondati e quindi inammissibili.

9. Quanto ai motivi dedotti da Fontanarosa e Santucci in ordine alla asserita
erronea qualificazione giuridica del delitto di importazione di stupefacenti,
premesso che in questa sede non è possibile rivalutare il fatto attraverso il

giurisprudenza della Suprema Corte, che va qui ribadita, in tema di
patteggiamento la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea
qualificazione del fatto contenuta in sentenza deve essere limitata ai casi di
errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla
pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte
in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Sez. 6, n. 45688
del 20/11/2008, P.G. in proc. Bastea, Rv. 24166601).
Nel caso non sussiste alcun errore manifesto del Giudice, che ha
adeguatamente motivato in ordine alla configurabilità della fattispecie consumata
in relazione al capo 2), sulla scorta dell’insegnamento tratto dalla sentenza di
questa Corte (Sez. 6, n. 37478 del 16/04/2014, Pedata, Rv. 26027601), secondo
cui integra la fattispecie consumata del delitto di importazione di sostanze
stupefacenti, e non quella tentata, la condotta di importatori italiani che, avendo
stipulato negozi di compravendita idonei a trasferire in loro favore la proprietà
della droga, abbiano acquisito la disponibilità della stessa tramite la consegna ai
corrieri da loro incaricati, anche se questi ultimi siano stati fermati prima di
attuare il materiale trasferimento nel territorio nazionale. Ciò è proprio quanto
risulta accaduto nel caso di specie, in cui tutti gli imputati, in concorso tra loro,
hanno acquisito la disponibilità dello stupefacente all’estero con condotte
avvenute in parte in Italia (con particolare riguardo alla fase organizzativa e di
approntamento dell’operazione di importazione).

10.

Con riferimento alle censure avanzate da Santucci, Machado e

Locoratolo in merito alla omessa valutazione di eventuali motivi di
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è appena il caso di rilevare che
secondo il costante insegnamento della Corte regolatrice, la sentenza del giudice
di merito che applichi la pena su richiesta delle parti può essere oggetto di
controllo di legittimità, sotto il profilo della motivazione, soltanto se dal testo
della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non
punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013,

3

controllo delle risultanze processuali, si osserva che secondo la costante

Fede, Rv. 25635901), circostanza che non ricorre nel caso di specie, posto che il
giudice ha ben valutato l’assenza di presupposti per un proscioglimento, proprio
sulla base del compendio probatorio composto da dichiarazioni di imputati e
coimputati, accertamenti di polizia giudiziaria, materiale captativo, sequestri di
sostanze stupefacenti e arresti.

11.

Quanto alla denuncia di erroneità del calcolo della pena pecuniaria

applicata a Machado, si osserva che sul punto il ricorso non rispetta il principio di

Torino del 9.12.2015. In ogni caso la pena applicata risulta conforme a quella
indicata e concordata dalle parti.
Del resto, in tema di patteggiamento, una volta che l’accordo tra l’imputato
ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso
per cassazione è proponibile solo nel caso di pena illegale o per questioni inerenti
all’applicazione delle cause di non punibilità di cui all’art. 129, comma primo,
cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 7683 del 27/01/2015, P.M. in proc. Duric e altri, Rv.
26343101).

12. Stante l’inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi nei ricorsi degli
imputati assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella
misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di C 2.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso il 14 settembre 2017

Il Consig
Ale

re estensore
dro Ranaldi

Il Presidente
Rocco Marco Blaiotta

autosufficienza, non essendo stata allegata la sentenza definitiva del GIP di

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