Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 53293 del 18/10/2017


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 53293 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: CENCI DANIELE

ha pronunciato la seguente

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sul ricorso proposto da:
GRIECO MICHELE nato il 01/01/1976 a RIONERO IN VULTURE

avverso la sentenza del 25/11/2016 della CORTE APPELLO di POTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA
CASELLA
che ha concluso per

Il Proc. Gen. Casella Giuseppina conclude per l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata, limitatamente al lavoro di pubblica utilità. Rigetto nel resto.
Udito nsore

Data Udienza: 18/10/2017

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Potenza il 25 novembre 2016 ha integralmente
confermato la sentenza, appellata dall’imputato, con la quale 1’8 luglio 2015,
all’esito del dibattimento, il Tribunale di Potenza aveva ritenuto Michele Grieco
responsabile del reato di guida in stato di ebrezza (art. 186, comma 2, lett. c,
del d. 1gs. 30 aprile 1992, n. 285), fatto contestato come commesso il 14 aprile
2013 in ora notturna, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di

2.Ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza l’imputato,
tramite difensore, affidandosi a tre motivi, con cui denunzia promiscuamente
violazione di legge e difetto motivazionale.
2.1. Mediante il primo motivo censura il rigetto del motivo di appello
incentrato sulla illegittimità e sull’erroneità dell’ordinanza del Tribunale del 17
giugno 2015, che aveva revocato l’unico teste a difesa ammesso, sul duplice
presupposto: 1) della non tempestività della citazione dello stesso; 2) e che la
circostanza oggetto di prova sarebbe dimostrabile documentalmente (pp. 2-3
della sentenza di primo grado).
Avendo la Corte di appello ritenuto che la revoca dalla prova testimoniale
era stata disposta «non per l’omessa citazione de[I] medesimo, e, quindi, sul
presupposto che il difensore sia stato dichiarato decaduto, bensì ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 495 comma 4 0 c.p.p., in quanto la testimonianza è stata
ritenuta superflua, avendo ad oggetto “circostanze provabili documentalmente”»
e che «trattasi di un potere che il giudice ha esercitato legittimamente, avendo
chiesto preventivamente alle parti di interloquire ed indicato le ragioni che
rendevano la prova irrilevante, ragioni queste che la Corte ritiene di condividere
alla stregua della sintetica, ma persuasiva[,] motivazione espressa nel
provvedimento di revoca» (così alla p. 3 della sentenza impugnata), il ricorrente
sottopone la decisione a serrata censura.
In particolare, evidenzia come il Tribunale avesse reiteratamente (cioè il 23
aprile 2014 con decreto in calce alla lista testi ed il 7 maggio 2014 ed il 6 maggio
2015 con ordinanza resa in udienza) ammesso la prova testimoniale, sia pure
riducendo ad uno il numero dei testi da escutere, ritenendone, dunque, la
pertinenza e la rilevanza. La revoca era avvenuta all’udienza del 17 giugno 2015
(si allega verbale contenente il provvedimento) per tardività (di cui si contestano
i presupposti, sia in fatto che in diritto, non essendovi ritardo nella citazione, che
era stata effettuata con dodici giorni di anticipo, ed essendo in ogni caso esclusa
dalla giurisprudenza di legittimità la configurabilità, nel processo penale, di una

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giustizia.

”decadenza” per mancata citazione) e per superfluità, non avvedendosi che
oggetto della prova testimoniale non era solo la circostanza che i farmaci per
l’otite che Michele Grieco assumeva, cioè Cifitoral compresse e Rinazina spry
nasale, «avevano l’effetto di far aumentare il tasso alcoolemico»

(p. 4 del

ricorso) ma anche che l’imputato «aveva effettivamente assunto il farmaco poco
prima di porsi alla guida dell’autoveicolo» (p. 5 del ricorso).
In sostanza, il Tribunale avrebbe impedito alla difesa, che aveva ritualmente
introdotto il relativo tema, di provare «che il superamento del tasso alcoolemico

poco prima dell’accertamento di quei farmaci che avevano come effetto
collaterale quello di aumentare il tasso alcolemico» (p. 5 del ricorso), così – tra
l’altro – contraddicendo il principio affermato dalla stessa Corte di appello di
Potenza in una sentenza (la n. 330 del 26 giugno 2015, che si allega) in un caso
che si ritiene analogo.
Si sottolinea, inoltre, che dalla lista testi difensiva si evince che le
circostanze di prova riguardavano anche la circostanza che la Polizia non aveva
avvisato Grieco della facoltà di farsi assistere da un difensore prima dell’inizio
degli accertamenti, che non gli erano stati mostrati i risultati della verifica e che
non gli era stata consegnata copia del verbale e che i testimoni indicati, presenti
ai fatti di causa, avrebbero dovuto essere escussi anche su tali circostanze, che
si stimano decisive.
Conseguirebbe dai rilievi svolti la mancanza, la contraddittorietà e la
manifesta illogicità delle sentenza rese in entrambi i gradi di merito.
2.2. Si denunzia, poi, omissione di pronunzia in relazione alla richiesta di
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale che era stata avanzata in appello ex
art. 603 cod. proc. pen. ed incentrata sia sull’esame del testimone che si stima
illegittimamente escluso dal Tribunale sia sull’acquisizione della documentazione
relativa alla omologazione dell’apparecchio (libretto di manutenzione), così
ulteriormente vanificandosi – si ritiene – il diritto alla prova circa il
malfunzionamento dell’apparecchiatura da parte della difesa dell’imputato.
2.3. Con l’ulteriore motivo si denunzia violazione di legge (art. 186, comma
9-bis, del d. Igs. n. 285 del 1992 ed art. 54 del d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274) e
difetto di motivazione, per avere la Corte di appello trascurato la richiesta,
avanzata in appello, di applicazione del lavoro di pubblica utilità in sostituzione
della pena inflitta, richiesta che, sebbene sia legittimo avanzare per la prima
volta anche in appello, sarebbe stata liquidata dai Giudici di merito con
motivazione che si valuta incondivisibile.
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.

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era stato causato non dall’assunzione di bevande, bensì dall’effettiva assunzione

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Quanto al primo motivo, le circostanze dedotte dalla difesa non sono
supportate – ed anzi sono decisamente sconfessate – dagli atti di causa, cui,
atteso il tipo di vizio denunziato, il Collegio ha diretto accesso.
Nella lista testimoniale del 16 aprile 2014 si indica, infatti, quale capitolo di
prova se sia o meno «vero che Grieco Michele era affetto da otite e assumeva
farmaci per la cura di tale patologia, quale Ciforal compresse e Rinazina Spry
nasale», non già, però, se ai testi risultasse che l’imputato avesse assunto tale
sé del primo

motivo di doglianza; non senza considerare che è principio pacifico quello
secondo il quale, in ogni caso, «In tema di guida in stato di ebbrezza, l’elemento
psicologico del reato non è escluso dall’assunzione di farmaci ad elevata
componente alcolica, essendo onere del conducente accertare la compatibilità
dell’assunzione con la circolazione stradale» (Sez. 4, n. 19386 del 05/04/2013,
De Filippo, Rv. 255835).
Quanto, poi, alla ulteriore doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso
(cioè: dalla lista testi difensiva si evincerebbe che le circostanze di prova che non
è stato possibile esperire per revoca della testimonianza che avrebbe potuto fare
luce riguardavano anche il mancato avviso da parte della Polizia della facoltà di
Grieco di farsi assistere da un difensore prima dell’inizio degli accertamenti,
l’omessa ostensione dei risultati della verifica e la mancata consegna di copia del
verbale), si osserva che non essa non è stata previamente posta con l’atto di
appello, sicchè viene a costituire un – inammissibile – novum in cassazione.
Né si apprezza la decisività di eventuali precedenti di merito, evocati dalla
difesa per desumerne una pretesa ingiustizia per “disparità di trattamento”.

2.

Quanto al secondo motivo di ricorso, l’acquisizione del libretto di

manutenzione dell’etilometro risulta, in effetti, richiesta nell’atto di appello (pp.
9-10 e 13) ma la Corte territoriale prende in considerazione tale aspetto e
risponde (p. 3 della sentenza impugnata) – ritiene il Collegio non
incongruamente – che il rilievo della difesa sull’omologazione dell’etilometro è
del tutto assertivo e inoltre che nel verbale di accertamento si legge che
l’apparecchiatura è stata debitamente omologata, essendo del tutto irrilevante il
mancato aggiornamento rispetto all’ora legale.

3.

Infine, quanto alla mancata applicazione – auspicabilmente, nella

prospettiva della difesa (p. 12 dell’atto di appello) – di ufficio del lavoro di
pubblica utilità, la Corte territoriale ha ritenuto che

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«Priva di pregio risulta la

farmaco poco prima di porsi alla guida. Viene, così, meno l’in

deduzione volta a stigmatizzare l’omessa applicazione del lavoro di pubblica
utilità, che, sebbene applicabile discrezionalmente da parte del giudice, richiede
quanto meno che l’interessato manifesti personalmente una disponibilità in tale
direzione, perché l’osservanza della prescrizioni previste dal programma
necessita della sua collaborazione»

(così, testualmente, alle pp. 3-4 della

sentenza impugnata).
La riferita affermazione della Corte territoriale è erronea.
Va, al riguardo, preliminarmente sottolineato che «In tema di guida in stato
di ebbrezza, la richiesta di sostituzione della pena inflitta con la sanzione del

appello» (Sez. 4, n. 29638 del 23/06/2016, Di Gabriele, Rv. 267817; in termini,
Sez. 4, n. 31226 del 06/03/2015, De Agostini, Rv. 264317).
Ciò posto, è principio pacifico, evidentemente negletto dalla Corte di appello
di Potenza, quello secondo il quale «Ai fini della sostituzione della pena detentiva
o pecuniaria – irrogata per il reato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione
psicofisica per uso di sostanze stupefacenti – con quella del lavoro di pubblica
utilità, non è richiesto dalla legge che l’imputato indichi l’istituzione presso cui
intende svolgere l’attività e le modalità di esecuzione della misura, gravando tale
obbligo sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio» (Sez. 4, n.
53327 del 15/11/2016, Panerai, Rv. 26863; in conformità, tra le altre, v. Sez. 1,
n. 35855 del 18/06/2015, Rosiello, Rv. 264546; Sez. 4, n. 20043 del
05/03/2015, Torregrossa, Rv. 263890; Sez. 4, n. 35278 del 16/07/2014, De
Nardi, Rv. 261569).
Non essendo, dunque, necessaria la previa richiesta dell’imputato,
limitandosi la legge a richiedere soltanto la non opposizione dello stesso, la
sentenza va, limitatamente allo specifico punto, annullata, con rinvio alla Corte
di appello di Salerno.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la
sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, con rinvio alla Corte
d’Appello di Salerno.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 18/10/2017.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

lavoro di pubblica utilità può essere avanzata per la prima volta con l’atto di

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